Parlare? A che pro?

Parlare? A che pro?

di Tania Rizzo (Avvocata in Lecce) e Lucia Randazzo (Avvocata in Siracusa)

La verità è che noi penalisti dovremmo seguire una regola aurea: parlare poco, scrivere bene, ragionare sempre.
I tempi dei grandi oratori sono finiti con il codice di rito del 1989 con il quale si diede valore all’attività di formazione della prova durante il processo.
Parlare? A che pro?
Molto meglio agire bene sin dalle prime fasi delle indagini, consigliando al meglio il cliente, valutando rischi di ogni azione e scelta.

Una profonda crisi dei valori professionali, poi, ci dovrebbe indurre ancora di più a pensare la coerenza come faro necessario alla nostra attività quotidiana.
Invece, in un momento storico in cui tutti i soggetti del processo penale sono invischiati in un’evidente cattiva informazione e subiscono la pessima cultura sociale sui temi di giustizia, assistiamo impotenti ad un crescendo senza fine dell’autoreferenzialità che non porta a nulla e non genera nulla.

C’è da chiedersi se coloro che vivono lontani dalla realtà ricordano che a fronte degli aspetti aulici e delle levate di scudi defensionali, noi avvocati penalisti abbiamo anche il dovere di svolgere, in prima persona, tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e pubblicitari che riguardano, ad esempio, l’accesso alle cancellerie dei tribunali e delle corti, i colloqui con i magistrati o le pubbliche relazioni sociali che fanno conoscere il nostro nome, la nostra preparazione e la nostra capacità.

Allora, per non cadere nelle solite enfasi promozionali, si può dire che il mestiere dell’avvocato inzia la mattina con il primo deposito di un atto o con la prima richiesta di copie di un fascicolo, passa dal lavoro in udienza, continua in studio con il ricevimento clienti, lo studio di testi e sentenze, la scrittura di atti e finisce la sera con l’ultima telefonata del collega civilista o dell’amico professore che chiama per dire che ha un suo cliente che ha bisogno di noi e della nostra specifica preparazione.

Non basta: poichè ciò che svolgiamo determina ciò che siamo, allora continuamo a pensare, fare telefonate e spesso scrivere anche in vacanza con la famiglia o nei giorni di festa.

Insomma, difensori lo si è sempre.

Secondo la nostra legge professionale forense (art. 2) l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti e come stabilito dall’art.8 della predetta legge – l’avvocato assume un impegno solenne:

Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento.

Gli avvocati, nel rispetto del giuramento solenne, devono rimanere uniti e continuare a battersi per i diritti del proprio assistito e per i diritti degli ultimi, relegati in carcere; a battersi affinchè il processo continui nel rispetto dell’oralità e immediatezza, principio fondamentale e primario del nostro processo accusatorio; a battersi affinchè la comunicazione sia sempre dignitosa e rispettosa dei principi del nostro Codice Deontologico Forense.

Ogni giorno il difensore si occupa di comunicazione:

nel rapporto con il suo assistito, nelle aule dei Tribunale, all’interno degli uffici, sui social.
Non si dismette mai la toga. La toga è cucita addosso ad ognuno di noi.

La comunicazione del difensore, inoltre, sui cosiddetti “social-media” dovrebbe sempre essere improntata sul rispetto della dignità, probità e decoro (art. 9 Codice Deontologico Forense).
Secondo il suddetto articolo: l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Quindi, anche al di fuori della vita professionale l’avvocato è tenuto a rispettare i doveri di dignità, probità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense e nel pubblicizzare la propria attività si può farlo “con qualunque mezzo” purchè nel rispetto della trasparenza, verità, correttezza e purché l’informazione stessa non sia comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva.

Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato, ad esempio, che internet può essere considerato «uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri» (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena).

Tuttavia, il difensore non deve dare informazioni che possano essere comparative con altri professionisti né ambigue, menzognere, denigratorie, suggestive o che si riferiscano a titoli, funzioni o incarichi non concernenti l’attività professionale.
Il titolo accademico di professore -oggi abusato senza fondamento- può essere utilizzato solo nel caso di docenza universitaria di materie giuridiche (precisando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento).
Il titolo di “praticante avvocato” deve essere utilizzato dall’iscritto nel registro dei praticanti con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” nel caso in cui sia stata conseguita.
Non possono essere menzionati, inoltre, i nomi di professionisti e di terzi non direttamente collegati con lo studio professionale.
L’avvocato non può utilizzare il nome di professionista scomparso, che abbia fatto parte dello studio professionale, a meno non lo abbia espressamente previsto o previsto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
Non possono essere indicati i nominativi degli assistiti anche se questi vi consentano. Le informazioni devono sempre rispettare il principio di dignità e decoro della professione.

L’avvocato, dunque, deve rappresentare in ogni momento – anche al di fuori della vita professionale – la funzione difensiva con decoro e dignità.

E se e quando sopraggiunge lo scoramento per le tante difficoltà che patiamo ogni giorno, le parole che seguono possono lenire come un balsamo:

“La Difesa è l’unica garanzia di Legalità e di Giustizia. La Legalità a sua volta in un paese liberale, in uno stato di diritto, è il fondamento dei diritti umani. La Giustizia li concretizza.
Quante belle parole. È vero, si tratta di principi sacri e indiscutibili. Però non possiamo dimenticare che vengono attuati dall’uomo con i suoi limiti. La sorveglianza dunque s’impone, e senza tregua. Anche sulla nostra effettiva capacità di difendere, anche sul nostro rispetto dei precetti deontologici, tra i quali campeggia il dovere di difesa, che si rifà ai doveri di diligenza, di lealtà, di correttezza. E dunque è una summa di quel che ci compete e ci sostiene.
Da sempre. Credo per sempre.
È vero, ci sono tante miserie, tante furfanterie, tante imboscate contro il diritto di Difesa. Eppure da sole non bastano, se c’è il Difensore a sorvegliare.
La tutela dell’imputato, le garanzie fondamentali, i diritti dell’uomo, dipendono in gran parte dal Difensore. Ci sono tanti splendidi Difensori, il cui valore e la cui correttezza a volte rimangono dentro la toga, coperto da quel che solo loro sanno delle ragioni di certe strategie, da quel che in segreto professionale hanno appreso. Non sempre si può giudicare validamente la loro condotta.
Non è facile, a volte è proprio difficile, capire se un difensore abbia sbagliato, senza conoscere quel che solo lui conosce e si tiene per sè quali che siano le critiche ricevute.
Anche questo è il fascino della Difesa.

(tratto da Difendere di Ettore Randazzo, Milano, Giuffré, 2017)

Credits: Credits: BTS 2022, Yet To Come – frame da video ufficiale su YouTube

Di Tania Rizzo, su Ora legale News

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