Il bollino del mediatore famigliare
di Pasqua Lacatena (Avvocata in Bari – mediatrice famigliare e dei conflitti)
Il mediatore famigliare: dalla legge 4/2013 alla norma UNI11644:2016
L’approvazione della Legge 4/2013 affonda le sue radici nello stimolo che l’Unione Europea ha impresso in favore di un processo di regolamentazione del fenomeno delle professioni non organizzate e mira a disciplinare lo svolgimento di tali professioni a supporto della qualità della prestazione.
La ratio è quella di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Collegi o Albi.
La legge prevede – nell’ottica della garanzia nei confronti della collettività di tali criteri di comportamento e della qualità professionale che potrà essere codificata per le singole categorie di lavoratori- un sistema di attestazioni e di certificazioni al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
Questo è lo scopo delle associazioni professionali che possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione che provi la regolare iscrizione del professionista all’associazione e dunque il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’adesione. Oltre alle garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata dal un organismo accreditato (MISE Circolare n. 3708/c Prot. n. 0347797 – 01/10/2018).
L’elenco di queste associazioni è pubblicato sul sito Web del MISE a disposizione del consumatore che voglia controllare la serietà della garanzia che l’associazione rilascia con l’attestazione.
La qualificazione della prestazione professionale si basa invece sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
Nel caso della professione del mediatore famigliare, le parti sociali e dunque le associazioni di categoria hanno richiesto la costituzione di un tavolo tecnico per l’elaborazione di una norma UNI.
Obiettivo era dunque quello di procedere a stabilire lo standard nazionale di riferimento contenente i requisiti di qualità della professione di riferimento conseguentemente il presupposto per la certificazione del singolo lavoratore.
La norma è stata pubblicata nell’agosto del 2016 e contraddistinta con il numero 11644:2016 sull’attività professionale del mediatore famigliare.
Una volta pubblicata la norma, i singoli lavoratori possono essere qualificati.
Ma perché la certificazione del lavoratore abbia valore ufficiale deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, vale dire riconosciuto, per lo specifico settore dall’ente nazionale di accreditamento, costituito in base al regolamento europeo n. 765 del 2008. Esso prevede, appunto, per ciascuno dei 28 Stati membri, la presenza di un unico ente di diritto pubblico preposto ad accreditare qualsiasi organizzazione intenda rilasciare attestazioni di conformità a norme tecniche (l’ente italiano di accreditamento è Accredia).
di Pasqua Lacatena, su Ora Legale NEWS
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