Minata la negoziazione assistita

Minata la negoziazione assistita

di Roberta Valente (Avvocata in Bari)

Leggo e rileggo le nuove linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Ufficio Affari Civili 5.1.2021, trasmesse dal COA di Bari l’8 gennaio, nella speranza, vana, di avere mal compreso le modifiche e le aggiunte rispetto alle precedenti linee guida del 17.2.2015.

Il procedimento negoziato di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio, come fortemente voluto dal Legislatore, prima con il D.L. n.132201 (nel quale, è importante ricordarlo, non era previsto l’intervento del Procuratore della Repubblica), poi convertito nella Legge n. 162/2014, non esiste più. Svuotato dal mare di burocrazia tipicamente italiana e di regole regolamentari che minano la sua ratio e affogano la dignità e la credibilità professionale di uno dei protagonisti dell’accordo, l’Avvocata/o di famiglia, che tornerà presto a caricare i ruoli dei procedimenti civili presso i Tribunali al fine di ottenere il medesimo risultato.

Quello che doveva essere un metodo alternativo al contenzioso e deflattivo dello stesso (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”), nel quale i protagonisti sono le parti (in questo caso i coniugi con i loro rispettivi avvocati) si è, di fatto, trasformato in un procedimento dettato dalle regole delle Procure locali che, a seconda del luogo, si esprimono in maniera differente, spesso non spogliandosi di quell’atteggiamento punitivo tipico della loro funzione, ma in altro ambito, non di certo in questo.

Nel dettaglio delle nuove linee guida della Procura barese, l’attività del Procuratore della Repubblica, “limitata” ex art. 6, comma 2, della Legge 162/2014 a un controllo di mera rispondenza dell’accordo medesimo all’interesse dei figli (c.d. autorizzazione) e con un termine di trasmissione di 10 giorni o a un semplice controllo di regolarità dell’accordo (c.d. nulla osta) in assenza di figli e senza termine di trasmissione, diventa un controllo di merito e a pieno titolo da parte di un Giudice, tra l’altro esterno ai procedimenti civili in materia di famiglia, che obbligatoriamente prevede:

  • il deposito di tutta una serie di documenti anagrafici e non, compresa la convenzione iniziale (nelle precedenti linee guida non previsti), non richiesto dalla legge, poiché nella ratio della innovativa procedura non giurisdizionale i protagonisti sono le parti con i loro avvocati (fra l’altro protagonisti anche per sanzione), i quali seguiranno il dettato normativo, e non i magistrati;
  • termini non previsti dalla legge, come il termine di presentazione di 10 giorni in caso di rilascio di nulla osta;
  • regole già contenute in norme note alle professioniste/i del settore, fra cui la sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, comma 4, della legge 162, la cui irrogazione è fra l’altro di competenza esclusiva del Comune;
  • norme deontologiche, quali il testo integrale dell’art. 24 sul conflitto di interessi del Codice Deontologico Forense, alla cui osservanza l’avvocata/o è tenuto per legge;
  • con riferimento all’art. 5, comma 3, della Legge 162/2014, l’esonero da qualsivoglia responsabilità della Procura e degli Uffici competenti in materia di trascrizioni immobiliari, quando lascia impregiudicate le determinazioni di questi ultimi nella ipotesi di mancanza di autenticazione, da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, dell’accordo negoziato contenente atti soggetti a trascrizione per legge.

Nella speranza che tali previsioni non siano state frutto di condivisione con il COA cui appartengo, mi domando se non sia più semplice e ovvio: emanare delle Linee Guida Nazionali comuni a tutte le Procure della Repubblica del nostro Paese e colmare le lacune note a tutti gli operatori del settore della Legge 162/2014 con interventi legislativi ad hoc che rafforzino la natura deflattiva e non giurisdizionale del procedimento negoziato, senza consentire che l’innovativo strumento venga di fatto snaturato e privato della sua efficacia.

In conclusione, in questo mare magnum di incertezze, contraddizioni, difficoltà e attacchi alla dignità e alla credibilità della nostra professione, prevedo, purtroppo, che nell’immediato e prossimo futuro, emergenza sanitaria permettendo, torneremo ad intasare i ruoli dei procedimenti civili con i tradizionali ricorsi per separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio e con quella resilienza che da sempre ci contraddistingue.

www.ordineavvocati.bari.it/Procura_della_Repubblica_Bari_linee_guida_presentazione_convenzione_di_negoziazione_assistita.pdf

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