Pene accessorie(o)
di Michele Passione (Avvocato in Firenze)
«È come un albero nel deserto
un trucco non ancora scoperto
Come una cosa che era meglio non fare
Come il cadavere di una stella, sulla schiuma del mare»
(F. De Gregori, Cose, in Mira Mare, 1989)
Volutamente al plurale, che tante sono le forme di penalità cui lo scorrer del tempo espone i malcapitati, come si è compreso dagli interventi che mi hanno preceduto.
La prescrizione, cancellata, l’ergastolo ostativo (si spera cancellato anch’esso, a breve) sono solo alcuni tra gli aspetti terribili del tempo della pena. Un tempo sospeso e senza senso, nel quale il vuoto la fa da padrone.
Siccome il tempo è tiranno (e prezioso), e non va sprecato, provo a dirla in breve, occupandomi di un tema che mi sta a cuore, relegato tra gli argomenti indicibili (per pudore, per soggezione alla vulgata populista, e per tante altre ragioni). In tempi di Covid, in questi tempi di attesa che qualcosa ci riporti alla normalità (ma poi, cos’è normale davvero?), forse si capisce meglio.
Prendo sul serio un autore che a me piace molto, perché non è autoindulgente: Brunori Sas.
Non è un giurista, ma a me piace mescolare i punti di vista; «perché ci vuole
passione», dice. (Per due come noi, in Cip!, 2020.)
Allora lo dico, con lui: «che poi chi l’ha detto che è peggio un culo di un cuore»?
Vorrei dunque sgombrare il campo dagli equivoci, che è di sesso che vorrei parlare: gli affetti puoi provare a curarli, se ci riesci (una specie di manutenzione degli affetti, per citare un bel libro di Antonio Pascale, Edito da Einaudi, 2014), ma prepararsi (a) una sega per l’evasione è altra storia quando sei in galera, e comunque non basta.
Le seghe servono per evadere, ecco perché sono vietate in carcere.
Questa non è mia, ma di Andrea Pugiotto, ma mi pare racchiuda la terribile messinscena di cui si parla (A. Pugiotto, Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale, in Giurisprudenza penale, n. 2-bis, 2019, p. 24).
Nominiamola sempre la sessualità, anche questo è un modo per spezzare il silenzio (S. Ronconi, G. Zuffa, La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti, Ediesse 2020, p. 88).
Non c’è norma che ne faccia divieto, in carcere, eppure non si può.
Sebbene sia un diritto, esso non sembra avere strumenti di tutela per farlo valere (in aperto contrasto con quanto raccomandato
dalla Corte costituzionale nella sua storica sentenza n. 26/’99, secondo la quale «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice… l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d’altronde,
è essa stessa il contenuto di un diritto» § 3.1 Considerato in diritto) (Corte cost., sent. 23 settembre 1999 – dep. 23 ottobre 1999, n. 26).
Eppure, ancor prima, la Corte costituzionale (sent. n. 561/1987 -28 ottobre 1987 – dep. 18 dicembre 1987 ) ha avuto modo di affermare che «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana» § 2 Considerato in diritto).
Eppure, di nuovo, anche attorno a un diritto spesso si fa confusione; non solo lo si nega, ma lo si trasforma in qualcosa di diverso.
Penso alla sessualità compressa per le donne detenute, tenute a margine dalla vita carceraria, tutta disegnata al maschile. Così, se va bene, il discorso femminista e del corpo soggetto si trasforma in un corpo oggetto e recluso, dove la differenza scolora, e poi scompare, e l’essere donna si confonde con l’essere madre.
Penso ai detenuti omosessuali, o a quelli/e trans, offesi ancor di più dalla aree riservate, dalle sezioni ad hoc, dalle docce proibite, dagli sguardi malati. Pene accessorie, o forse no; in aggiunta a quella principale occorre la reificazione del corpo, la sua mortificazione, perché «la giustizia senza forza è impotenza» (B. Pascal, Pensées, ed. Le Guern, Gallimard, 2006, p. 571).
Com’è noto, con la sentenza (di inammissibilità) n. 301/2012 la Corte ha rivolto un monito al legislatore, riconoscendo l’importanza della questione postale e l’insufficienza del permesso premio a soddisfarla (si badi, con ragionamento tutto collocato sul petitum, e non già utilizzando il commodus discessus del permesso, come avviene per l’ergastolo e la liberazione condizionale) (Corte cost., sent. 11 dicembre 2012 (dep. 19 dicembre 2012), n. 301).
Il diritto alla sessualità andrebbe riconosciuto come consustanziale all’essere umano, e non attratto nell’ottica della premialità, non foss’altro perché la dignità non si acquista per meriti, e non si perde per demeriti.
Eppure, il monolite di legittimità esclude possa parlarsi di diritti.
Eppure, la stessa Corte, così come quella alsaziana, ci insegnano che è sempre questione di controlimiti e apprezzamento in concreto.
L’astinenza sessuale fa male alla salute, privata e collettiva, e lede la dignità
dell’Uomo.
Qualcuno si abitua, e regredisce, altri tramutano il sesso in atti osceni, perché mascherati e inveritieri. Qualcuno vien sorpreso a colloquio, e sono letteralmente cazzi amari; sei mesi di pena in più, perché occhio non vede, dente non duole, ma in carcere non si è mai soli (D. Aliprandi, Sesso durante i colloqui: patteggiata una pena di sei mesi, in Il Dubbio, 25 settembre 2020).
Possiamo pensare ad un piano di azione, che ci renda orgogliosi di una battaglia di scopo.
In Toscana c’è già, una proposta di legge (V. Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1876, d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, recante “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute”, comunicato alla presidenza il 10 luglio 2020.) andrà diffusa, resa nota, e sostenuta.
Bisognerà attivare in massa reclami giurisdizionali (il 35 bis o.p. è strumento potente e temuto dall’Amministrazione) e riproporre incidenti di costituzionalità, diversamente prospettati (sollecitando additive di principio, che del resto il Giudice delle leggi ha mostrato ormai di poter trovare la strada, se solo lo vuole). Accertata la lacuna, il legislatore sarebbe obbligato ad intervenire.
Altrove si è fatto, da noi si può fare; come sempre, come ci ha recentemente
ricordato Erri De Luca, impossibile è la definizione di un avvenimento fino al momento prima che succeda (Dalla quarta di copertina di E. De Luca, Impossibile, Feltrinelli, 2019).
L’articolo è pubblicato in Arcieri S., Bianchetti R., Manconi A. (a cura di), Il tempo della pena: vite sospese, Atti del convegno tenutosi all’Asinara/Stintino il 3 ottobre 2020, E-Book, Edito dall’Associazione “Diritto Penale e Condizione Umana”, on line dal 16 dicembre 2020, www.dirittopenaleuomo.org (ISSN 2612-677X; ISSN 2704-6516 riv.).
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/il-tempo-della-pena-vite-sospese-atti-del-convegno-asinara-stintino-3-ottobre-2020/
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