La sorte della cessione del "quinto"

La sorte della cessione del “quinto”

di Michela Biancalana (Avvocata in Perugia)

La cessione del quinto, intesa come contratto attraverso il quale un soggetto finanziatore mette a disposizione del richiedente una somma di denaro che verrà poi restituita con pagamento diretto da parte del datore di lavoro o dell’ente erogante la pensione, è argomento che sovente tocca le procedure da sovraindebitamento.

Il debitore non ancora sovraindebitato, se è titolare di un contratto da lavoro dipendente o percepisce una pensione, e in presenza di altri requisiti, spesso utilizza questo strumento per dilazionare una somma che ha avuto in prestito.
È pertanto probabile che, come professionisti, nel tutelare gli interessi dell’assistito o nel gestire una delle procedure di cui alla Legge n. 3 del 2012, ci troveremo davanti ad una trattenuta fissa visibile nel documento fiscale mensile.

Occorre pertanto comprendere cosa accadrà alla “cessione del quinto” una volta che la procedura di sovraindebitamento avrà inizio.

Si tratta di capire sostanzialmente se il credito assistito dalla cessione dovrà continuare ad essere tale, oppure se – al netto delle rate già riscosse – il credito residuo dovrà essere considerato alla stregua degli altri con conseguente messa a disposizione della massa anche della quota di stipendio/pensione che – ante procedura – veniva versata direttamente nelle mani del creditore.

E’ evidente quali siano gli interessi in gioco e tra loro confliggenti.
Da un lato l’interesse del creditore a veder riconosciuto – e quindi dichiarato come opponibile alla procedura – una sorta di privilegio, condizione sulla quale invero, a suo tempo, concesse il finanziamento.
Dall’altro lato vi è l’interesse del debitore, coincidente in questo caso con quello della massa, a far si che il credito sia invece considerato alla stregua degli altri chirografari stante l’inopponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento.

La giurisprudenza ha sostenuto entrambi gli indirizzi, individuandone marginalmente anche un terzo.

Il primo, a favore della non opponibilità della cessione alla procedura, muove dalla considerazione che la L. 3/2012 si pone il fine di ristrutturare integralmente la posizione debitoria del soggetto e che, in tal senso, l’individuazione puntuale dei crediti non falcidiabili – nei quali non è compresa la cessione del quinto – non ammette eccezioni.

Ancora, vista la natura concorsuale della procedura, anche in assenza di espresso richiamo, per analogia dovranno essere ritenuti applicabili gli artt. 44 e 55 L.F. Questo indirizzo sostiene che con la sottoscrizione della cessione del quinto non si ha una cessione del credito, poiché la titolarità dello stesso rimane sempre in capo al cedente; si potrà configurare al massimo il trasferimento della legittimazione alla riscossione della singola rata maturata.

La cessione del quinto viene considerata un contratto avente effetti meramente obbligatori, assimilabile alla vendita di cosa futura; l’effetto traslativo rimane sospeso sino alla avvenuta maturazione della somma mensile dovuta al creditore.
Prima di quel momento la titolarità del credito afferente la singola rata mensile è e rimane in capo al debitore.
Secondo detto orientamento, quindi, una volta aperta la procedura il credito residuo del soggetto finanziatore non sarà assistito da alcuna garanzia con la conseguenza che il credito futuro cesserà di maturare (Tribunale di Torino 2016, Tribunale di Livorno 2016 e 2017, Tribunale di Grosseto 2017, Tribunale di Mantova – Napoli Nord – Ancona 2018).

Il secondo indirizzo depone a favore della opponibilità, prendendo le mosse dal fatto che la cessione del quinto sia invece un contratto a natura mista, tanto solutoria quanto di garanzia.
In particolare viene considerato che la designazione al pagamento di un terzo particolarmente solvibile diviene causa stessa del negozio.
A differenza dell’indirizzo prima sommariamente accennato, qui non si ritiene che la cessione sia assimilabile ad un credito futuro.
Ad avviso di questi interpreti, con la cessione il creditore non acquista un credito futuro ma piuttosto la garanzia dell’adempimento; cedere il quinto del proprio emolumento mensile, ad avviso di questo indirizzo, significa separare parte del proprio patrimonio imponendo un vincolo di destinazione: il diritto del cessionario e l’obbligo del ceduto non sorgono mensilmente ma all’origine del rapporto.

A sostegno di questa teoria vi è il fatto che, in vigenza della cessione, la somma relativa “al quinto” appartiene solo nominalmente al debitore il quale, tuttavia, non può disporne atteso il vincolo di destinazione.
Dal predetto vincolo l’obbligato non può sciogliersi unilateralmente con la conseguenza che – anche in pendenza della procedura di sovraindebitamento – non potrà prescindersi dal voto favorevole del creditore cessionario (Tribunale di Milano 2017, Tribunale di Piacenza 2020).

Come accennato, nel tempo è stato seguito anche un terzo orientamento – certamente molto marginale rispetto i due prospettati – che depone in favore dell’opponibilità della cessione seppur con dei limiti.
Detto percorso argomentativo si basa sull’applicazione analogica della norma afferente l’opponibilità della cessione dei fitti al creditore pignoratizio.
In buona sostanza, secondo questi interpreti, la cessione del quinto diventa opponibile nei limiti del triennio dall’apertura della procedura di sovraindebitamento, sempre che la cessione stessa sia stata notificata ante procedura con atto avente data certa (Tribunale di Monza 2017).

Il dibattito giurisprudenziale appena accennato, ha trovato soluzione – almeno apparentemente – con il decreto Ristori L. 176/2020, il quale ha introdotto rilevanti modifiche alla legge n. 3 del 2012.
E’ stato infatti introdotto il comma 1 bis all’art. 8 della legge: “La proposta del piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione…”.

Tanto nella modifica appena riportata, che nel testo del nuovo CCI, il riferimento alla cessione del quinto è inserito soltanto nel piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti, nulla prevedendo espressamente per le altre procedure.
Sarà compito degli interpreti estenderne l’applicazione oltre la lettera della norma, non potendo prescindere tanto da una lettura sistematica quanto da una evidente disparità del trattamento previsto nelle varie procedure.

Image credit: Markus Christ da Pixabay

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