Eutanasia legale. I pregiudizi e la forza dei fatti.

La forza dei fatti


di Alessandra Pisu (Professoressa associata di diritto privato – Università degli Studi di Cagliari)

Eutanasia legale. I pregiudizi e la forza dei fatti.

La strada verso la conquista dei diritti civili è lastricata di pregiudizi che atrofizzano le idee finché non vengono messi alla prova dei fatti.

Così è stato per l’indissolubilità del matrimonio e l’assoluta intangibilità della fase prenatale, prima che divorzio e aborto trovassero cittadinanza nell’ordinamento giuridico. Qualcosa di simile sta accadendo per l’eutanasia, la buona morte.

Anche per i dilemmi del fine vita è stata la realtà, rivelata dai protagonisti di storie tragiche, a sollevare dubbi e aprire nuove forme di dialogo. E come sempre accade quando posizioni ideologicamente distanti si confrontano su fatti concreti, i pregiudizi iniziano a vacillare, fino a dissolversi nell’acquisita consapevolezza del loro essere “credenze” personali e non “verità” capaci di imporsi all’altro.

L’eutanasia è un tema di cui i giuristi possono proficuamente occuparsi solo se accettano di uscire dall’angusto spazio disegnato dalle norme penali per guardare oltre, ricordando che la funzione primaria del diritto è soddisfare gli interessi delle persone.

Per individuare la linea di politica legislativa più coerente con questa premessa e rispettosa del principio personalista che anima la nostra Costituzione è necessario partire da alcuni concetti di fondo di matrice etico-filosofica.
Occorre ragionare intorno alla disponibilità o indisponibilità della vita e domandarsi quale sia il bene da proteggere: la vita meramente biologica o la vita biografica?
La durata o la qualità della vita?
Da qui muovono le scelte alle quali è chiamato il legislatore.

La vita è davvero un bene indisponibile per il titolare?

E se non può disporne lui, o unicamente lui, chi altro?

Sostenere l’indisponibilità della vita significa affermare che l’uomo non avrebbe la possibilità di decidere in merito alla continuazione o meno della propria esistenza. Significa che la sua vita non gli appartiene appieno e che, pertanto, non è libero di decidere della propria morte.

Finora questa visione ha trovato riparo negli artt. 579 e 580 del codice penale.
Norme contigue, che hanno una precisa genesi storica, sulle quali è in corso una profonda rimeditazione della collettività e delle istituzioni.
La prima, che punisce l’omicidio del consenziente, forma oggetto di una richiesta di referendum abrogativo da parte di oltre un milione e duecentomila elettori. Più del doppio di quelli necessari secondo l’art. 75 Cost.

Un’eventuale vittoria del sì alle urne rovescerebbe definitivamente il principio dell’indisponibilità della vita. Principio che negli ultimi anni ha subito una forte erosione a causa della sua incompatibilità con la sovranità della persona su sé stessa in ogni fase della vita, incluso il momento della morte.

L’art. 580 c.p. è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Consulta nel 2019, con una sentenza che ha definito il perimetro del diritto al suicidio medicalmente assistito e lanciato l’ennesimo monito al legislatore.

Il Parlamento tace.

Ciononostante, o forse anche per questo, il dibattito sulla legalizzazione dell’eutanasia è vivo nella società, sebbene a tratti inquinato da alcuni pregiudizi, a partire da quello che fa coincidere l’autodeterminazione con un individualismo esasperato, sganciato dalla responsabilità personale e incompatibile con il principio di solidarietà.

Ma è proprio così?

In tutte le scelte, non ultime quelle sulla fine della vita, c’è un rapporto ineliminabile tra dimensione individuale e collettiva.
Riservare il primato alla volontà dell’interessato, tuttavia, non significa negare la relazionalità dei rapporti umani.
Lo dimostrano noti casi nei quali la decisione di porre fine alla propria esistenza è stata condivisa e accettata da familiari e amici. Vicende nelle quali il dovere di solidarietà si è manifestato nell’ascolto e nella comprensione della scelta altrui, motivata da sofferenze intollerabili.
Quando l’eutanasia diviene l’unico modo per uscire dalla vita con dignità, autonomia e solidarietà possono dunque convergere nel rispetto delle decisioni personali più intime.

Ed ecco che emerge un altro pregiudizio profondo e subdolo:

quello di chi ritiene che la fragilità che si accompagna alla malattia e al dolore privi la persona delle sue prerogative e della capacità di valutare e decidere ciò che è bene per sé.
Con il paradosso per cui finché il malato affronta ogni difficoltà che la sua condizione gli impone è giustamente sostenuto nelle sue esigenze. Nel momento in cui raggiunge il proprio personale limite di sopportazione e chiede un aiuto per cessare la propria esistenza scatta un comprensibile impeto di protezione che non arretra nemmeno davanti ad una volontà integra, consapevole e accertata, quasi che vivere fosse un dovere.
Si attribuisce allora la richiesta di eutanasia ad una, di solito inesistente, condizione di solitudine e abbandono di chi la formula; oppure, alla carenza di cure palliative, trascurando che le stesse non sempre rappresentano una soluzione adeguata al problema.

Questi pregiudizi spiegano le resistenze di una porzione, peraltro ormai minoritaria, della società al riconoscimento per legge di un diritto all’assistenza medica alla morte volontaria.

Spiegano, altresì, l’atteggiamento ostile di alcuni verso lo strumento referendario, recentemente attivato per l’abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente.

Si agita contro il referendum lo spauracchio dell’abuso e del “pendio scivoloso”.

Si paventa, tra l’altro, che le persone anziane, disabili, malate e vulnerabili arrivino a percepire la propria vita come un peso di cui liberarsi, soprattutto in presenza di condizionamenti esterni che rafforzino questo convincimento.

Ma è credibile che un simile scenario, che a tacer d’altro annienta la dimensione relazionale dell’agire umano, si associ come pericolo concreto alla depenalizzazione dell’omicidio del consenziente?

Collegare quegli effetti nefasti ad un eventuale esito positivo della consultazione popolare sembra fuorviante ed eccessivo, almeno per due ragioni.

Innanzitutto, perché il quesito referendario non intacca l’art. 579 c.p. nella parte in cui dispone che si applichino le disposizioni relative all’omicidio qualora il fatto sia commesso contro un minorenne, un infermo di mente, una persona in stato di deficienza psichica o il cui consenso sia stato carpito con l’inganno, ovvero estorto con violenza, minaccia o suggestione.
Previsioni che restano in ogni caso ferme a solida protezione dei soggetti veramente fragili e vulnerabili, incapaci di formare una volontà integra da condizionamenti altrui.

In secondo luogo, perché per integrare il reato di omicidio del consenziente – in luogo della più grave fattispecie dell’omicidio volontario – è necessario che il consenso sia “serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto”, tale da esprimere “un’evidente volontà di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente”.
Un consenso e una prova che la giurisprudenza intende in modo estremamente rigoroso. Il che, a fortiori, varrà a seguito dell’eventuale abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., laddove l’accertamento del consenso inciderebbe non sulla diversa qualificazione del reato, ma per discernere la condotta lecita da quella illecita.

A sventare qualunque pericolo, c’è poi una possibilità, anzi un auspicio che il referendum, nel suo significato politico, mira a realizzare: l’approvazione di una legge che, senza discriminazioni tra i malati, definisca i presupposti per accedere all’eutanasia, così da legalizzare e controllare pratiche che attualmente avvengono nella clandestinità.

Insomma, mentre il legislatore nicchia e la pretesa punitiva statale si conserva immutata, non resta che domandarsi: a chi appartiene la mia vita?

Image credit: PublicDomainPictures da Pixabay

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