Una nuova giurisdizione per le famiglie
di Alessandra Capuano Branca (Avvocata in Vicenza)
La giurisdizione in materia di famiglia è, tra tutte, quella che attribuisce al Giudice i più ampi poteri discrezionali e quella, nell’ambito tradizionalmente definito civilistico, nella quale le parti e i loro difensori dispongono dei più ristretti margini di azione.
Contemporaneamente il processo “di famiglia”, particolarmente se riguarda dei minori, è anche il contesto nel quale il diritto di difesa è ridotto ad un generico “rispetto del contraddittorio”.
Ogni potere è concentrato nelle mani del Giudice il quale, in presenza di minori, è attualmente incline a delegarne all’esterno l’esercizio, ai fini della raccolta di informazioni e indicazioni utili a descrivere la vicenda familiare.
Gli esperti nominati dal Giudice acquisiscono perciò, direttamente dagli interessati e normalmente in assenza di difesa tecnica, i dati di fatto ed esprimono opinioni spesso poste a fondamento della decisione finale.
Non è raro, in questo ambito, leggere sentenze e decreti destinati a regolare per lungo tempo l’esistenza delle famiglie, interamente basati sulle argomentazioni dei consulenti Psicologi, che talora sono integralmente riportate nel testo stesso del provvedimento e ne costituiscono la sola motivazione.
Questo quadro di insieme si regge sull’assioma della realizzazione del “superiore interesse del minore”, rispetto al quale i diritti sostanziali e processuali degli adulti hanno carattere recessivo.
Non è difficile intuire che il tema irrisolto è quello di riempire di contenuti condivisi il concetto di “interesse del minore”.
Come avviene per tutte le cosiddette clausole generali, l’interpretazione è mutevole e risente molto del contesto culturale nel quale opera il Giudice.
In passato l’interesse del minore si identificava con la realizzazione del diritto ad una crescita serena ed armonica, che presupponeva che gli fossero assicurate sufficienti cure e attenzioni.
Oggi, invece, per lo più si ritiene che il Giudice debba primariamente realizzare il cosiddetto diritto del minore alla “bigenitorialità”.
Si tratta di un neologismo alquanto infelice, che non compare nei testi normativi e che troppo spesso nasconde non il diritto del minore, ma le pretese degli adulti che ne invocano l’attuazione.
Attualmente i fautori della “bigenitorialità” ad ogni costo dispongono di siti internet, di associazioni, di fondazioni e di mezzi di comunicazione, spesso così aggressivi nei toni usati da far trasparire con chiarezza che il minore si trova al centro di una battaglia, ingaggiata in nome suo ma essenzialmente combattuta a tutela della figura paterna, che si ritiene emarginata e pretermessa nella società contemporanea.
In pochi anni, la giurisdizione in materia di famiglia si è perciò trasformata in un campo di battaglia dove si confrontano avverse fazioni, delle quali quella di gran lunga più organizzata e attrezzata è quella degli alfieri della bigenitorialità sempre e comunque.
Lentamente, con l’ausilio di consulenti tecnici formati alle teorie dell’Alienazione parentale, si è passati dalla “maternal preference” al prelievo coattivo con la forza pubblica dei bambini che rifiutano il padre.
Chi, come chi scrive, crede fermamente che la giurisdizione sia al contempo la misura del potere dello Stato per l’attuazione della Legge e lo strumento per garantire l’effettività dei diritti, pensa che avere trasformato i Tribunali in luoghi dove si scontrano le ideologie sia un errore imperdonabile, che deve essere rapidamente emendato.
Non c’è altro modo per farlo che garantire che i Giudici tornino ad accertare personalmente i fatti, ad ascoltare le parti e soprattutto i minori, e ad applicare infine il diritto, dove la “bigenitorialità” è parola sconosciuta, ma il Codice Civile sancisce il diritto del minore a mantenere salde le relazioni famigliari, e non i vincoli, che già esistevano al momento della crisi famigliare.
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