Ci sarà “un” giudice
Se la giurisdizione è la funzione svolta dallo Stato -esercitata dalla magistratura- per amministrare la giustizia in nome del popolo e la competenza è la misura della giurisdizione, resta da chiedersi quanto e in quale maniera lo spezzettamento delle “giurisdizioni”, pur nell’ottica costituzionale descritta e, in certa misura, delimitata dal precetto primario di cui all’art. 102 Cost., preservi il mantenimento del corpus normativo fondamentale che assicuri e garantisca la sovranità appartenente al popolo.
Ma, esiste per davvero una pluralità di giurisdizioni? Molto provocatoriamente si potrebbe affermare che, anche a voler rileggere con una dose di media attenzione il titolo IV della nostra Carta Fondamentale, parrebbe di no. E, in effetti, se la massima rassicurazione sul punto ci è data dal primo comma dell’art. 102 della Costituzione, con altrettanta forza provocatoria, si potrebbe affermare che non avremmo più alcun motivo di preoccuparcene e nemmeno di porci il problema.
Purtuttavia, abbandonando l’incipit polemico, qualche riflessione sul punto è quanto mai doverosa.
Partendo perciò dal più che corretto presupposto (storico e sociale, prima ancora che esclusivamente giuridico) rappresentato dal fatto che i nostri Padri Costituenti orientarono la loro scelta verso un sistema giurisdizionale non monista, possiamo affermare, senza ombra di smentita, che quantomeno il dualismo giurisdizionale, che permea di sé il nostro ordinamento, è un dato di fatto incontestabile.
Le norme di cui agli articoli 103 e 113 della Costituzione rappresentano la sintesi di quanto appena affermato. Resta, perciò, il quesito iniziale: esistono le giurisdizioni? La domanda non può che trovare una risposta affermativa e, pertanto, va affermato che il nostro ordinamento giurisdizionale è, sotto questo aspetto, a caratura pluralista. Il giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. (limite esterno imprescindibile di ogni ordinamento democratico) troverà il suo “naturale” approdo nella individuazione del giudice -per legge- dotato di giurisdizione.
È davvero incoraggiante la facilità con la quale, allorché si deve dar corpo alla attuazione di un principio, si riesce sempre a far “quadrare il cerchio”. Al di là della fin troppo facile battuta, è perfino impensabile ritenere che, una volta trovata la formula, l’unico vero destinatario del principio, vale a dire il povero uomo della strada (che detta così sembra voler raffigurare un disprezzabile concetto di persona umana invece così ben tutelata e tratteggiata nei “Principi Fondamentali” della nostra Costituzione), resti del tutto spiazzato e sgomento rispetto alla sia pur legittima e democratica proliferazione delle giurisdizioni.
Va anche detto, però, che la nostra Corte Costituzionale, da sempre molto sensibile al problema e dunque molto ben disposta a dare effettività ai principi posti dai Padri Costituenti, ebbe modo di muoversi in tale solco interpretativo quando chiarì, con la sentenza n. 77 del 2007, che la pluralità dei giudici ordinari e speciali (tutti destinati ad attuare la piena e effettiva tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi) “non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale…”.
E ancora:
“…Il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi – comprensibile in altri momenti storici quale retaggio della concezione cosiddetta patrimoniale del potere giurisdizionale e quale frutto della progressiva vanificazione dell’aspirazione del neo-costituito Stato unitario (legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo) all’unità della giurisdizione, determinata dall’emergere di organi che si conquistavano competenze giurisdizionali – è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali…” .
Il principio fondamentale dell’ordinamento, pur riconoscendo la esistenza di una pluralità di giudici ma esclusivamente sulla scorta di distinte e specifiche competenze, non può che trovare la sua fonte ispiratrice nella necessità di fornire la più “…adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta…”. [Corte Costituzionale sent. nr. 77/2007].
È ben più che evidente allora che l’orientamento espresso con la sentenza che ci occupa è esso stesso espressione della riaffermazione di un potere dello Stato che, mai fine a se stesso, non può e non deve scimmiottare autoreferenzialità pericolose, massimamente se inserite in contesti di alto profilo istituzionale.
Insomma e a ben vedere, a parere di chi scrive, il problema posto dalla Corte Costituzionale (chiamata a pronunciarsi in materia di translatio iudicii tra ordini giurisdizionali diversi), pur ribadendo il principio della unità della giurisdizione, ha finito con il porre l’accento sulla tematica della concezione pluralista della giurisdizione se e in quanto, e in un’ottica eminentemente prospettica, potenzialmente lesiva della domanda di giustizia.
Il nòcciolo del problema è, perciò, sempre il medesimo: esiste un problema?
Al quesito, come ovvio, non può che darsi risposta affermativa se è vero, come è vero, che “…Il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi…” rischia, ancora oggi, di tradursi in una vera e propria difficoltà di accesso alla giustizia o, quanto meno, rischia di rendere non del tutto agevole la domanda di giustizia.
L’uomo comune, l’uomo della strada, rischia di soccombere di fronte alla tecnicalità esasperata. I tecnici, chiamati a sciogliere i nodi della intricatissima vicenda, rischiano, a loro volta, di non poter sciogliere il viluppo gordiano né, per continuare nella metafora, sono portatori di spade che possano spezzare di netto simili nodi.
Dietro quel “ci sarà un giudice”, in realtà si nasconde la speranza di offrire agli amministrati un giudice -ma uno solo- che, seppure all’interno di tante differenti competenze, appartenga ad un’unica giurisdizione.
di Massimo Corrado Di Florio su Ora Legale NEWS
Image credit: beate bachmann da Pixabay
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