
La Consulta: falcidia Iva anche nel sovraindebitamento
di Luigi Amendola ( Avvocato in Salerno)
Con sentenza pubblicata oggi, 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n.3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto»
La Corte Costituzionale ha ritenuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Udine con l’ordinanza del 14 maggio 2018 relativamente agli art. 3 della Carta Costituzionale, ritenendo assorbita la censura riferita all’art. 97 Cost.
Nello specifico, la controversia sottoposta dinanzi al Foro Friulano aveva ad oggetto la richiesta di ammissione di una proposta di composizione della crisi da parte di un soggetto non assoggettabile a fallimento e la richiesta dello stesso di un pagamento parziale dell’imposta di valore aggiunto.
Il Tribunale di Udine, richiamando due precedenti di merito (Tribunale di Pistoia, 26 aprile 2017 e Tribunale di Torino, 7 agosto 2017), i quali ammettevano la falcidiabilità dell’imposta, ha ravvisato delle analogie con la disciplina del concordato preventivo la quale, a seguito della sentenza CGUE del 7 aprile 2016, riconosce – in determinati casi – il pagamento non integrale dell’IVA.
Il Tribunale di Udine ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”) rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime cadenze di massima e dalle stesse finalità.
La sentenza della Corte:https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2019/12/pronuncia_245_2019.pdf
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