
Salvare i più sfortunati
di Saverio Regano (Avvocato in Bari – A.I.A.Ge.Cri.S.I.)
Fra le novità di maggiore rilievo apportate dalla L. 176/2020 alla L. 3/2012, rientra, certamente, l’inserimento dell’art. 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente:
“il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.”
Effettivamente potrebbe apparire una opportunità per chi è stato più “sfortunato” tra gli “sfortunati”.
Non mancano però perplessità in merito ad alcune questioni.
Se la riforma prevede la “esdebitazione a zero” chi pagherà i compensi spettanti all’O.C.C.S. e chi coprirà i costi della difesa tecnica ed i costi della procedura?
Andiamo per gradi.
Il citato art. 14 quaterdecies nr. 6 prevede che: “i compensi dell’organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà”.
La norma, in ogni caso e come spesso accade, non ci indica i parametri di partenza ovvero non fornisce il dato economico su cui operare la riduzione del 50%.
Questo porta, necessariamente, a richiamare l’art. 16 del D.M. 202/2014 (ad oggi in vigore) in tema di “determinazione dei compensi”.
Infatti, dalla lettura del n. 5 si evince che l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
Tuttavia, le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.
Da ciò deriva che dovrà, necessariamente, applicarsi l’art. 16 co.1 del citato DM. il quale ci riporta alla quantificazione dei compensi previsti per i curatori fallimentari che nel primo scaglione prevede una percentuale, sull’ammontare dell’attivo realizzato, compresa tra il 12% ed il 14% (a cui va aggiunto il modesto compenso supplementare).
Orbene, sulla percentuale appena individuata, quindi, dovremmo operare la riduzione del 50% prevista dall’art. 14 quaterdecies.
Pensiamo alla ipotesi in cui la somma da distribuire ai creditori ammonti a 19.999,00 euro: applicando la percentuale massima del 14%, all’Organismo di Composizione della Crisi spetterebbe un compenso (al netto della riduzione del 50%) pari a euro 1.399,93.
L’entità del compenso, così come sopra determinato, potrebbe di fatto impedire, al debitore persona fisica meritevole, di poter accedere alla esdebitazione. Nè si può ragionevolmente pensare che il compositore svolga gratuitamente il proprio incarico, in ragione delle responsabilità civili e penali previste.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare “fondi” governativi (ad esempio quelli previsti per le vittime di usura) in modo da consentire il vero utilizzo dello strumento esbebitativo.
Un’altra potrebbe essere quella di poter fare accedere al patrocinio a spese dello stato questa categoria di debitori.
In definitiva, l’esdebitazione dell’incapiente risulta essere certamente uno strumento dai forti connotati sociali. Ma il suo utilizzo non può, e non deve, poggiare sulle spalle dei professionisti che vengono chiamati in prima linea e che spendono le loro forze per restituire la dignità umana a chi, per svariate ragioni, quella dignità non l’ha più.
di Saverio Regano su Ora Legale NEWS
Image credit: Deadly_Daddy da Pixabay
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