
I C.P.O. dieci anni dopo
di Pina Rifiorati ((Avvocata e Presidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Udine)
L’istituzione dei C.P.O. sancita con la riforma della legge professionale del 2012 ha determinato una svolta nella storia dell’avvocatura italiana che si è dotata – prima fra le professioni – di una componente specifica e dedicata alla tutela della parità di genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione, in attuazione dei principi costituzionali previsti dagli artt.li 3 e 51 al cui rispetto e
diffusione è tenuta l’Avvocatura, anche in applicazione del Codice Deontologico Forense.
A causa della carente previsione normativa (art. 24 comma 4 legge n. 247/2012 (che nulla specifica in ordine alle modalità di funzionamento del Comitato)
“Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine“
il lavoro svolto sin qui dai Comitati – nel corso di quella che possiamo definire una prima fase della loro esistenza (solo con il mandato in corso sono costituiti in quasi tutti gli ordini circondariali) – è stato complesso e articolato, non solo in ordine all’individuazione degli ambiti di competenza, ma anche rispetto alle regole di funzionamento.
Nelle funzioni e nei compiti dei C.P.O., il ruolo sociale dell’avvocatura trova la sua massima espressione e può fare la differenza nel qualificare la nostra professione come la più vicina ai bisogni della cittadinanza, soprattutto delle giovani generazioni alle quali abbiamo il dovere di consegnare gli strumenti per costruire un futuro migliore.
È la legge professionale forense che assegna all’avvocatura la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti cui è preposta (art. 2), oltre al codice deontologico (art. 10) che impone il fedele adempimento del mandato anche nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
In ordine alle tematiche di competenza, la nostra Costituzione è riferimento normativo fondamentale laddove all’art. 3 comma 1 – declinando il concetto di uguaglianza formale – individua nella pari dignità sociale un valore assoluto e al comma 2 attribuisce alle istituzioni centrali e locali l’onere di rimuovere gli ostacoli che limitano la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale.
Con la riformulazione dell’art. 51 della Costituzione risalente al 2003, poi, le pari opportunità sono entrate in Costituzione
“a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomo e donna”),
a riprova che l’oggetto del nostro lavoro (e di tutti gli organismi di parità) integra valore di rango primario la cui tutela deve essere garantita in modo concreto ed effettivo.
In questi dieci anni i Comitati hanno elaborato e diffuso buone prassi (protocolli e linee guida), realizzato azioni positive, si sono impegnati nella formazione dell’avvocatura nell’ambito degli specifici settori di competenza, anche tenuto conto delle nuove istanze sociali e di rinnovati spazi di lavoro per l’avvocatura.
Si sono impegnati, altresì, nella diffusione e promozione della cultura della legalità – di cui non discriminazione e parità costituiscono parte integrante – in favore della cittadinanza, in particolare con interventi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tutte le attività dirette a contrastare le discriminazioni e le disparità sociali hanno come presupposto i diritti fondamentali delle persone – con riferimento a tutti i fattori di rischio protetti (non solo sesso, ma anche razza religione età disabilita orientamento sessuale) – che costituiscono i valori fondanti il nostro ordinamento e ogni stato democratico.
A dispetto del sostanziale vuoto normativo, il lavoro svolto è stato possibile grazie alle intuizioni e alla progettualità visionaria delle colleghe che ci hanno preceduto e al costante e perseverante lavoro di rete – territoriale e nazionale – svolto dai Comitati in collaborazione con la Commissione integrata Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e la nostra Presidente Masi, anche nel corso del periodo pandemico.
Tenuto conto dei citati riferimenti normativi, nell’ambito della rete nazionale, sono stati individuati i temi di competenza dei Comitati – Storia e Immagine dell’avvocatura femminile, Violenza di genere, Attuazione e Monitoraggio legge Golfo-Mosca e sul legittimo impedimento, Discriminazioni e Disparità, , Walfare e Cassa, Disabilità, Bandi europei e progetti, Linguaggio e Comunicazione sui social e sulla stampa – che hanno trovato in specifici gruppi di studio, formati da rappresentanti di tutte le regioni italiani, terreno di confronto e studio.
Con queste premesse, i C.P.O. giungono al XXXV Congresso Nazionale Forense, consapevoli della necessità che l’avvocatura, riunita nella sua massima assise, riconosca il ruolo dirimente dei Comitati affinché la nostra professione possa dirsi al passo con i tempi, proiettata verso il futuro, impegnata a dare nuovo respiro ai valori costituzionali di contrasto alle discriminazioni e di affermazione della parità sostanziale, contribuendo a realizzare una società economicamente e socialmente sostenibile, promotrice della tutela dei diritti fondamentali di cittadine e cittadini, portavoce delle loro istanze.
Questa è l’avvocatura che con il loro lavoro i C.P.O. credono di poter contribuire a costruire e che costituisce il fondamento delle mozioni che sono state portate all’attenzione dei delegati e delle delegate.
I C.P.O.hanno ritenuto dirimente l’inserimento della tutela delle pari opportunità tra gli scopi e i principi informatori dello Statuto congressuale, oltre alla partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell’Avvocatura, ciò che avviene di fatto dal Congresso di Catania, ma non è esplicitamente previsto (Mozione n. 61), fermo restando che la medesima richiesta era stata formulata in seno alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazione Forense tenutasi in Roma in data 23-24 luglio 2021, sottoscritta e supportata da n. 267 delegate e delegati e successivamente convertita in raccomandazione dall’Ufficio di Presidenza.
Coerentemente i Comitati Pari Opportunità hanno ritenuto, altresì, necessario introdurre nell’Assemblea dell’Organismo Congressuale una presenza dei propri componenti, con lo scopo di instaurare un’interlocuzione permanente sui temi di competenza affinché l’azione politica dell’Organismo sia, in ogni campo, orientata al sistema di norme nazionali e sovranazionali che promuovono i principi di non discriminazione (Mozione n. 56).
Infine i Comitati chiedono al Congresso di fare propri i passaggi fondamentali di revisione della legge professionale che hanno l’obiettivo di consentire ai Comitati di svolgere il proprio mandato, di lavorare in collaborazione e con il sostegno delle altre istituzioni forensi, muniti di dotazione finanziaria adeguata, con l’indicazione specifica delle macroaree di intervento in relazione a tutti i fattori di rischio ed al ruolo sociale dell’avvocatura (Mozione n. 59).
I temi congressuali sui quali l’avvocatura è chiamata a confrontarsi – che hanno come filo conduttore il ruolo costituzionale dell’avvocatura e il possibile cambiamento sostenibile – richiamano il ruolo dei Comitati quale componente protagonista di un cambiamento nella nostra professione non più rinviabile, idoneo a renderci protagonisti della tutela dei diritti, missione principale alla quale non dobbiamo mai abdicare e che, come la storia ci insegna, può sempre essere messa in discussione.
Credits: Okuda, Aielli
Di Pina Rifiorati, su Ora Legale News
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