Utopia riforme
Ricchi per legge
Le prospettive di riforma: un epilogo necessitato
di Simone Pesucci (Avvocato in Firenze) e Michele Monteleone (Presidente II Sez. Civile del Tribunale di Benevento)
L’attuale instabilità e incertezza, economica e finanziaria, ha riportato il tema dei Non-Performing Loans al centro delle attenzioni e discussioni anche sul fronte istituzionale. In questi ultimi anni, il legislatore italiano ha affrontato in varie occasioni, l’ormai endemico fenomeno dei crediti deteriorati delle banche che, nonostante gli sforzi compiuti dagli operatori di questo settore, non riesce ad essere superato. Ad oggi, tra banche e istituti finanziari cessionari, il volume complessivo è cresciuto velocemente e la preoccupazione diffusa è che l’andamento congiunturale possa aggravare ancor di più la situazione, alla luce della endemica situazione di crisi innanzi tratteggiata.
Nelle ultime settimane, articoli di stampa hanno riportato all’attualità l’esame della problematica, poiché è all’attenzione del legislatore una possibile (auspicabile) riforma dei crediti deteriorati che consenta alle famiglie, ai debitori e alle piccole e medie imprese, in difficoltà, di sanare la propria posizione e di tornare in bonis.
La proposta di legge nr. 843, denominata “Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto”, presentata il 31 gennaio 2023, in continuità con altre proposte similari già presentate in passato (si pensi alla proposta di legge n. 788 del 2018 e alla proposta di legge n. 414 del 2022), analogamente alla proposta di legge n. 1246 del 23 giugno 2023, “Disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o inadempienza probabile”, attribuirebbe, opportunamente, al debitore, in caso di cessione dei relativi crediti, la possibilità di riacquistare il proprio debito al prezzo di vendita iniziale (con una maggiorazione in percentuale variabile dal 20% al 40%), estinguendo una o più delle posizioni debitorie, anche relative ad operazioni già concluse e riferite ad accordi vincolanti tra le parti interessate.
La proposta di legge ha destato allarme tra gli operatori del settore, preoccupati dall’impatto che le misure in parola potrebbero avere su un mercato caratterizzato da un alto volume di crediti deteriorati, gestiti annualmente (si stima oltre 300 miliardi di Euro di valore lordo di portafoglio) e da operazioni complesse, in cui l’acquisto dei crediti NPLs, spesso è realizzato tramite operazioni di cartolarizzazione e gare d’acquisto; a ciò si aggiunga la stretta interazione con il mercato dei capitali: si pensi, per esempio, alle operazioni di cartolarizzazione con titoli ABS collocati sul mercato – fra cui, ad esempio, le operazioni con titoli ABS senior coperti da garanzia dello Stato italiano.
Tuttavia, ciò nonostante, è da salutare con aperto favore, in quanto, rispetto alle perplessità manifestate dai molteplici attori, tutti del mondo creditizio (banche cedenti, società cessionarie del credito, società di servicing, agenzie di rating, debitori ceduti, soggetti investitori, ciascuno portatore di rispettivi interessi):
a) consentirebbe di riallineare le posizioni socio-economiche anche nei confronti dei numerosissimi debitori ceduti, portatori anch’essi di interessi meritevoli di tutela; sarebbe iniquo e controproducente, infatti, che un debitore non possa avere il diritto, o almeno l’opportunità, di liberarsi del debito in proporzione a quanto il suo creditore sia disposto a rinunciare al proprio credito cedendolo, fortemente scontato, a terzi. Impedirlo avrebbe come unica conseguenza che le perdite della banca cedente creerebbero un rilevante vantaggio economico (spesso non tassabile per la residenza all’estero del cessionario) per un investitore votato alla speculazione. La circostanza che alcuni milioni di cittadini ed imprese siano costretti alla marginalizzazione economica e sociale rischiando, se non già avvenuto, di essere spogliati di beni e prospettive legittime di vita è un tema di cui il legislatore deve farsi carico. Cosicché la prospettiva di riportare in bonis centinaia di migliaia di aziende e di famiglie, oggi in default, va rivalutata in relazione alla capacità futura di queste entità di tornare a produrre reddito ed essere remunerativamente imponibili;
b) in relazione all’alto volume dei crediti deteriorati gestiti, comporterebbe, da un lato la riduzione del delta differenziale o di marginalità dell’utile delle singole operazioni da parte degli istituti di credito o società finanziarie e, dall’altro, sotto l’egida del principio solidaristico costituzionalmente garantito, la tutela del debitore esecutato/sovraindebitato ovvero delle PMI in crisi, con conseguente salvaguardia dei beni primari di sopravvivenza (casa di abitazione, serenità nei rapporti familiari, gestione aziendale in continuità in linea con la sostenibilità dell’impresa medesima);
c) non da ultimo e forse con effetto assorbente, la definizione negoziale (nei limiti oggettivamente predeterminati dal legislatore) consentirebbe, per certo, di ottenere la chiusura definitiva di migliaia di procedure esecutive o da crisi da sovraindebitamento pendenti, in uno a tutto il contenzioso che normalmente viene generato dalla gestione delle procedure medesime [basti pensare alle sistematiche istanze cautelari, ai conseguenti reclami al collegio, ai ricorsi di merito (generalmente opposizioni), che finiscono con il far degenerare e dilatare, oltremodo, le pendenze e i tempi di definizione dei procedimenti].
Non v’è chi non veda, così, come la riforma avrebbe anche un rilevante effetto deflattivo sulla giurisdizione, in ossequio all’immanente interesse pubblico (“chiodo fisso” del legislatore riformista) alla rapida definizione delle procedure, obiettivo primario, altresì, del PNRR in ambito giurisdizionale. Infatti, la “definizione consensuale”, prevista ex lege, consentirebbe agli istituti di credito e/o ai cessionari di conseguire utili, se pure in misura ridotta rispetto a quanto (ipoteticamente) pianificato e ai debitori di adempiere, seppur in maniera parziale l’obbligazione assunta, e liberare dai gravami i beni staggiti, con conseguente estinzione e cancellazione delle procedure esecutive e concorsuali pendenti, con grandissimo sgravio dei ruoli appesantiti da procedimenti caratterizzati, quasi sempre, da gravi difficoltà gestorie e che pendono oramai, indecorosamente, da decenni.
Perno intorno al quale ruota, de iure condendo, la struttura dell’istituto in commento è la concessione al debitore, sia esso persona fisica o impresa, la cui posizione debitoria, deteriorata, sia stata ceduta (volontariamente o nel corso di procedura concorsuale) a soggetti terzi, il diritto di estinguere il proprio debito, con il pagamento, a saldo, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato di un indice percentuale predeterminato ex lege. Conseguentemente il debitore, dovrà, entro un termine prestabilito decorrente della comunicazione di cessione, esercitare per iscritto: i) la volontà di esercitare l’opzione; ii) manifestare, contemporaneamente, l’impegno ad effettuare l’adempimento liberatorio nel termine normativamente predeterminato; iii) ottenere l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, una volta effettuato il pagamento.
Punctum pruriens dell’operatività dell’adempimento liberatorio è sia la previsione dell’obbligo (generico) di comunicazione al relativo debitore (in un termine perentorio, pena l’impossibilità del cessionario di procedere con azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore) dell’avvenuta cessione e del prezzo corrisposto, che, la retroattività dell’applicazione dell’istituto in relazione ad operazioni già concluse e, quindi, dirette ad accordi già consolidati ed acquisiti dalle parti.
Alcuni commentatori hanno sollevato qualche perplessità al riguardo poiché, in tal modo, i soggetti cedenti e cessionari coinvolti sarebbero onerati di un gravosissimo obbligo di comunicare a un considerevole numero di debitori ceduti – soprattutto in considerazione dei notevolissimi volumi di mercato dei crediti NPLs – l’intervenuta cessione, con impatti pratici ed economici di non poco conto. Tuttavia l’uso dei mezzi informatici, ai fini della comunicazione, consentirebbe di elidere in radice sia il rischio della difficoltà della individuazione dei destinatari degli avvisi di cessione medesimi che degli aumenti dei costi (maggiori di quelli preventivati) posti a carico dei cessionari derivanti, appunto, dall’adempimento degli obblighi di comunicazione all’ampio novero di debitori ceduti (in particolare nelle operazioni di cartolarizzazione).
Tale previsione consentirebbe di eliminare una delle criticità della vigente normativa che proprio nel caso di cessione di crediti “in blocco”, come detto, vede una disciplina di estremo favore, ponendo quale unico adempimento di comunicazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione. Tanto genera, in punto di preteso difetto di legittimazione e titolarità del credito in capo al cessionario, un gravoso contenzioso che, magicamente, sarebbe eliminato in radice.
Di fondamentale importanza sarà, inoltre, la previsione dell’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, a seguito dell’avvenuto pagamento del debito. A tale proposito sono state evidenziate alcune criticità: infatti è stato ritenuto che non andrebbe tralasciato l’effetto negativo che la cancellazione automatica dalla Centrale Rischi avrebbe sul mercato della concessione del credito. Tale registro, tenuto da Banca d’Italia, consente, appunto, ai soggetti finanziatori di valutare con più attenzione i possibili destinatari di un finanziamento, evitando concessioni disinvolte a soggetti con bassa affidabilità creditizia. La cancellazione prevista dalla proposta di legge al vaglio del nostro legislatore – che originerebbe dal semplice adempimento liberatorio – sarebbe distorsiva delle finalità della Centrale Rischi, non solo per le tempistiche istantanee con cui interverrebbe, ma anche perché fornirebbe un dato non completamente veritiero. Infatti, il debitore cancellato a seguito di un adempimento liberatorio apparirebbe come un debitore affidabile, pur non avendo adempiuto integralmente al proprio debito.
Va invece, evidenziato, come la ratio sottesa al suddetto principio giuridico si pone, in stretta analogia, con l’istituto dell’esdebitazione, entrato a far parte del nostro ordinamento orami da oltre un decennio e, da ultimo, sacramentato e teorizzato massimamente nel vigente Codice della Crisi, con la previsione dirompente di cui all’art. 283 (esdebitazione del sovraindebitato incapiente). Non si tratta quindi di una “misura puramente remissoria”, ma applicazione concreta del cd. fresh start, principio cardine del diritto della crisi, secondo cui occorre garantire, ai soggetti irreversibilmente insolventi o sottoposti a procedure liquidatorie, una seconda chance, per permettere loro di ripartire con slancio ed essere reimmessi nel circuito economico e produttivo, piuttosto che lasciati ai margini, reietti dalla società e, spesso, in balia di fenomeni usurari o di attività illegali.
Queste energie, liberate dal fardello del debito e dalla tradizionale illimitata responsabilità patrimoniale, potranno produrre indubbie ricadute positive generali, sia sul piano dell’emersione del “sommerso”, che su quello dell’incremento del PIL, e quindi, indirettamente, dello stesso aumento del gettito fiscale.
A supportare quanto sin qui sostenuto, ove ce ne fosse bisogno, soccorre la previsione, nel nostro ordinamento, nell’ambito dell’autonomia negoziale indotta, dell’istituto ristrutturazione del debito riconosciuta discrezionalmente al debitore, sin dalla riforma della Legge Fallimentare dell’anno 2005 , come da sempre ammesso, quale mantra della gestione della crisi di impresa.
Diverso e più delicato, infine, è il discorso degli effetti distorsivi sulle condotte dei debitori, che potrebbero essere indotti ad inadempimenti strategici che rendano conveniente non onorare, originariamente, il debito contratto per poi accedere, in un momento successivo, al beneficio dell’opzione.
Evidentemente, sarà, onere del legislatore prevedere un sistema premiale e di incentivi (o deterrenti) in capo al debitore, al fine di scoraggiare tali condotte fraudolente.
Il richiamo alla meritevolezza sarà il criterio discretivo. Infatti, nel concetto di “meritevolezza” è ravvisabile un elemento di valutazione comune alle variegate ipotesi in cui la definitiva liberazione dai debiti consegue ad una procedura di composizione della crisi, dell’insolvenza o del sovraindebitamento. Tale clausola identificativa di una precipua regola di comportamento, assurge a presupposto per l’agire dell’imprenditore, del debitore e, più in generale, di tutte le “parti” coinvolte a vario titolo in situazioni sovraesposizione debitoria.
Come noto, la meritevolezza da “dispositivo” finalizzato a scongiurare un utilizzo improprio di tale procedura, diviene “strumento” per salvaguardare l’efficienza della garanzia patrimoniale le cui esternalità assicurano la correttezza dei mercati e consentono il governo dei canali di credito; tanto sino a concludere il suo percorso con un proficuo utilizzo dei rimedi pensati per la composizione “dell’indebitamento incolpevole”. Come si intuisce la ratio sottostante all’intervento legislativo invocato, ha strettissime analogie con la legge n. 3/2012 e successive modificazioni (ribattezzata legge antiusura e salva suicidi, completamente trasfusa nel vigente CCII), che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolta la c.d. debitore civile, nella prospettiva di una “fisiologica” gestione della crisi, finalizzata alla conservazione dell’unità produttiva (anche se solo di consumo), e privilegiando il momento negoziale in un’ottica di conservazione non solo della singola unità imprenditoriale, ma anche del singolo operatore economico, in quanto anch’esso autonoma “unità produttiva”, inserita all’interno dell’articolata rete del mercato, capace di interagire con le altre unità generando ricchezza e lavoro.
Così, in un’ottica economica (anche a voler prescindere, ma non si vede come, dai devastanti effetti personali che la situazione di sovraindebitamento produce sul singolo individuo e sul suo ambito familiare e sociale) sin dalla legge del 2012 anche il default del debitore civile, in quanto inserito all’interno del tessuto economico, viene considerato come evento potenzialmente destabilizzante, perché sottrae al mercato il suo necessario apporto. La generalizzata incapacità del singolo operatore ad adempiere (è questo il vero problema che ci occupa sin dall’inizio di questa trattazione) genera ulteriori asincronie che, espandendosi progressivamente, si ramificano all’interno del mercato in misura esponenziale.
Da questi concetti germina la necessità di gestire il fenomeno nell’interesse dello stesso debitore, dei creditori e, in ultima analisi, del mercato all’interno del quale tutte le parti operano.
A fronte dei benefici sociali ed economici a prodursi, le misure in commento non esporranno, quindi, il cessionario a un prolungato periodo di incertezza – nell’attesa dell’esercizio (o meno) dell’opzione – prima di poter considerare “stabile” l’operazione di acquisto, in quanto al massimo potranno incidere sulla “marginalità degli utili” che rimarranno in cassa all’operatore specializzato che, in ogni caso, prima di procedere ad un’operazione di acquisto dovrà tenere in debita considerazione la possibilità o l’opportunità, riconosciuta al debitore, di esercitare l’opzione per l’adempimento liberatorio nel tasso percentuale predeterminato per legge, con nessuna alea ricadente sul cessionario, vertendosi solo in un’ipotesi di due diligence di valutazione, più mirata e prudente, dell’utilità dell’operazione.
Quindi, “un po’ meno ricchi … ma sempre per legge”.
ll saggio integrale: https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2023/11/Simone-Pesucci-e-Michele-Monteleone-Ricchi-per-Legge.pdf
Di Michele Monteleone su Ora Legale News
Credits: Anna Losurdo con Nigthcafè A.I. art generator
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