Sospensione feriale: si/no
di Giovanna Fava (Avvocata in Reggio Emilia – Forum donne giuriste)
C’è stato un tempo in cui le vacanze coincidevano con quelle scolastiche, quelle estive da metà giugno (salvo esami) sino al 1° ottobre quando le scuole riaprivano i battenti: in quel lasso di tempo anche gli adulti organizzavano le proprie.
Per gli avvocati, nonostante “la libertà” della libera professione, il periodo finiva per coincidere con quello della sospensione dei termini processuali stabilito dalla legge 742/1969 dal 1° agosto al 15 settembre, escluse le cause di lavoro e le urgenze.
Dopo mezzo secolo, con la legge n.162 del 2014 come è noto, al grido “facciamo funzionare la giustizia” “riduciamo le ferie dei magistrati”, il periodo di sospensione dei termini processuali è stato ridotto al solo mese di agosto.
Inutile dire che, come ovvio, non vi è stata alcuna riduzione delle ferie dei magistrati, che hanno continuato ad organizzare le proprie autonomamente all’interno dell’ufficio di pertinenza, né oserei dire nessun significativo miglioramento dei tempi della giustizia. Vi è stata invece una contrazione della possibilità di scelta del proprio periodo di vacanze per gli avvocati, costretti a “tenersi a disposizione” per udienze fissate sino a fine luglio e a partire dai primi giorni di settembre.
A complicare la situazione quest’anno, a fine giugno, poco prima di godere delle programmate ferie estive nell’unico mese rimasto fruibile, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 18044/2023 che ha affermato il principio di diritto secondo cui ”in tema di obbligazioni alimentari (art.1, comma1 regolamento CE n.4/2009 e Dl n.18/2020 convertito nella legge n.27/2020) nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali”.
Un principio con effetti dirompenti in quanto, a rigore, tutti i procedimenti di famiglia in cui si controverte di mantenimento -ovvero la maggior parte- avrebbero dovuto essere trattati anche nel periodo feriale, con decorrenza di tutti i termini processuali, ivi comprese le impugnazioni, le costituzioni in giudizio, le memorie.
È quindi cominciato il “balletto” io sì , tu no, lui forse, con presentazione di istanze per avere chiarimenti [ha aderito all’ordinanza della Corte il Tribunale di Mantova, mentre si sono discostati dal principio enunciato Tribunale di Siena (provvedimento 22 luglio 23), Tribunale di Roma (provvedimento 24.7.23) che ha affermato che i provvedimenti andavano considerati soggetti alla sospensione dei termini, Tribunale di Genova (25.7.2023) che ha precisato che i termini ex art.190 c.p.c si intendono assegnati tenuto conto ed applicata la sospensione feriale dei termini processuali] e intervento di OCF con richiesta di chiarimenti al Ministro della Giustizia.
Nel frattempo siamo arrivati ad agosto senza avere avuto alcuna certezza e, per non correre rischi di pronunce di decadenza, abbiamo lavorato in tutta fretta per depositare impugnazioni e memorie, nella considerazione che se anche il nostro Tribunale riteneva di applicare la sospensione dei termini nulla poteva metterci al riparo da impugnazioni e condanne in Cassazione.
Nel frattempo un pensiero ha attraversato la mente di tutte noi, al di là della correttezza o meno dei riferimenti alla legislazione europea e a quella emergenziale, come non si può non concordare sul principio che i provvedimenti in materia di famiglia, di mantenimento e di natura alimentare, abbiano carattere di massima urgenza? Certo che ce l’hanno.
Allora perché, nonostante la riforma Cartabia ne preveda la possibilità, non vengono considerate urgenti le richieste di mantenimento svolte in ricorso e la decisione rimandata all’udienza, che verrà fissata dopo 4/5 mesi dal deposito del ricorso?
Tempus non regit actum.
Di Giovanna Fava, su Ora Legale News
Credits: Nattanan Kanchanaprat da Pixabay
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