Nuove tutele per il diritto all’oblio
di Leonardo Andriulo (Avvocato in Francavilla Fontana – ANP Legal Managing Partner )
Il progetto di riforma Cartabia: maggiori strumenti a tutela degli indagati/imputati in termini di diritto all’oblio?
Con un maxi-emendamento in prima lettura, lo scorso 3 agosto è stato approvato con la fiducia della Camera ora al vaglio del Senato, il disegno di legge delega per la riforma del processo penale.
Detto progetto affonda le sue radici nelle linee programmatiche indicate dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia nel Marzo di quest’anno (2021).
La riforma ha preso, appunto, il norme di “Riforma Cartabia”, emendativa dell’A.C. 2435 (Riforma Bonafede).
Il provvedimento ha un doppio contenuto.
Da un lato (art. 2, commi 1-24), introduce, con efficacia immediata (dopo il passaggio in Senato) la c.d. prescrizione processuale. Dall’altro (art. 1, commi 1-28) il provvedimento contiene la delega al Governo per le modifiche al Codice di rito da attuare entro un anno (anche in questo caso decorrenti dalla definitiva approvazione della legge).
L’impianto normativo, in prima analisi, ha spinto molti illustri giuristi e commentatori della materia a considerare e definire il progetto di legge al pari di una rivoluzione copernicana. Ma vediamo il perchè.
Quale la sostanza della riforma?
La “novità” del progetto di riforma che va prendendo concretezza in Parlamento consiste sostanzialmente nella sempre più corretta applicazione trasfusione all’interno della riforma di quanto previsto dall’art. 27 comma 3 della nostra Costituzione.
Per i non addetti ai lavori si rammenta che detto articolo sostanzialmente stabilisce che:
“… le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non possono essere forme di mortificazione della dignità umana, non sono quindi ammesse forme di tortura”.
Da queste prime battute si percepisce a primo acchito come l’intento che si vuole perseguire all’interno dell’ordinamento giuridico, effettivamente, è tra i più nobili: sostanzialmente la rieducazione di chi ha violato la norma penale, non mediante mera pena punitiva ma, anzi una totale riabilitazione.
E’ importante sapere che proprio per ottenere efficacia e validità dell’impianto normativo, il Ministro Cartabia ha istituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, una commissione di studio presieduta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi.
Reale esercizio del diritto all’oblio mediante idoneo strumento.
Fatta questa doverosa premessa per comprendere la bontà dello strumento normativo che è al vaglio delle camere e gli sforzi che gli addetti ai lavori stanno compiendo, sulla scorta di questo “life motive” – mitigare gli effetti penali sulla vita dell’individuo, la riforma penale di fatto interessa ed inciderà anche sul mondo della comunicazione.
Infatti l’articolo 1 comma 25 interessa proprio gli addetti ai lavori della informazione, tanto dal lato di chi produce contenuti, quanto dal lato di chi gestisce ed eroga gli stessi.
Il parlamento ha preso in esame gli effetti che ricadono su chi colpevole non è mai stato (dichiarato) ma che per un certo periodo di tempo è stato attenzionato dalla “giustizia penale” e tale circostanza è finita nella rete internet.
In buona sostanza si vuole tutelare la questione morale che deriva dallo stato di indagato/imputato e dei risvolti sociali che assume tale notizia nella collettività.
È notorio, infatti, che spesso, prima ancora che venga celebrato un processo e che si giunga alla sua naturale conclusione (riducendo ai minimi termini sentenza di condanna o di assoluzione), vi sia una gogna mediatica che sottopone l’individuo al giudizio (alle volte devastante) della società.
Vivendo nell’era 4.0 della informazione smart e/o a portata di click, è facile comprendere come, di fatto, pur non avendo ancora subìto un processo (in termini giudiziali), vi sia una opinione pubblica che esprime il proprio giudizio, il più delle volte risulta essere, purtroppo, negativo.
Il tutto, chiaramente, con gravi risvolti sulla vita sociale dell’individuo che poco o nulla potrà fare per contrastare il pensare dell’uomo comune il quale, leggendo delle altrui vicende esprimerà (liberamente) la propria opinione. Opinione che, ancora una volta, purtroppo, non potrà cambiare se non verrà messa in risalto la notizia di non colpevolezza dell’indagato/imputato.
Cosa che raramente accade.
Da tempo chi scrive si occupa di diritto all’oblio. Una materia che interessa quello che comunemente (e forse troppo semplicisticamente) viene definito “virtual reputation”.
Di fatto tanto virtual, a ben vedere, non è!
Dietro ogni schermo, video, tastiera o cellulare ci sono uomini e donne che rappresentano la società pulsante.
E con essi viaggia la considerazione sociale.
Una disciplina, quella della privacy, quindi, a forte impatto sociale che affonda le proprie radici in epoche remote (utilizzando un eufemismo) fin nel midollo della società passata e moderna.
Ma cos’è il diritto all’oblio?
Per oblio comunemente si vuole intendere la possibilità, o meglio il diritto che un soggetto (persona fisica, persona giuridica o altra entità) ha di eliminare la notizia inerente una vicenda soggettiva/personale, resa nota sul web o su altri mezzi di informazione.
Ad oggi è possibile ottenere la cancellazione perchè fondamentalmente nel momento in cui non c’è “interesse pubblico alla diffusione”.
Ai fini della discussione odierna ci si limita a dire che non essendoci un termine di “eliminazione” dei contenuti che vengono pubblicati su internet (giornali on line, social network, etc. etc.) ed il forte impatto reputazionale/sociale che gli stessi hanno sulla esistenza dell’individuo, si è avvertita da tempo la necessità di un set di norme, anche a livello europeo, che tutelassero il diritto alla privacy e che bilanciassero il diritto (pubblico) di cronaca.
Paradossalmente l’individuo (innocente e dichiarato tale) si ritrova a subire, forse, una pena maggiormente incisiva sulla propria sfera privata rispetto ad una condanna penale (che mai ci sarà).
Cosa dispone l’art. 1 comma 25 del nuovo disegno di legge?
Dall’analisi del testo normativo della proposta di riforma e sulle premesse che questa riforma vuole garantire a chi, suo malgrado, venga ad avere rapporti con la “macchina giustizia penale” è di grande importanza quanto previsto, appunto, sull’articolo 1, comma 25.
Si dovrà stabilire che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di de-indicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.
Così testualmente:
“… prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di de-indicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.”

Ma cos’è la de-indicizzazione?
Come detto, le notizie viaggiano veloci sulla rete.
Ancora più veloce è la loro catalogazione da parte dei motori di ricerca che permettono una più facile ed immediata fruizione a tutti noi naviganti.
Quando un contenuto viene pubblicato da un giornale on line, da un profilo social oppure da altra fonte, come ad esempio piattaforme di condivisione video, gli algoritmi dei motori di ricerca, affamati costantemente di novità, immagazzinano gli indirizzi di destinazione dei contenuti.
Ma non solo.
L’intelligenza artificiale degli algoritmi cerca tutte le altre notizie (parole chiavi) a corollario della informazione principale. Così da permettere al navigatore di turno di giungere, con sempre più precisione, alle informazioni che stava cercando.
Si faccia l’ipotesi di una persona che viene attinta da avviso di garanzia, e che alla fine di un processo venga assolto. Oggigiorno tutto fa notizia ed il tam tam sulla rete è inesorabile e impassibile, senza diritto di appello.
Tutti sanno, tutti dicono, tutti giudicano a prescindere.
Per meglio definire la terminologia, quindi, quando ci si riferisce al concetto di indicizzazione ci si riferisce, appunto, alle attività di archiviazione, catalogazione e conservazione all’interno dei data base. Attività specifiche dei motori di ricerca di informazioni.
Dette informazioni, quindi, verranno restituite, prontamente, nel momento in cui l’utente finale digiterà sul campo di ricerca alcune parole chiave.
Per fare un esempio spicciolo e far intendere il proprio dire, quando cerchiamo informazioni e/o fatti su di una persona, tutti noi, la prima cosa che facciamo è aprire il nostro browser e ricercare sul motore di ricerca di turno (google, virgilio, yahoo bing … etc. etc.), digitando semplicemente il nome e cognome del personaggio di turno.
Ci vengono prontamente restituiti dei contenuti, audio, video, di testo che riguardano chi o cosa stiamo cercando.
E’ facile immaginare quali siano i risvolti sociali e psicologici di chi finisce in questa gogna mediatica senza limiti di tempo e di spazio. Infatti la ricerca è globale in quanto i motori di ricerca possono dialogare tra loro, scambiarsi le informazioni e fornirle anche dall’altro capo del mondo.
Ebbene, al fine di contemperare la situazione e permettere all’individuo di non vedere sacrificato il suo vivere o convivere con notizie che rimangono sine die, sul web ed alla luce anche e sopratutto della normativa vigente in materia di privacy, anche di ispirazione europea, il legislatore con la riforma ha previsto degli automatismi che in qualche modo pubblicamente obbligano chi si occupa di informazione (e chi scrive aggiunge “e non”) a rispettare l’altrui diritto all’oblio, anche con la semplice de-indicizzazione.
Questo il fine nobile della riforma al vaglio del Parlamento.
Riforma del processo penale e diritto all’oblio, tutti contenti?
Da operatori della materia attestiamo, ad onor del vero, che ad oggi vige una regola non scritta di cortesia tra le parti. Infatti, è in uso tra le testate giornalistiche (specie quelle di maggior spessore) accordare quasi sempre la de-indicizzazione su richiesta.
Molto spesso, addirittura, quando i rapporti tra noi tecnici sono (quasi) quotidiani o abbastanza frequenti è sufficiente dare il titolo dell’articolo o del video di turno anche telefonicamente per, appunto, ottenere la de-indicizzazione.
Ciò significa che il contenuto rimarrà nell’archivio storico del sito ma non potrà mai più essere catalogato dai motori di ricerca.
Di fatto è già in essere un corretto bilanciamento tra tutela della propria reputazione e diritto di cronaca.
Tuttavia, proprio perchè capita o potrebbe capitare una sorta di reticenza e che non ci sia cortesia tra le parti è giusto che in uno stato di diritto ci siano regole certe per tutti, anche per non dover sopportare inutili spese legali e doversi rivolgere alla magistratura per ottenere provvedimenti ad hoc.
Con l’adozione, dunque, da parte del legislatore di strumenti realmente fruibili per una tutela della propria immagine, riteniamo che la norma sia giusta e che un provvedimento (quasi automatico) con il sigillo della magistratura metta tutti d’accordo.
Tuttavia, però, quello che ci preoccupa sono i tempi.
La norma riferisce della conclusione delle indagini preliminari (minimo sei mesi), oppure, la dichiarazione di assoluzione. Ebbene, una eccessiva durata delle indagini preliminari, o le lungaggini di un processo potrebbero portare ad un sacrificio eccessivo e compressione dei diritti di vivere per un lasso di tempo eccessivo.
Forse, visto che di deindicizzazione si tratta, sarebbe opportuno stabilire una tempistica entro la quale le informazioni possono rimanere all’interno dei motori di ricerca. Dopodichè, anche in maniera automatica, le stesse devono essere deindicizzate, eliminando così la sovraesposizione di chi viene citato nel contenuto.
Ritornando a ciò che accadeva nel passato, quando i giornali facevano notizia solo un giorno.
di Leonardo Andriulo, su Ora Legale News
Image credit: Gerd Altmann da Pixabay
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