giurisdizione universale

Giurisdizione universale

La Corte d’assise di Milano condanna gli orrori commessi nei campi di detenzione libici

di Paola Regina (Avvocata in Milano – Unione forense per i diritti umani)

La Corte d’Assise di Milano, con sentenza n. 10/2017 ha pronunciato la storica sentenza di condanna un giovane carceriere e torturatore libico.

L’imputato, giovane ventiquattrenne somalo, Osmann Matammud, era stato riconosciuto a Milano presso un Centro di accoglienza da alcune persone offese, che avevano deciso, spontaneamente, di denunciarlo alle autorità italiane.
I reati commessi, in danno di centinaia di vittime, sono:

  • sequestro di persona commesso a scopo di estorsione, aggravato dalla morte di alcuni sequestrati,
  • violenze sessuali e differenti forme di torture, quali scariche elettriche, ustioni, frustate, colpi di bastone o spranghe di ferro o disidratazione sotto il sole.

In particolare, nell’ambito di un’organizzazione criminale, di carattere transazionale, tra il 2015 e il 2016, l’imputato aveva concorso al sequestro di cittadini somali in due campi di raccolta e transito, siti in Libia nei pressi della città Bani Walid e della città di Sabrata.

La condanna è ormai definitiva, poiché confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, con sentenza n. 9/2019 e dalla Cassazione, con sentenza n.480/2020. L’imputato è stato dunque condannato all’ergastolo in via definitiva.

L’analisi di tali sentenze risulta di grande importanza sotto diversi profili.

In punto di fatto, assume notevole rilievo l’accertamento giudiziario di una realtà storica, relativa ai campi di detenzione in Libia, in conformità con quanto già attestato da diversi Report internazionali, redatti dalle Nazioni Unite, tra cui, si ricorda:

Libya: evidence crimes against humanity and war crimes committed since 2016
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27595&LangID=

Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf

Tale evidenza di fatti pone, naturalmente, in discussione il Memorandum d’intesa tra l’Italia e la Libia, già fortemente minato dal punto di vista giuridico, a causa della sua contrarietà a norme imperative di diritto internazionale.

L’esame più strettamente giuridico di tali sentenze porta ad evidenziare che sono state rese nei confronti di un imputato straniero, per fatti commessi in territorio extraeuropeo contro vittime di nazionalità extraeuropea.

Le sentenze sono state dunque rese in ossequio al principio che riconosce la giurisdizione universale.

Il tema della giurisdizione universale assume, dunque, grande rilievo con riferimento al caso di specie.

In particolare, i giudici della Corte d’Assise di Milano hanno potuto rendere tale giudizio, dando applicazione all’articolo 10 del codice penale, secondo cui:

lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.”

Il Ministro della Giustizia aveva presentato richiesta ex art. 10 c.p., perché si procedesse anche in relazione ai reati pluriaggravati di sequestro di persona a scopo e di estorsione, violenza sessuale e omicidio.

Leggiamo, dunque, queste sentenze alla luce della giurisdizione universale, sulla base della quale, in presenza di crimini di particolare gravità, gli Stati possono affermare la propria giurisdizione penale, a prescindere dal luogo di commissione del crimine e della nazionalità, in presenza di crimini di particolare gravità.

L’identificazione dei crimini internazionali, oltre che per trattato, può avvenire anche tramite norme consuetudinarie, come tradizionalmente è avvenuto per la pirateria, ora disciplinata dall’art. 101 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare.
Infatti, storicamente, la giurisdizione universale è stata riconosciuta sulla base di una norma di diritto internazionale consuetudinario, secondo cui ogni Stato aveva la facoltà di arrestare e processare i pirati a prescindere dalla nazionalità delle vittime o dal fatto di aver subito un danno diretto, perché i pirati sono stati sempre considerati dal diritto internazionale “nemici dell’umanità” in quanto ostacolavano la libertà dei mari.

Un’ulteriore norma consuetudinaria, già identificata da Grozio alla fine del XVI secolo, era quella aut dedere aut judicare, che consiste, com’è noto nell’obbligo per uno Stato, di sottoporre a giudizio l’autore di un crimine internazionale o in alternativa, di estradarlo verso un altro Stato.

Tali norme consuetudinarie si rinvengono, a livello pattizio, in numerose convenzioni internazionali, come ad esempio, all’art. 7 della Convenzione ONU contro la tortura del 1984.

Da ultimo, è necessario sottolineare che i gravi crimini commessi dall’imputato, quali omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, trasferimento forzato, imprigionamento, stupro, tortura o schiavitù sessuale, rientrano nel novero dei “crimini contro l’umanità”, enunciati e descritti dall’art. 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, se commessi nell’ambito di un sistematico ed esteso attacco contro la popolazione civile.

Com’è noto, gli Stati parte dello Statuto di Roma sono 123.
La giurisdizione della Corte penale internazionale non è universale.

La Corte ha giurisdizione ratione temporis per i crimini internazionali commessi a partire dal primo luglio 2002 (data di entrata in vigore dello Statuto), ratione loci se il crimine è stato commesso nel territorio di uno Stato parte dello Statuto (in questo caso, non conta la nazionalità della persona accusata del crimine), ratione persone, allorquando la persona accusata del crimine ha la cittadinanza di uno Stato parte dello Statuto (in questo caso è irrilevante il luogo di commissione del crimine).

Per quel che concerne i crimini commessi sul territorio di uno Stato terzo o anche da cittadini di uno Stato terzo, la giurisdizione è condizionata all’accettazione dello Stato terzo con dichiarazioni ad hoc.
Il consenso dello Stato di cittadinanza della persona accusata del crimine non è necessario quando il caso è sottoposto alla Corte direttamente dal Consiglio di sicurezza ONU.
L’esercizio della giurisdizione da parte della CPI viene ulteriormente regolato dalle disposizioni di cui all’art. 13 dello Statuto.

Il procedimento può iniziare con una segnalazione (referral) di uno Stato parte o del Consiglio di sicurezza dell’Onu o attraverso iniziativa autonoma del Procuratore (l’organo di accusa), sottoposta però all’autorizzazione di una Camera preliminare della CPI formata da tre giudici.

Infine, è necessario sottolineare che l’esercizio della giurisdizione personale della CPI è condizionato al mancato esercizio della giurisdizione nazionale, allorquando uno o più Stati possono affermare la loro giurisdizione su un crimine specifico in virtu’ della competenza territoriale, della nazionalità (attiva o passiva) o anche dell’universalità.

Lo straordinario meccanismo che regola la Corte Penale Internazionale, autonomamente basata su un trattato internazionale (lo Statuto di Roma), incontra i limiti procedurali intrisici al diritto convenzionale.
L’esercizio della giurisdizione universale da parte delle Corti di ciascuno Stato resta, dunque, uno strumento fondamentale per la lotta al crimine internazionale, per la lotta all’impunità e soprattutto, per poter assicurare la tutela delle vittime.

In conclusione, davanti a crimini così gravi contro l’umanità è necessario il totale superamento di ogni formalismo giuridico e processuale, per potersi concentrare sulla tutela delle vittime, da porre come obiettivo al centro del processo.

A tal proposito, si ricorda il monito lasciato da Hannah Arentd, a seguito degli orrori che hanno colpito l’Europa durante la seconda guerra mondiale.
La filosofa tedesca, nel suo breve saggio “Reflections on civil disobedience”, ci porta a riflettere sulla natura degli obblighi di legge, ricordandoci che

l’oggetto dell’obbligo, nel campo delle cose umane, è sempre l’umano in quanto tale”.

Image credit: andrea candraja da Pixabay

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