Le ragioni dei minori, senza pregiudizi

Le ragioni dei minori, senza pregiudizi

di Andrea Mazzeo (Psichiatra in Lecce)

Qualche riflessione, da approfondire in seguito, sulle vicende di affidamento dei figli minori che rifiutano la relazione con un genitore e sulla valutazione della capacità genitoriale delle parti basata su concetti psicologici molto opinabili.

Quello che mi ha meravigliato molto in queste vicende è l’assenza del fatto concreto sul quale basare il giudizio. Molte illazioni psicologiche ma pochi o nessun fatto.

Cito un Decreto della Corte di Appello di Lecce, Sezione Minori, dell’11 marzo 2014: la Corte “dispone la rinnovazione della CTU al fine di approfondire ulteriormente la valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori sulla base, ove possibile, di riscontri concreti e oggettivi”.
La vicenda, in breve, è la seguente: vengo consultato dal padre di un ragazzo di 11-12 anni.
La CTU descrive questo padre come uno psicopatico ossessivo e paranoico.
Descrizione del tutto fuori della realtà, visto che si tratta di un funzionario di una importante società multinazionale, laureato in psicologia e informatica, responsabile della sicurezza informatica della sua azienda. Evidenziai questi aspetti e da qui il decreto di cui sopra.

Riscontri concreti e oggettivi, riprendendo la Corte di Appello di Lecce, che sono sempre assenti nelle CTU, come se non ci fosse una storia delle persone, come se la vita dei periziandi abbia il suo inizio nel momento stesso in cui inizia la CTU.
Nel caso che ho esposto, la madre del bambino è un’alcolizzata.
Il genitore che ha allevato i figli, li ha educati, ecc. diviene incapace di fare il genitore dal momento della CTU. E sovente chi non si è interessato di dare ai figli cura, educazione e istruzione, dal momento della CTU diviene un ottimo genitore.

La questione della presunta manipolazione psicologica del minore, ovvero del presunto plagio; chiamiamo le cose con il loro nome.

Come il plagio, il concetto di manipolazione psicologica si caratterizza per la sua «imprecisione e indeterminatezza» e per «l’impossibilità di attribuire ad esso un contenuto oggettivo, coerente e razionale» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 96, 8 giugno 1981) .
Sono assenti, in queste vicende, il come e il quando della presunta manipolazione psicologica del minore, cioè l’«indicazione di fatti specifici di carattere manipolativo, in un preciso contesto spazio-temporale» (Corte di Appello di Ancona, Sentenze n. 1207 e 1208 del 21 dicembre 2020, pur se su vicenda di altra natura).
L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 13217 del 17 maggio 2021, ci ha fornito il lessico per qualificare queste vicende; si tratta di “inammissibili valutazioni di tätertyp”, il cosiddetto Diritto penale dell’autore, per il quale «ciò che è punibile non è più il reato – o comunque il fatto illecito -, ma il reo e, nello specifico, per “quello che è” non per “quello che fa”» (Eva Stanig – ).

Concetto incompatibile con l’ordinamento giuridico di un paese democratico.

Infatti proviene dal codice penale della Germania nazista del 1940.
Che significa quello che è.

Cito espressioni prese da alcune CTU e sentenze: madre alienante, malevola, assorbente, istrionica, simbiotica, invischiante, fusionale, futura alienante (addirittura!!).
Poi ci sono i CTU (cito) che “leggono nel pensiero”, quelli che vedono “influssi nefasti”, “onde negative … forse elettromagnetiche, forse in radiofrequenza, non si può sapere”.

I bambini vengono allontanati dal genitore protettivo sulla base di questa colpa d’autore (l’essere ritenuto alienante, ecc.) ma non per la commissione di un fatto illecito individuato e determinato nel suo verificarsi; o addirittura per il rischio, cito: «dell’insorgere di una sindrome di alienazione genitoriale» (Decreto Tribunale dei Minori di Roma del 12 dicembre 2011).
Non un pericolo attuale per il minore, quindi, ma il rischio ipotetico che possa insorgere un qualcosa che, ce lo ha detto il Ministro della salute nel 2012, non ha alcuna validità scientifica e che non dovrebbe mai entrare in una sentenza giudiziaria. Né come sindrome, né come semplice alienazione o altro.

Nelle sentenze devono entrare i fatti, concreti e oggettivi.

La psicologia non lo è, ancora meno quella giuridica, che spaccia per scienza quelle che sono solo strategie processuali per difendere i genitori violenti o abusanti, o comunque maltrattanti.

Ma se un bambino rifiuta un genitore? La risposta ce l’hanno data nel 2018 i giuristi del centro studi “Rosario Livatino”, di Roma ():

«Accreditati studi scientifici frutto di ricerche di psicobiologia nel campo delle neuroscienze affettive insegnano che quando un bambino si sente a disagio con un genitore ed evita la frequentazione con lo stesso, nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura e la paura – un’emozione primaria, istintiva, non condizionata – è in genere provocata dal comportamento violento (fisico o anche solo verbale) del genitore rifiutato, se non addirittura da abusi sessuali o atteggiamenti che mettono il minore a disagio

Credo che si debba ripartire da qui, dalle ragioni dei minori, senza pregiudizi.

«I Tribunali devono accettare che il bambino, come qualsiasi adulto, ha diritto di scegliere le persone con le quali vuole o non vuole convivere. Mezzi coercitivi, come l’intervento delle forze di polizia, negano al bambino lo statuto di persona e la libertà più profonda dell’essere umano: la libertà di amare o di non amare. Non è compito del potere giudiziario imporre sentimenti e affetti, ed esigere la perfezione morale dai cittadini».

Non sono parole mie, ma della D.ssa Maria Clara Sottomayor, insigne giurista portoghese, già giudice della Corte Costituzionale, eletta dal Parlamento portoghese, in precedenza giudice non togato del Tribunale Supremo del Portogallo ().

Credits: Cheryl Holt da Pixabay

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