Ddl Pillon contro codice rosso
di Krizia Colaianni (Avvocata in Bari)
Con il disegno di legge codice rosso si propone la modifica dell’articolo 347 del c.p.p., stabilendo l’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al PM le notizie di reato acquisite, riguardanti delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di semplice convivenza, senza lasciare discrezionalità sulla sussistenza dell’urgenza.
Altra modifica essenziale prevista nel disegno di legge codice rosso è quella dell’articolo 362 c.p.p.: in questi casi di violenza domestica e di genere, il PM procede all’ascolto della vittima del reato entro tre giorni dall’avvio del procedimento.
Risulterebbe così superata la nozione di “particolare vulnerabilità” della persona introdotta dal d.lgs. sulle vittime di reato (n.212/2015), per consentire sempre l’assunzione tempestiva di informazioni dalle persone offese in tutti i casi in cui si procede per questi gravi reati.
Inoltre, in questo modo, si consente al PM di valutare subito l’eventuale sussistenza delle esigenze cautelari già in sede di audizione.
Il disegno di legge codice rosso, infine, prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal PM -senza alcuna possibilità di valutazione- quando si tratti di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in ambito familiare o di semplice convivenza.
Come si concilia un disegno di legge (codice rosso) volto ad arginare con prontezza la violenza domestica, con l’altro disegno di legge che, invece, accetterebbe in via formale la violenza di genere, il cd. DDL Pillon?
Il disegno di legge 735 o anche detto “ddl Pillon” apporta una riforma al diritto di famiglia (anche ai procedimenti pendenti) con quattro novità principali: 1. mediazione obbligatoria e a pagamento; 2. equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; 3. mantenimento in forma diretta senza automatismi; 4. l’alienazione parentale.
Ciò che in tale contesto interessa sottolineare è la quarta novità introdotta dal disegno di legge: il c.d. concetto di alienazione genitoriale. Pillon vorrebbe contrastare l’alienazione genitoriale, intesa come la condotta attivata da uno dei due genitori (“alienante”) per allontanare il figlio dall’altro genitore (“alienato”).
In particolare, se il figlio minore manifesta “comunque” rifiuto verso uno dei genitori, “pur in assenza di evidenti condotte dell’altro genitore“, il giudice può emettere provvedimenti d’urgenza: limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore e anche il “collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata”.
Il giudice, inoltre, può punire con la decadenza della responsabilità genitoriale o con il pagamento di un risarcimento danni, il genitore alienante, che abbia accusato l’altro di abusi e violenze fisiche e psicologiche e che non sia riuscito a provarle.
Il tutto, quindi, è rimesso alla discrezionalità del giudice.
Pertanto, qualora la donna non abbia prove sufficienti a far emergere in modo inequivocabile le violenze subite (soprattutto quelle psicologiche), correrà il verosimile rischio di vedersi limitata la sua responsabilità genitoriale, ovvero sarà tenuta al risarcimento del danno.
Desta qualche perplessità il fatto che la maggior parte delle violenze vengono consumate proprio tra le mura domestiche (circa la metà delle donne vittime di omicidi volontari vengono uccise dal partner o ex).
E la maggiore difficoltà delle donne vittime di violenza è proprio quella di uscire dalla famiglia in cui è presente un partner abusante.
Una donna, con la preoccupazione di non riuscire a provare le violenze subite, assai probabilmente sceglierebbe di non sporgere denuncia.
E allora sorge spontanea una domanda: lo scenario appena delineato come si pone rispetto allo scopo finale (preventivo) del disegno di legge codice rosso? Sicuramente in netta contrapposizione.
Tale situazione verrebbe inoltre ad essere aggravata dalla presenza di prole minorenne: per la donna/genitrice, infatti, accusare il partner abusante (ma non possedendo efficaci supporti probatori) significherebbe correre il rischio di vedersi limitare la responsabilità genitoriale, con l’ulteriore conseguenza del collocamento del minorenne presso una struttura protetta.
Non vi è chi non veda come collocare il minorenne in una struttura protetta oppure costringerlo, in ogni caso, a mantenere i rapporti con il genitore anche contro la sua volontà, sarebbe deleterio oltre che controproducente per l’intero rapporto.
E così, se un figlio minorenne si sente offeso, ferito, trascurato o deluso da un genitore, sia i Giudici che i Servizi Sociali possono fare ben poco, se non rispettare la sua volontà senza costrizioni, offrendo comunque un percorso per favorire il riavvicinamento genitore/figlio, comunque necessariamente impostato secondo criteri di gradualità e naturalezza. Tutto questo, nell’esclusivo e superiore interesse del figlio minorenne e sulla sua capacità di autodeterminazione.
Se il vero senso del disegno di legge Pillon fosse quello di un affido condiviso, pur sempre nell’ottica del superiore interesse della prole minorenne, va allora detto che il criterio della centralità del minore, come ben noto, sussiste già grazie ad una legge dello Stato.
E’ utile ricordare che, a tal proposito, la legge n. 54/2006 ha effettivamente conseguito importanti esiti positivi: i dati ISTAT mostrano che la L. 54/2006 ha funzionato e che, nelle separazioni/divorzi, l’affidamento condiviso ha ora percentuali decisamente prevalenti.
In un tale contesto la soluzione sarebbe quella di continuare a muoversi in questa prospettiva, consolidando l’affido condiviso con i mezzi sussistenti o anche alternativi ma sicuramente non mediante mezzi punitivi per nessuno dei genitori e, ancor meno, per la madre.
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