Approvato il regolamento società tra avvocati

Approvato il Regolamento Società tra Avvocati

in vigore dal 1°/1/2022

A cura della Redazione

Il comunicato del Presidente di Cassa Forense Avv. Valter Militi


Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 278 del 22/11/2021, si è concluso l’iter di approvazione Ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l’esercizio in forma societaria della professione.
Come è noto la STA deve essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto dal C.O. ove ha sede la società. Di conseguenza, i Consigli dell’Ordine sono tenuti a comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, le iscrizioni delle STA; in caso di mancata comunicazione da parte dell’Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un’apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.


SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLE STA OBBLIGHI DICHIARATIVI:

Le STA che risultano iscritte nella sezione speciale dell’Albo, anche se per frazione di anno, devono inviare telematicamente il Modello 5 ter, entro il 30/9 di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022).
L’invio del Mod. 5 ter è obbligatorio e va trasmesso sempre anche in caso di reddito zero.
Nel Modello 5 ter occorre indicare:
− l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
− il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA;
− l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società;
− i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
− eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori.


OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

In sede di compilazione del mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
L’obbligo del pagamento del contributo soggettivo, viceversa, ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
A tal fine, il regolamento precisa che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.

Leggi qui il regolamento:
https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2021/12/regolamento-societa-tra-avvocati-cd-11-marzo-2021.pdf

Image credit: Mediamodifier da Pixabay

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