Partito il processo tributario telematico
di Antonio Damascelli (Avvocato in Bari e Presidente di U.N.CA.T.)
Il 1° luglio 2019 è diventato obbligatorio su tutto il territorio nazionale il processo tributario telematico, vale a dire che gli atti ed i provvedimenti del processo tributario devono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Per gli avvocati il decollo del ptt non costituisce una novità assoluta, essendo già obbligatorio il sistema telematico nel processo civile.
Applicazioni
a) ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2019: per questi ricorsi e relativi allegati il deposito nelle segreterie dovrà avvenire necessariamente in via telematica, attraverso il sistema SIGIT (Sistema informativo della giustizia tributaria), previa abilitazione del singolo utente;
b) per i ricorsi notificati prima del 1° luglio 2019, invece, i depositi potranno essere eseguiti anche con modalità cartacea, a condizione che la notifica del ricorso (o dell’appello) sia avvenuta con la modalità cartacea (notifica con racc. a/r o a mezzo uff. giudiziario oppure mediante deposito all’Agenzia).
c) questa regola è contenuta nell’art. 16 comma 5 del d.l. 119/2018 conv. dalla legge n. 136/18.
d) la modalità telematica, invece, è facoltativa per i soggetti che stanno in giudizio senza l’assistenza del difensore (controversie di valore non superiore a tremila euro)
Efficacia delle notifiche
A differenza del processo civile (prima ancora che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/19 dichiarasse l’incostituzionalità dell’art. 17 septies del d.l. 179/12 nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta) le comunicazioni e le notificazioni dei documenti informatici tramite pec si considerano effettuate, ai fini della decorrenza dei termini processuali, per i mittente, al momento dell’invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la notificazione o comunicazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata (art. 8 D.M. 23 dicembre 2013 n. 163).
Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione normativa, il deposito dei documenti informatici presso le segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal Sigit.
Le modifiche recate dal d.l. n. 119/18 conv. da L. 247/18
L’art. 16 di questo decreto ha introdotto alcune significative modifiche, oltre quella segnalata sopra sub d):
a) in caso di pluralità di difensori, la comunicazione si perfeziona con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
b) qualora il difensore non indichi la propria pec o non sia reperibile da pubblici elenchi né sia avvenuta la consegna del messaggio pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni avvengono mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria.
In queste stesse ipotesi, le notificazioni avvengono ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 546/92, cioè secondo le norme di cui all’art. 137 e segg. c.p.c. o a mezzo del servizio postale con racc. a/r oppure, da parte degli enti impositori o riscossori, a mezzo dei messi autorizzati.
c) nel compimento delle attestazioni di conformità, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale.
Quest’ultima disposizione è pericolosa perché, a parte ogni altra considerazione che non può essere svolta in questa sede, secondo la morfologia della norma avrebbe carattere retroattivo (solo le disposizioni contemplate al comma 1 lett. a) nn. 4 e 5 si applicano ai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019), in contrasto col principio di irretroattività della legge penale (eventuali reati derivanti dalla veste di pubblico ufficiale, come il falso attestato di conformità).
d) l’ultima novità del decreto è costituita dalla partecipazione delle parti all’udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente. L’applicazione della disposizione è rimessa a futuri provvedimenti direttoriali.
le line guida nella circolare del MEF:
https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2019/07/MEF-linee-guida-PTT-prot._5764-19_Circolare_PTT_4-7-2019-1.pdf
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