
Merito creditizio: una rivoluzione copernicana
di Giuseppe Tufano (Avvocato in Nola)
Negli ultimi anni, le modificazioni introdotte alla l. 3/2012, culminate col cd. Decreto Ristori (D.L.137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.176 del 18/12/2020) hanno posto in evidenza la crescente importanza, nell’ambito di applicazione della procedura, del cosiddetto merito creditizio, in condizioni diverse rispetto al passato.
Se, infatti, nella prima stesura del testo normativo, il Legislatore si premurava soprattutto di interdire l’accesso alla procedura a chi avesse aggravato la propria situazione debitoria con un ricorso non giustificato al credito, l’evoluzione della normativa, guidata da una prassi giurisprudenziale molto viva, ha posto progressivamente sempre più l’accento sullo stato patologico del credito, fino a considerarne responsabile, almeno in via paritaria, il soggetto creditore “che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis” del Testo Unico Bancario, il quale ”non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore” (art. 12, comma 3 bis, L.3/2012 e succ. modd.).
Si compiva, in tal modo, la “rivoluzione copernicana” che dal “merito del debitore” ha spostato l’attenzione del Legislatore e degli interpreti sull’assenza di dolo o colpa grave nella causazione del debito.
Senza dubbio una notevole facilitazione per i sovraindebitati.
Ma chi è tenuto a provare in caso di opposizioni?
Qual è la ripartizione dell’onere probatorio tra richiedente tutela ed opponente?
Su questo può risultare chiarificatore l’intervento del Giudice Ordinario, che con Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli del 21/04/2021 ha avuto modo di prendere posizione sulla questione.
Nell’approvare il piano del consumatore e nel rigettare le eccezioni sollevate dai creditori (erogatori di credito, nella fattispecie), il Giudice partenopeo ha preso le mosse dalle riforme intervenute sull’istituto, che hanno “inteso con ogni evidenza valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse” nell’ottica macroeconomica di evitare fenomeni distorsi del mercato del credito, per poi richiamarsi al sopra citato art. 12, comma 3 bis, L.3/2012, stabilendo non solo che fosse interdetta al soggetto creditore di cui sopra la proposizione delle opposizioni, ma che l’esistenza di una corretta istruttoria è circostanza che debba essere provata da parte dei soggetti finanziatori, tenuti a dimostrare “che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell’erogazione del credito.”
Una impostazione destinata a facilitare non poco le procedure in fase di presentazione.
Image credit: eyecatch DIGITAL ART MUSEUM- teamLab Borderless -Tokyo
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