al congresso! al congresso!

al congresso! al congresso!

di Anna Losurdo

Quello di Lecce sarà il 35° congresso nazionale forense. A questo numero vanno aggiunti i congressi straordinari e, da ultimo, le sessioni ulteriori.

Questi i temi su cui verterà il Congresso:

  • 1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali.
  • 2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione.
  • 3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria.
  • 4. Revisione del regolamento – statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.

I temi come sempre sono di grande respiro ma gli esiti del dibattito spesso stridono con quella ambizione.
Il presumibile effetto economico delle riforme potrebbe essere quello di ampliare ancor più la forbice reddituale.
L’ingresso della intelligenza artificiale nella giurisdizione pone un interrogativo a priori, vista la latitanza di quella naturale comprovata negli anni da molteplici interventi capotici.
La revisione del regolamento congressuale è foriero di ulteriori lacerazioni e strascichi giudiziari, con tutte le conseguenze del caso.

179 le mozioni presentate; 115 quelle ammesse all’adesione delle delegate e dei delegati congressuali; 15 trasformate in raccomandazioni; 105 quelle ammesse alla votazione.

La notoria capacità di sintesi dell’Avvocatura ha dato ottima prova di sé anche questa volta.

Parole, parole, parole
Soltanto parole
Parole tra noi

Mina

Abbiamo trascorso gli ultimi quarant’anni a chiedere al legislatore una nuova legge professionale; abbiamo evitato di finire nel calderone del cosiddetto decreto professioni rivendicando la specialità della nostra, per approdare nel 2012 a un prodotto normativo che ha subito mostrato i propri limiti.
Innanzitutto per la tecnica legislativa adottata. Il sistema della cosiddetta soft law: poche norme (si fa per dire: 67) un profluvio di regolamenti (decreti ministeriali, regolamenti del CNF, regolamenti dei COA, linee guida ecc. ecc.).
Il resto lo hanno fatto le modifiche intervenute a seguito delle pronunzie giurisprudenziali sulle impugnazioni di norme primarie e regolamentari.
La situazione attuale è quella della richiesta al legislatore di modifiche profonde ovvero di un testo nuovo per un nuovo ordinamento forense.
Staremo a vedere se le richieste troveranno l’ascolto necessario a tradurre i desiderata in un nuovo prodotto normativo.

Parlar di tutto… (per non parlar di niente)

Altra diatriba che ha occupato il dibattito, dal 1990 in poi, è quella della rappresentanza politica dell’avvocatura distinta da quella istituzionale, da attribuire a un organismo unitario eletto in ambito congressuale. In principio fu l’OUA, sostituito nel 2016 dall’O.C.F.
Non mi dilungo sulla ricostruzione storica della vicenda. Sono convinta della inutilità della distinzione e della duplicazione degli organismi, che ritengo abbia nuociuto gravemente alla nostra categoria. Né ritengo convincenti le argomentazioni a sostegno della necessità della divisione della rappresentanza.
La base elettorale sia dei COA (che con una elezione di secondo grado eleggono i e le componenti del CNF) sia dei delegati congressuali (che con una elezione di terzo grado eleggono l’ufficio di coordinamento dell’O.C.F.) è la stessa ed è costituita dagli iscritti e dalle iscritte (obbligatoriamente) agli ordini.
Davvero risulta incomprensibile la ragione di un distinguo.
Ciò non esclude che, ad assetto invariato, siano opportuni degli aggiustamenti sui sistemi elettivi.

Infatti, tutta la vicenda giudiziaria legata al divieto del doppio mandato, proprio in questi mesi sta mostrando i propri limiti nell’assicurare la tanto idealizzata alternanza. Stiamo assistendo a migrazioni individuali o di gruppo da un organo all’altro e, di fatto, alla permanenza delle stesse persone in diversa composizione degli enti.

Ulteriore annosa questione è il ruolo delle associazioni. Nulla questio se esse si dedicano alla crescita culturale, scientifica e professionale dei propri iscritti. I problemi sorgono quando entra in gioco l’idea della rappresentanza.
In nome di chi possono parlare, le associazioni, se non dei propri iscritti? Potremmo agevolmente risolvere la questione eliminando con un tratto di penna la penosa questione delle associazioni maggiormente o minormente rappresentative.

Abbiamo ideato e mantenuto in vita un sistema di accesso alla professione modellato per gli anni sessanta del ‘900.

I neo laureati che intendano svolgere la professione in avvocatura iniziano un percorso formativo asfissiante che termina con un esame dalle modalità quasi surreali.
È stata la pandemia a innovare in maniera drastica l’esame di abilitazione. Una modifica temporanea che appare sempre più destinata a diventare definitiva. Almeno fino a un nuovo intervento legislativo.
La recente riforma della magistratura ha ripristinato il concorso di primo grado (previsto sino al 2006) e ha eliminato l’obbligo di ulteriori titoli dopo la laurea (abilitazione alla professione, dottorato di ricerca, SSPL) che aveva innalzato l’età di accesso.
Non sappiamo se sarà un bene o un male. Quel che è certo è che un percorso post laurea così diverso, tra futuri magistrati e avvocati, non ha alcuna giustificazione. Dobbiamo adeguare l’ingresso nel mondo del lavoro alla realtà fattuale, con ciò, rompendo con il passato.

Sembra giunto il momento, in ritardo con la storia e con le trasformazioni sociali, di ideare un concorso unico per le professioni legali, immaginando una graduatoria per l’accesso in magistratura, notariato e avvocatura e anche alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione.
Uno strumento di selezione che abiliti, o meno, a seconda della posizione in graduatoria.
La neutralità di chi vi accede (i laureati non sono avvocati né magistrati né notai e neppure dirigenti) comporta la scelta del mestiere in conseguenza della graduatoria sicché non è detto che il primo non possa scegliere di fare l’avvocato, per esempio, piuttosto che un’altra qualunque delle altre professioni.
Per attuare la formazione comune, però, magistrati e avvocati devono abbandonare il controllo sui rispettivi processi di formazione e di aggiornamento professionali.

Altrettanto ineludibile è liberare la nostra professione da una serie di vincoli e di divieti che soffocano inutilmente ogni possibilità di individuare sbocchi anche fuori dalla giurisdizione.

Coerenza vorrebbe che il nuovo Ordinamento, pur mantenendo l’obsoleto sistema ordinistico, consentisse a tutti di fare tutto, così da integrare il paradigma della libera professione in libero Stato di diritto, limitando l’intervento deontologico ai principi generali.

E deve essere ripensata l’idea di lifelong learning, apprendimento continuato o permanente, che permea tutta la durata della nostra attività professionale ma che contiene non solo alcune ingiustificate discriminazioni per età ma anche una concezione arcaica e iperburocratizzata che non ha alcuna ragion d’essere.
La scarsa preparazione può effettivamente rilevare ai fini deontologici poiché nuoce a tutti e la sanzione si accompagna alla causa di risarcimento del danno che il cliente dovrebbe/potrebbe promuovere.

Questi, a mio parere, gli interventi più urgenti e non procrastinabili, se si vuole mantenere in vita l’ordinamento forense nella attuale configurazione.

Sono palpabili, infatti, l’insofferenza degli iscritti all’Albo verso la attuale struttura organizzativa e l’indifferenza perfino nei confronti di Cassa forense.
Il cosiddetto “balletto delle poltrone” non interessa più alla stragrande maggioranza delle Avvocate e degli Avvocati, che peraltro trova davvero incomprensibile il (vero o presunto) potere conferito a pochi da una minoranza di votanti.

La via più radicale, con grande coraggio e un po’ di tardiva lungimiranza, imporrebbe forse l’azzeramento dell’intero sistema; la modifica del corso di laurea e della regolamentazione dell’accesso, la tenuta dell’albo nazionale presso il dipartimento competente del Ministero di giustizia (Ufficio II – Ordini professionali e albi); e finanche l’abolizione della Cassa di previdenza.
Forse, così, saremmo davvero l’avvocatura libera che occupa i nostri ideali.

Credits: https://congressonazionaleforense.it/

di Anna Losurdo, su Ora Legale News
La nostra sezione dedicata a essere avvocati/e

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