Un curatore speciale tra giudice e minore

Un curatore speciale tra giudice e minore

di Alessandra Capuano Branca (Avvocata in Vicenza)

Lo strano caso del processo di famiglia controriformato prima di essere riformato

Si dice che durante la Prima guerra mondiale qualcuno suggerisse allo Stato Maggiore dell’Esercito di dotare i portaordini di un tandem, anziché della solita bicicletta, in modo che sul sellino posteriore potesse viaggiare il porta contrordini, frequenti e intempestivi.

Ebbene, il redattore del testo della riforma del processo civile sembra avere colto il suggerimento, almeno per il processo di famiglia.

E infatti, nella prima parte della legge viene delegato il Governo a riformare radicalmente il processo di famiglia (commi 23 e 24), mettendovi al centro due protagonisti, per realizzare una vera interlocuzione tra il Giudice e il Minore, ma appena qualche pagina dopo si stravolge tutto con pochi colpi d’ascia bene assestati.

Così, nella seconda parte del provvedimento, al posto della centralità del Giudice si inventa ex novo una figura di curatore speciale, concepito come “gestore della crisi” familiare, onnipotente ed onnisciente (commi 30-31).

Per legge sarà lui, e non il Giudice, a dover procedere all’ascolto del minore e potrà anche adottare ed eseguire le decisioni controverse.

Il che significa che basterà affidare ampi poteri al gestore della crisi, con un provvedimento succintamente motivato e non impugnabile, perché il Giudice possa serenamente estraniarsi dalle contrapposte istanze delle parti.

Per scongiurare il pericolo che l’evidente e insanabile contraddizione con i principi della Riforma prossima ventura possa essere superata in sede di redazione dei decreti attuativi, il Legislatore vuole che queste norme “controriformiste” entrino in vigore subito, in modo da consolidarne la prassi e la giurisprudenza prima che il nuovo processo cominci ad operare.

La figura del “gestore” non è però il solo intervento distruttivo dell’embrione della riforma.

Lo stesso scopo si prefiggono l’introduzione diretta della provvisoria esecutorietà delle sanzioni pecuniarie, per il genitore (leggi, la madre) giudicato ostacolante la bigenitorialità, e la manovra monopolistica per garantire che gli alfieri dell’alienazione parentale siano preferiti nella scelta dei consulenti tecnici del Giudice.

In breve, questa legge si è rivelata un’occasione ghiotta per quei gruppi politici che da anni gettano un’ombra sinistra sulla visione democratica ed egualitaria della famiglia voluta dalla Costituzione.

In queste norme di immediata applicazione trova forza e riconoscimento il solito progetto oscurantista e autoritario contro le madri e i minori, che sono tenuti sotto costante assedio economico e giudiziario, soprattutto se denunciano violenze domestiche, violenza economica e abusi.

di Alessandra Capuano Branca su Ora Legale NEWS

Image credit: Med Ahabchane da Pixabay

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