Relazione del Presidente della Corte d’appello di Bari,dott. Franco Cassano per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022

Relazione del Presidente della Corte d’appello di Bari,dott. Franco Cassano per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022

A cura della Redazione

Assemblea dei magistrati della Corte d’appello di Bari per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022

  1. Autorità politiche, civili, militari e religiose; signore e signori tutti, vi porgo il saluto mio e dei magistrati della Corte, e il ringraziamento per la vostra partecipazione, significativa per il contesto in cui si svolge, e per il lustro che dà a questa assemblea.
    Un deferente saluto rivolgo al Presidente della Repubblica. Un saluto grato, non rituale, per il modo in cui ha interpretato il proprio ruolo, in una fase emergenziale che non è mai divenuta stato di eccezione. I suoi ammonimenti sulla necessità che i magistrati agiscano con equilibrio, ragionevolezza, misura, riserbo e preparazione professionale hanno costituito ispirazione costante per la guida della magistratura nel distretto. Il senso ultimo del suo impegno, forse, è in una frase dell’ultimo periodo: “Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità di sforzi per gettare le basi di un nuovo inizio. Il tempo dei costruttori si è realizzato in questa consapevolezza”.
    Dopo anni di fondamentalismo maggioritario, quello odierno parrebbe infatti il tempo della stabilità e della costruzione.
    L’emergenza sanitaria e l’emergenza economica hanno reso manifesta la fragilità sociale del Paese: l’assalto alla sede della Cgil a Roma, la rabbia sociale che trova sfogo nei cortei “no greenpass”, la corsa a sottoscrivere i referendum sulla giustizia, lo sciopero generale proclamato per l’accrescersi delle povertà e delle diseguaglianze sociali, sono fenomeni diversi, al fondo dei quali, in comune, c’è l’abbandono della demo¬crazia sociale, l’abbandono di un progetto di società nel segno di una maggiore giustizia sociale, e l’oblio del progetto solidaristico rassegnato nella Costituzione. Ritorna però la primazia del pubblico sul privato, e, dopo quaranta anni ca., non è più tempo di ordoliberismo. Di qui, la necessità di governance statali autorevoli e lungimiranti, capaci di accantonare le legittime divisioni e differenziazioni programmatiche, per perseguire una almeno temporanea stabilità, politica e sociale.

  2. Di fronte ai tanti morti, al diffondersi del dolore e della paura per l’arrivo inatteso del virus, si è compreso che il diritto fondamentale alla salute non può essere sacrificato alle ragioni dell’economia o del bilancio. Si è riguadagnata centralità alla persona umana, principio cardine del costituzionalismo moderno. Abbiamo conosciuto la drastica compressione di tutte le «fondamentali» libertà costituzionali poichè nessun diritto tutelato dalla Costituzione è rimasto immune. Sul presupposto per cui i diritti fondamentali o esistono, e sono inviolabili, oppure non esistono per nulla, e sono mere concessioni del potere, c’è chi ha affermato che la legislazione emergenziale avrebbe introdotto forme totalitarie di controllo sociale. Eppure l’articolo 32 della Costituzione è chiaro quando definisce la salute come diritto fondamentale individuale e un interesse collettivo, al punto che la legge può imporre trattamenti sanitari obbligatori. Si tratta di una norma costituzionale che riflette il carattere fonda-mentalmente solidaristico del nostro sistema costituzionale (art. 2). Dal punto di vista del diritto, dunque, in questa materia non ha alcun senso la pretesa ad una libertà individuale senza limiti e senza doveri.

  3. L’Unione europea ha varato un programma di assistenza economica che si articola in finanziamenti senza obbligo di restituzione.
    Una parte dei finanziamenti per l’Italia è destinata al settore giustizia al fine di conseguire obiettivi di riduzione del numero delle procedure in arretrato e di riduzione dei tempi di loro trattazione, da ottenere mediante l’incremento del ricorso all’arbitrato, alla mediazione e alla negoziazione assistita; attraverso modifiche del rito. La speditezza delle procedure viene in buona parte affidata alla realizzazione dell’ufficio per il processo (con l’affiancare al giudice un team di personale qualificato di supporto). Migliorando la propria capacità di risposta alla domanda di giustizia, la magistratura dovrebbe contribuire alla riduzione dell’incertezza sociale ed alla ricostruzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Per tale via essa dovrebbe concorrere a fornire al Paese quella stabilità, politica, sociale ed istituzionale, che la durezza dei tempi impone.

  4. Sennonchè, la magistratura è un’istituzione fragile, da tempo in crisi.
    Essa, più di ogni altra, si fonda sulla fiducia dei cittadini e sulla percezione dell’imparzialità del magistrato. “Se il pubblico vede i giudici come politici con la toga, la sua fiducia nelle corti e nella legalità può solo diminuire, riducendo il potere delle corti, incluso quello di agire come controllori degli altri poteri”: la frase è del giudice della Suprema Corte americana Stephen Breyer, a dimostrazione che il problema non è solo italiano.
    Da noi, la questione ha assunto caratteristiche peculiari.
    L’opinione pubblica sembra concordare sempre più sul fatto che la magistratura sia diventata parte della national political governance; che vi siano sue frequenti invasioni nella politica e nell’economia; che in qualche caso essa pretenda persino di sostituirsi alla politica controllando i costumi, oltre che i reati, stabilendo rapporti occulti con i mezzi di comunicazione, oppure presenziando continuamente nel dibattito pubblico con i suoi esponenti più noti. Un ruolo particolare avrebbero acquisito le procure, con i pubblici ministeri divenuti un potere a sé, incontrollato, che si avvarrebbe strumentalmente dell’obbligatorietà dell’azione penale come mezzo di lotta politica.
    Alcune di queste accuse hanno radici lontane, risalgono addirittura all’immediato dopoguerra e trovarono allora larga eco persino all’interno della magistratura. Ciascuna di esse contiene elementi di verità, come anche di grossolana strumentalizzazione, offensiva per la grandissima parte dei magistrati, che svolge correttamente il proprio lavoro; ma ciò che preoccupa, è il loro radicarsi nell’opinione pubblica, per gli effetti di delegittimazione che ne derivano.
  5. Sono in crisi anche le istituzioni della Giustizia.
    Lo è sicuramente il Consiglio superiore della magistratura, accusato di nomine correntizie dei dirigenti, che prescinderebbero dal merito; di consentire troppi incarichi extragiudiziari; di non riuscire a valutare adeguatamente i magistrati; di assecondarne una visione corporativa della funzione.
    Il CSM, in questo momento, soffre anche l’inaspettato dinamismo del Ministero della giustizia (penso al reclutamento straordinario di oltre 8.000 addetti all’ufficio del processo e di 5.410 unità di personale tecnico e amministrativo, che si aggiungono al personale amministrativo assunto negli scorsi mesi; all’ampliamento delle piante organiche della magistratura; alla collaborazione con le Università per il riassetto organizzativo degli uffici giudiziari; alle innumerevoli riforme processuali attuate, o in corso di attuazione; all’edilizia giudiziaria, per la quale, dopo la nomina del Commissario straordinario e la procedura speciale adottata per l’appalto, attendiamo ancora di conoscere dall’Agenzia del Demanio il nuovo cronoprogramma dei lavori).
    E si confronta, il CSM, con una giustizia amministrativa che oscilla, periodicamente, tra un orientamento più avvinto ad un controllo esterno della razionalità della motivazione dei provvedimenti di nomina dei direttivi, sì da salvaguardare quell’area di valutazione pura che la Costituzione rimette solo al CSM, e un giudizio di ragionevolezza che lambisce i profili del merito della scelta consiliare, al punto che il sempre proclamato ossequio alla discrezionalità consiliare appare poco più che una irridente clausola di stile.
    Sullo sfondo, lì ove si intersecano il principio di effettività della tutela avverso gli atti lesivi dei legittimi interessi dei privati e il principio di separazione dei poteri, vi è una diversa visione della carriera, che il giudice amministrativo deriva da quella burocratica e gerarchica del pubblico impiego, e che lo induce, talvolta, a far coincidere il merito con la maggiore anzianità, di ruolo o di servizio. Vi è qualcosa di ancora più profondo: l’art. 24 Cost. ha introdotto la piena equiordinazione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, il che fonda l’equivalenza dei sistemi di tutela. Non c’è alcuna gerarchia fra diritti e interessi perché entrambi, è stato detto, altro non sono che tecniche apprestate dall’ordinamento per la tutela di beni della vita. Il che rende friabile la linea di demarcazione fra legittimità e merito: l’accesso (probatorio) al fatto, nell’ambito di un processo sempre più orientato al rapporto anziché all’atto, nel corso degli anni ha espanso il sindacato di legittimità sull’esercizio del potere. Il conflitto tra il giudice amministrativo e il CSM è dunque sempre immanente e val la pena di ricordare che già nel recente passato, per contenerne l’attivismo, il legislatore è dovuto intervenire con il d.l. n. 90/2014, che limitava il sindacato di tali atti consiliari all’eccesso di potere “manifesto”. Allora, ragionevoli dubbi di costituzionalità consigliarono la non conversione in legge, ma la questione della tutela delle prerogative costituzionali del CSM resta tutta, e richiederebbe un ponderato intervento normativo.

  6. Le cronache quotidiane ci consegnano poi una realtà devastante di magistrati arrestati, inquisiti, condannati per fatti di corruzione, che testimoniano una questione morale che non può essere sempre sottovalutata.
    La crisi della magistratura, ed è questa la novità, riguarda persino le sue dinamiche interne, visto che è in atto da tempo un processo di rottura del sistema della rappresentanza, che involge non solo l’autogoverno, ma anche l’associazionismo giudiziario, al quale pure in larga parte i magistrati ancora aderiscono.
    Alla fine, i magistrati sono avvertiti come un corpo impenetrabile all’innovazione, fondamentalmente autoreferenziale, preoccupato più di esercitare un potere che di rendere un servizio. La crisi di fiducia transita, così, dai soggetti alla funzione, vista ora come gravata da formalismi e contraddizioni, ora come inidonea ad assicurare una soddisfazione effettiva della domanda di giustizia.

  7. E’ dunque giunto il tempo di riforme profonde per la Giustizia.
    Prima, però, va detto che dovrebbero preoccupare le narrazioni di quanti leggono le difficoltà del momento enfatizzando solo i dati negativi, con il fine evidente di dimostrare il fallimento del ruolo di garanzia svolto dalla giurisdizione. Non credo che così facendo si renda un buon servizio alla verità, o all’assetto costituzionale del Paese.
    Nel tempo della pandemia, i magistrati hanno lavorato molto. Lo hanno fatto anche grazie al senso di responsabilità offerto dell’Avvocatura. Intendo darne atto pubblicamente. L’Ordine degli avvocati di Bari, in particolare, s’è mosso in questi mesi con grande senso istituzionale contribuendo alla governance del sistema giustizia.
    In sintesi, tutti gli uffici giudiziari del distretto, la stessa Corte d’appello, sono impegnati da tempo in un’opera, faticosa, di abbattimento dell’arretrato e di recupero di efficienza, tentando sempre di salvaguardare livelli qualitativi apprezzabili nella risposta giudiziaria. Si tratta di una fatica improba, che sacrifica la stessa qualità della vita, personale e familiare, dei magistrati.
    Con riferimento al settore civile, si può constatare anche quest’anno la diminuzione delle pendenze complessive nel distretto.
    Alla fine del periodo di rilevazione, si registra infatti un’ulteriore flessione dei procedimenti civili pendenti nel distretto, ridottisi in un anno del 6%. In Corte d’appello civile, a fronte di 5.750 fascicoli sopravvenuti nell’anno, risultano smaltite 7.408 procedure, con una significativa ulteriore riduzione delle pendenze finali, contrattesi in un anno dalle 12.558 del giugno 2020, alle 10.935 del 1.7.2021.
    Un’analoga sensibile riduzione è riscontrabile per i tre Tribunali del distretto, ove le pendenze complessive sono passate dalle 127.313 procedure riscontrabili il 1.7.2020, alle 119.519 riscontrabili il 1.7.2021. Analogo trend positivo ha riguardato il settore civile del Tribunale per i Minorenni.
    Questi dati smentiscono chiaramente la vulgata di una giustizia civile paralizzata dalla pandemia.

  8. Passando al settore penale, può dirsi che, nonostante i provvedimenti organizzativi che, con l’obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, hanno comportato contrazione dei ruoli, quest’anno, in Corte d’appello, alla data del 30.6.2021, risultano definiti 3.813 procedimenti, qualcosa in meno rispetto allo scorso anno, il che, unitamente all’aumento delle sopravvenienze (passate dalle 3.828 dello scorso anno alle 4.552 accertate al 30.6.2021) ha determinato un aumento delle pendenze complessive, passate dalle 11.389 dello scorso anno alle 12.007 di quest’anno. E’ aumentata anche la durata media dei processi.
    Nei Tribunali del distretto i procedimenti definiti sono stati 77.466, a fronte di 88.441 sopravvenienze.
    Sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno il numero dei procedimenti pendenti presso il Tribunale per i Minorenni (1.321).
    Negli uffici di Procura prosegue il calo complessivo delle pendenze (oggi ammontanti a 47.616), effetto soprattutto di una evidente contrazione delle sopravvenienze.
    Un cenno all’attività di contrasto alle mafie foggiana e garganica. Non so dire se gli attentati incendiari e gli ordigni esplosivi di questi ultimi giorni siano un segno di debolezza della criminalità, oppure della sua sfrontatezza. Certo va condiviso chi ha rilevato che, dopo la strage di San Marco in Lamis, vi sono stati 700 arresti per criminalità organizzata, decine di milioni di beni in sequestro, cinque comuni sciolti per mafia, 100 interdittive antimafia e circa 120 operazioni di polizia, a riprova di una risposta dello Stato molto severa. Poi, è prevedibile che la fiorente attività di riciclaggio e di reinvestimento del danaro nei circuiti dell’economia legale, anche in settori nuovi e diversificati, prosegua, ciò che deve indurre a sostenere e incoraggiare l’opera di contrasto svolta in modo sinergico e cooperante dalla DNA, dalla DDA di Bari, dalla Procura di Foggia, e dalle polizie giudiziarie. Al circuito virtuoso contribuisce ormai da tempo la magistratura giudicante. Per tutte, mi piace ricordare la sentenza della Corte d’assise di Foggia del 9.7.2021, sul brutale assassinio del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Carlo Di Gennaro avvenuto in Cagnano Varano, nell’aprile del 2019.

  9. Per rimanere alle virtù dei magistrati, e, per quanto non manchino segnali preoccupanti, fra i quali una torsione degli strumenti penali in chiave di repressione e criminalizzazione della marginalità sociale e del dissenso, non può negarsi che, negli ultimi decenni, si sono consolidati orientamenti giurisprudenziali a tutela dei diritti fondamentali, sia nella giurisdizione civile, sia in quella penale. Così, ad es., in tema di bioetica; altrettanto in punto di riconoscimento dei diritti civili delle diverse minoranze; gli infortuni sul lavoro hanno cessato di essere una “tragica fatalità”; la repressione delle organizzazioni mafiose ha raggiunto livelli inediti per quantità e qualità; la delega della politica alla magistratura per il contrasto alla corruzione è stata totale, pari solo a quella conferita per il contrasto al terrorismo negli anni 70 del Novecento; molti magistrati sono intervenuti, quando necessario, a tutela dei diritti dei migranti, vincendo talvolta vere e proprie intimidazioni; gli stessi squilibri contrattuali non appartengono più all’area dell’intangibilità del rapporto negoziale; nell’ambito della “concorrenza”, il “capitale” non è più considerato come una “variabile indipendente”, ma si tenta di salvaguardare lo zoccolo duro delle regole di tutela della persona, del lavoro, dell’ambiente. Si tratta di meriti storici di una giurisdizione la cui qualità professionale è altissima.

  10. In tale contesto, dunque, le riforme, partendo dal settore civile.
    E’ opinione condivisa che sia inutile, per non dire dannoso, intervenire ancora sulle regole del processo, essendo noto che i problemi che incidono sull’efficienza della giustizia civile sono riferibili, quasi esclusivamente, al piano strutturale e organizzativo. L’ennesima riforma del rito processuale civile, di cui alla Legge 26 novembre 2021, n. 206, non sortirà, dunque, alcun beneficio in termini di durata dei processi, nè faciliterà lo smaltimento dell’arretrato.
    Eccessiva è la disciplina della mediazione e della conciliazione, continuamente riproposta alle parti nel corso dell’iter procedimentale quale alternativa alla decisione, al punto da indurre taluno ad affermare che il cuore del processo civile, oggi, sia la mediazione, e non il giudizio.
    Da tempo, le riforme della giustizia hanno introdotto modalità di definizione dei processi diverse dalla sentenza, ad es. il patteggiamento nel processo penale, o la mediazione obbligatoria nel processo civile, che tendono non già ad accertare fatti e responsabilità, ma al perseguimento di un accordo quale che sia, persino non equo (ove distante dai parametri giuridici applicabili alla controversia), in conseguenza di concrete situazioni di squilibrio tra le parti (asimmetrie informative, economiche, contrattuali, etc.).

  11. Nonostante tutto, e nonostante il PCT, l’attività del giudice civile è tuttora un’attività artigianale, che si fonda sulla capacità del singolo di studiare una controversia e di individuare una soluzione.
    L’Ufficio per il processo e l’inserimento negli uffici giudiziari di 8.500 giovani laureati, di cui oltre 300 nel distretto di questa Corte d’appello, può essere un’occasione per passare da un sistema artigianale di lavoro ad un sistema organizzato, in cui al magistrato spetti di dedicarsi esclusivamente alla decisione, lasciando le attività di minore importanza, o quelle ripetitive, al nuovo personale in arrivo. Si tratta di una novità da vagliare anche sul piano della qualità della decisione, avendo comunque chiaro che l’obiettivo della riduzione dell’arretrato civile (nella misura del 65% in primo grado e del 55% in appello entro la fine del 2024, e del 90% entro la metà del 2026), cui è collegato il mantenimento dei finanziamenti del PNRR, non può essere fatto gravare – politicamente – sulla magistratura, cui non è possibile richiedere ulteriori sforzi produttivistici.

  12. Più complesso, come sempre, il ragionamento sul settore penale.
    Le esternazioni lesive del principio di innocenza hanno provocato danni enormi alla credibilità della giusti¬zia, sicchè deve plaudirsi al d.lgs. n. 188 del 2021, che, nel recepire una direttiva comunitaria del 2016, consente la diffusione al pubblico delle informazioni relative ai procedimenti penali solo “quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.
    Le limitazioni riguardano le dichiarazioni rese ai media da “autorità pubbliche” (comprese, quindi, magistratura e polizia giudiziaria), alle quali è fatto divieto di indicare come colpevole l’indagato o l’imputato fin quando tale colpevolezza non sia stata definitivamente accertata, e di indire conferenze stampa se non in quei casi di stretta necessità sopra indicati. Salvo i casi di necessità, individuati dal Procuratore, i magistrati dovranno quindi tenersi lontani dal circuito mediatico, restituendo alla presunzione di innocenza il rispetto che le è dovuto.
    Ovviamente, il provvedimento legislativo non annullerà del tutto il rischio di un circuito occulto dell’informazione giudiziaria, ma la responsabilità disciplinare legata alla violazione delle disposizioni costituirà comunque un deterrente.
    Quanto alla recente Legge Cartabia, essa, nella sua dimensione di “riforma del sistema”, può rappresentare un mutamento vero.
    Si tratta di una riforma, che si articola sostanzialmente su tre istituti fondanti: la prescrizione e la improcedibilità, la scelta di politica criminale sui criteri di penalizzazione e le regole del giudizio.
    E’ una riforma ambiziosa, certamente apprezzabile nella misura in cui segna un percorso alternativo al carcere e procede verso la concreta valorizzazione di istanze deflattive. Le chances di successo dipenderanno, però, dalla capacità di rifondare i rapporti tra il P.M. e il Giudicante e dalla capacità di costruire un serio sistema sanzionatorio. Con riguardo all’istituto dell’improcedibilità, non mancheranno forti differenziazioni tra i distretti, in relazione ai carichi processuali; possibile discrezionalità nelle decisioni di quali fascicoli trattare e di quali far prescrivere; effetti pregiudizievoli per i processi che hanno esaurito il primo grado; rischi di accelerazioni decisorie; eccesso di discrezionalità nella valutazione della complessità che consente l’ampliamento dei termini.
    Una parola vorrei spendere sul nostro sistema carcerario. Si è detto efficacemente, di recente, che il carcere è il più grande fallimento sociale degli ultimi secoli, eppure è diventa¬to l’unico farmaco che la politica è in grado di “somministrare”, o di minacciare, per rassicurare le paure securitarie che si muovono nella società. Orbene, preoccupa il sovraffollamento che si registra all’interno della Casa Circondariale di Bari che, a fronte di una capienza regolamentare di 288 posti letto, ospita 446 detenuti. E’ preoccupante il sovraffollamento che si registra all’interno della Casa Circondariale di Foggia che, a fronte di una capienza regolamentare di 365 posti letto, ospita 512 detenuti. Dall’inizio di questo anno, in otto giorni, sono quattro i detenuti deceduti nel carcere foggiano, uno a seguito di aggressione, e tre perché si sono suicidati.

  13. Poche annotazioni sulle possibili riforme ordinamentali, i cui contenuti ancora non sono disvelati.
    Secondo una vulgata ormai dominante, la questione di fondo risiederebbe nelle correnti associative dei magistrati e nella necessità di recidere il loro potere di selezionare i candidati al CSM.
    Osservo che, in pochi decenni, siamo passati da una magistratura gerarchizzata, fintamente neutrale rispetto al potere, piuttosto marginale rispetto al circuito della classe dirigente, e poco autorevole, ad una magistratura distinta solo per funzioni, attiva nella tutela dei diritti, capace di inverare i valori costituzionali ed impegnata in un controllo di legalità effettivo. Una magistratura divenuta per lungo tempo autorevole punto di riferimento nel Paese, pagando costi talvolta molto alti.
    Questo approdo in larga parte è merito dell’associazionismo.
  14. Non v’è dubbio che le correnti siano state anche sedi di gestione del potere interno alla magistratura.
    Alcune delle principali cause del deteriorarsi dell’associazionismo sono nel progressivo smarrimento del valore sociale della funzione giurisdizionale, nella frammentazione della società e nella perdita di valori condivisi, nella mancanza di credibili interlocutori esterni, che hanno innescato fenomeni di sindacalizzazione delle correnti, da cui è dipesa la transizione da comunità di valori a sodalizi con forti connotazioni corporative.
    E’ dunque legittimo spendersi per la recisione del circuito che lega l’associazionismo giudiziario all’istituzione consiliare.
    E’ però inaccettabile che lo si faccia sostituendo al metodo elettivo il sorteggio, per l’individuazione dei componenti togati del CSM. E’ inaccettabile perché contrario alla costituzione (art. 104); perché privare l’organo di rappresentatività contrasta con il suo rilievo costituzionale; perché il metodo elettivo è comunque il metodo in assoluto più democratico. Se possibile, vi è una ragione ancora più profonda per rifiutare il sistema del sorteggio. Le elezioni implicano che alcuni vengano scelti perchè ritenuti migliori. Il sorteggio appartiene invece alla logica, egualitaria ma fallace, dell’uno vale uno, e suppone una casta (aristocratica) che rifiuta di essere giudicata, persino dai propri pares.
  15. Anche il problema delle nomine dei dirigenti è al centro delle discussioni pubbliche sulla giustizia. Esso interessa molto i magistrati che, in quanto corpo ad alta competenza tecnica, sono sempre stati attenti alla carriera. Anche l’aspetto deteriore, il carrierismo, non è cosa di oggi, se è vero che già una legge del 1908 vietò a giudici e pubblici ministeri di ricorrere alle raccomandazioni di politici e avvocati per ottenere facilitazioni di carriera. Il carrierismo preesiste dunque alle correnti, ed è cosa diversa dal correntismo. L’uno e l’altro si sono incrociati solo a partire dalla riforma ordinamentale del 2006, quando è stata ampliato il potere discrezionale del CSM nel procedimento di nomina dei direttivi: lì si è avvertito che, all’interno delle correnti, quanti concorrono alle nomine, persino quando per stile personale non si raccomandino ai consiglieri del CSM, si attendono comunque di essere sostenuti, in virtù della comune appartenenza associativa. C’è dunque un’ambiguità di fondo tra i magistrati, un non detto, che dovrebbe essere sciolto, e su cui essi dovrebbero riflettere.
    In ogni caso, occorre avere ben chiara la distinzione tra carrierismo e correntismo quando si voglia riformare l’ordinamento giudiziario, perché si tratta di mali diversi, che richiedono cure diverse.
  16. E’ tempo di concludere.
    Il contesto oggi delineato, ove domina come sempre il chiaroscuro, credo mostri che anche per la magistratura, sia pure con singolare ritardo, è finito il Novecento, con tutto quanto esso ha significato per l’associazionismo giudiziario, per le idealità e i valori dominanti nella istituzione, per l’affermazione dell’indipendenza interna ed esterna della magistratura, per i rapporti tra i poteri dello Stato.
    Vorremmo poter chiudere affermando che, pur essendo il mare intorno a noi ancora in tempesta, questo non ci impedisce di tracciare la rotta, perchè sappiamo dove andare. Ma non sarebbe vero: la rotta ancora non è chiara, e neppure è chiaro l’approdo che ci attende.
    Occorrerebbe allora avere tempo per riflettere. Occorrerebbe quella “capacità di allontanarsi dalla terra per guardarla da una distanza infinita”, che richiamava Franco Cassano, l’amico sociologo, ricordando, a quanti sono costretti a navigare “senza il vento della storia”, che
    Essere fedeli ai propri valori in un mondo profondamente cambiato significa avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, perché accettare la sfida che essa propone, anche quando è spiacevole, è la condizione necessaria per continuare ad essere dentro la partita del mondo, con qualche possibilità di vincere”.


    Vi ringrazio!
    Franco Cassano

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