
Procura in mediazione
di Lucia Legati (Avvocata in Bari – Mediatrice familiare e civile e commerciale)
La riforma Cartabia, oltre ad apportare profonde modifiche nel processo civile, è intervenuta significativamente nell’ambito operativo degli strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution) in una prospettiva di cambio di paradigma culturale che da tempo si auspica.
Mi riferisco, in particolare, alla valorizzazione e al rafforzamento di strumenti come la mediazione e la negoziazione assistita che non possono più ritenersi alternativi rispetto al processo bensì complementari alla giurisdizione ordinaria e generatori di quel fenomeno storico e interdisciplinare qual è la giustizia consensuale.
Nella mediazione, in particolare, la riforma ha rimarcato l’importanza della partecipazione personale delle parti, reali protagoniste del conflitto, al fine di realizzare e costruire un effettivo confronto sulle questioni oggetto della controversia.
Sul punto già da tempo la giurisprudenza anche di Cassazione aveva avviato la tessitura del principio fondamentale della partecipazione personale delle parti, intervenendo anche su temi ulteriori tra cui quello della procura speciale sostanziale. Più specificatamente con sentenza 8473/2019 la Suprema Corte sancisce che nella mediazione obbligatoria disciplinata dal D. Lgs 28 del 2010:
“Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.”
precisando che
“la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
La sentenza appena citata unitamente ad altri arresti giurisprudenziali sul punto ha partorito un dibattito che si snoda attorno ad una serie di perplessità pratiche circa la rappresentanza in mediazione e la forma della procura al punto da ritenere che, al fine della valida rappresentanza della parte nella procedura di mediazione, sia necessaria la nomina dell’avvocato per mezzo di una apposita procura speciale notarile.
E la riforma Cartabia non ha chiarito i coni d’ombra segnati dalla giurisprudenza appena citata. Tuttavia, sulla base della normativa vigente possiamo elaborare dei principi cardine con riferimento alla forma che deve assumere la procura speciale sostanziale per la partecipazione in mediazione obbligatoria del procuratore speciale in sostituzione della parte sostanziale.
Il riferimento normativo fondamentale è inciso nell’art. 8, comma 4 del D. Lgs 28/2010 modificato dalla riforma che recita testualmente:
“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia…”.
Dunque, la necessaria partecipazione delle parti viene dichiaratamente richiesta dalla norma che indica, inoltre, la possibilità per la parte di delegare un proprio rappresentante “in presenza di giustificati motivi”.
La disposizione in parola non procede in passaggi ulteriori con riferimento alla forma della delega.
Orbene, innanzi tutto la procura speciale sostanziale è atto che deve contenere non soltanto il riferimento al procedimento di mediazione ma la specificazione dei poteri sostanziali attribuiti al delegato. Tale procura non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato il che significa che siamo al di fuori dei poteri di cui all’art.83 c.p.c. e che non è possibile ritenere valida, ai fini della delega in mediazione, la classica “procura alle liti” che siamo abituati a leggere in giudizio.
Quindi la procura speciale sostanziale può contenere l’indicazione del proprio difensore con conferimento specifico dei poteri sostanziali rispetto al percorso di mediazione senza che sia necessaria l’autentica della firma del rappresentato da parte del difensore.
Quello che occorre ricordare è che l’art.1392 c.c. (forma della procura) stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere“.
Sicché la necessità di ricorrere a una procura notarile in mediazione è collegata all’oggetto del contendere per cui solo ove si controverta in materia di trasferimenti di diritti reali o che richiedono la forma scritta ex art. 1350 c.c. è necessaria la procura notarile autenticata.
Di Lucia Legati, su Ora Legale News
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