Una sfida per la qualità

Una sfida per la qualità

LA “NUOVA” MEDIAZIONE
di Angelo Santi (Avvocato in Perugia – Mediatore e formatore)

Con il Decreto del Ministro della Giustizia n.150 del 24 ottobre 2023, pubblicato poi in GU il 31 ottobre, è stato finalmente completato il quadro normativo di riferimento della riforma della mediazione civile e commerciale.
Va detto che la normativa di rango primario, che ha riformato il D.lgs. 28/2010, era già entrata in vigore a due riprese, una prima parte il 28 febbraio e poi, nella sua interezza, il 30 giugno 2023; ma mancava ancora la normativa di attuazione che ora ha sostituito il vecchio DM 180/2010.
Il citato DM 150/2023 ha colmato la lacuna e ha disciplinato, tra le altre cose, il regime delle indennità spettanti agli organismi, consentendo una piena operatività della riforma.

Quali sono le principali novità della mediazione riformata?

Le novità sono molteplici e alcune meritano di essere ricordate:

  • il potenziamento degli incentivi fiscali (per i quali è stata già prevista la copertura finanziaria);
  • il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza legale nel procedimento di mediazione;
  • l’ampliamento delle controversie soggette alla condizione di procedibilità;
  • la valorizzazione della consulenza tecnica espletata in corso di mediazione;
  • la disciplina della responsabilità dei funzionari pubblici che sottoscrivono gli accordi di conciliazione; l’incentivazione della mediazione demandata dal giudice;
  • la disciplina della mediazione telematica;
  • l’introduzione di una disciplina speciale per la mediazione in materia condominiale.
  • La revisione del procedimento di mediazione: il primo incontro effettivo.

Dalla prospettiva dell’avvocato che assiste la parte in mediazione, la novità di maggior rilevo è la revisione del procedimento di mediazione.
A distanza di dieci anni dal Decreto del Fare, che aveva introdotto il primo incontro cosiddetto “preliminare”, dove le parti potevano decidere se entrare o meno in mediazione, la riforma Cartabia introduce una svolta essenziale nell’ottica di dare un senso all’istituto.
Il primo incontro diventa sempre effettivo, poiché il mediatore è chiamato, fin dal primo contatto con le parti e con gli avvocati, a svolgere la mediazione, ovvero ad adoperarsi al fine di favorire un confronto effettivo tra le parti sulle questioni controverse e sulle possibili ipotesi conciliative.
Nell’ottica di agevolare tale confronto, la nuova normativa prescrive la necessaria presenza personale delle parti, fatta salva la sussistenza di un giustificato motivo, prevedendo comunque, anche in tale caso (così come per i soggetti diversi dalle persone fisiche), la presenza di un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Che cosa cambia per gli avvocati?

L’effettività del primo incontro richiede necessariamente un cambio di approccio da parte dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.
In corrispondenza al dovere del mediatore di adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo, vi è la necessaria esigenza che le parti arrivino ben preparate e disposte al confronto con il mediatore e con la propria controparte.
A tal fine, le nuove norme richiedono espressamente che le parti e gli avvocati cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto in sede di mediazione.
L’avvocato è pertanto chiamato a svolgere un’adeguata attività preparatoria di confronto con il cliente sulle questioni controversie, sugli interessi rilevanti che possono fondare la ricerca di un accordo conciliativo nonché sulla elaborazione di una strategia negoziale che sia funzionale al raggiungimento dello stesso.
Questa rappresenta essenzialmente un’adeguata assistenza negoziale svolta dall’avvocato.
Tutto ciò deve essere auspicabilmente recepito, oggi ancora più con la riforma, come un’opportunità professionale, ogniqualvolta una controversia trovi uno sbocco più efficace in una soluzione conciliativa, piuttosto che in giudizio. Già dal 2017, è stato finalmente introdotto un parametro di compenso per l’avvocato che assiste la parte in mediazione, che ha riconosciuto un’adeguata dignità all’attività stragiudiziale dell’avvocato, di certo non meno importante della difesa in giudizio.

La revisione delle indennità

In conseguenza della riforma del primo incontro, è stato rivisto il sistema delle indennità del servizio di mediazione.
Già la normativa primaria, in vigore dal 30 giugno 2023, aveva previsto la corresponsione di spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, in aggiunta alle spese di avvio. Ora il recentissimo DM 150/2023 ha stabilito gli importi, individuando tre scaglioni (per le liti di valore fino ad € 1.000, da € 1.000,01
a € 50.000,00, e superiore a € 50.000,00).
A titolo di esempio, per una controversia soggetta alla condizione di procedibilità (cosiddette materie obbligatorie), ricadente nello scaglione intermedio, le parti dovranno corrispondere un ammontare di € 156,00 (oltre IVA, di cui € 60,00 per spese di avvio ed € 96,00 per spese di primo incontro).
È evidente che, rispetto al regime previgente, l’incremento è significativo, ma ciò va a compensare lo svolgimento di un incontro effettivo, nel quale il mediatore esperisce un’attività che deve essere necessariamente remunerata.
Peraltro, elemento di certo non secondario, l’importo delle spese di avvio e di primo incontro, è interamente coperto dal credito d’imposta (finalmente finanziato dallo Stato), ciò che fa salva la compatibilità costituzionale di un simile modello, posto che la condizione di procedibilità si esaurisce comunque con il primo incontro.

La sfida sulla qualità del servizio di mediazione

La riforma punta decisamente sulla ricerca di una mediazione effettiva tra le parti, che possa garantire all’istituto una prospettiva di maggiore efficacia nell’ottica della sua finalità che resta quella di favorire il confronto tra le parti e, ove possibile, di raggiungere un accordo.
Rispetto al modello previgente, è ragionevole pretendere che il mediatore svolga al meglio il proprio compito, posto che sarà chiamato in ogni caso a tentare la mediazione già al primo incontro, con la necessaria cooperazione delle parti e degli avvocati.
Se tutto ciò sarà recepito correttamente dall’utenza della mediazione, ci si può aspettare che le parti e, soprattutto, gli avvocati (che solitamente scelgono l’organismo) vadano a ricercare un servizio di qualità, sia per quanto riguarda l’attività di segreteria, sia per ciò che concerne l’opera del mediatore.

È pertanto ragionevole, e senz’altro anche auspicabile, prevedere che la sfida di questa riforma risieda nella qualità del servizio di mediazione, che negli anni appena trascorsi non è stata sempre all’altezza delle aspettative. Ma la sfida sarà anche per gli avvocati, nel saper cogliere fino in fondo un’opportunità professionale che non può più considerarsi un’alternativa forzata al giudizio, ma un campo di azione dove la libertà delle parti e l’autodeterminazione può trovare la sua migliore esplicazione nella soluzione delle controversie.

Credits: xaviandrew da Pixabay

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