Un nuovo DdL per il contrasto alla violenza contro le donne

Un nuovo DdL per il contrasto alla violenza contro le donne

di Anna Losurdo

Le Ministre in carica e il Presidente del Consiglio hanno presentato in conferenza stampa il testo del disegno di legge approvato dal Governo lo scorso 3 dicembre.
Contiene una pluralità di interventi e si prefigge di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle vittime sin dal primo momento della denuncia.

  • Si interviene ai primi segnali di allarme, in caso di violazioni del divieto di avvicinamento.
  • Si introduce una nuova ipotesi di fermo, in caso di grave e imminente pericolo per l’incolumità della vittima.
  • Si amplia l’istituto dell’ammonimento del Questore, estendendolo ad altri reati, che possano far prevedere una escalation di violenza.
  • In caso di reiterazione delle condotte, i reati procedibili a querela diventano procedibili d’ufficio (ad es. percosse, lesioni e violenza sessuale non aggravata) ed è previsto l’aumento di pena fino ad 1/3.
  • Si amplia la applicabilità delle misure di prevenzione, previste dal codice antimafia – quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno – ai reati contemplati dal Codice Rosso.
  • Si potenzia l’uso del braccialetto elettronico, sia per arresti domiciliari sia in caso di divieti di avvicinamento od obbligo di allontanamento dalla casa familiare.
    In caso di rifiuto della sua applicazione, è prevista una misura cautelare più grave.
    In caso di manomissione del dispositivo, è prevista la custodia cautelare in carcere.
  • Si introduce il fermo da parte del pm o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria, della persona gravemente indiziata di delitti compresi nel Codice Rosso, in caso di grave e imminente pericolo per la vita o l’incolumità della vittima.
  • Si rafforza l’arresto obbligatorio in flagranza per chi viola il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’introduzione della possibilità di applicare misure cautelari coercitive, in modo da prevenire, con maggiore efficacia, il rischio di condotte violente.
  • Si rafforza lo strumento cautelare, anche in assenza di arresto in flagranza di reato, consentendo l’applicazione di misure coercitive (dall’obbligo di presentazione alla PG e fino alla custodia cautelare in carcere) per tutti i casi di lesioni, se ricorrono le aggravanti previste dal Codice rosso (per esempio le violenze del coniuge o reati quali stalking, violenza sessuale, maltrattamento in famiglia ecc…).
  • Si prevede la quiparazione tra la violazione di un divieto emesso dal giudice civile e di quello emesso dal giudice penale: arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato, in entrambi i casi.
  • Si prevede un rigoroso controllo affidato agli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna sull’effettiva partecipazione dei condannati ai percorsi di recupero.
    In caso di violazione degli obblighi, sarà subito revocata la sospensione condizionale della pena.
  • Si prevede la segnalazione da parte della polizia giudiziaria al Prefetto, già all’atto della denuncia, delle situazioni di concreto e rilevante pericolo e l’adozione della vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.
  • In caso di scarcerazione dell’imputato o condannato, saranno avvisate sia le persone offese, sia il Questore e il Prefetto, per valutare eventuali misure di prevenzione e/o protezione della vittima.

Restano le perplessitò dell’azione preventiva affidata esclusivamente alla previsione di misure preventive e afflittive a seguito del manifestarsi della violenza.

Resta irrisolta la questione di quel cambiamento culturare che solo potrà debellare la violenza di genere.

https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2022/01/DISEGNO-DI-LEGGE-recante-disposizioni-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-della-violenza-di-genere-contro-le-donne.pdf

Image credit: Pete Linforth da Pixabay

di Anna Losurdo, su Ora Legale NEWS

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