Pandemia e diritti affievoliti

Pandemia e diritti affievoliti

di Stefania Amato (Avvocata in Brescia)

Da quasi un anno, ormai, la tempesta virulenta che ha travolto il mondo ci costringe a rivalutare l’importanza di cose che davamo per scontate e che ci sono state tolte. Viviamo in una bolla di privazioni, grandi e piccole, che impattano sulla quotidianità minima di tutti noi come su fenomeni, soprattutto economici, di portata planetaria. Al centro, la perdita di un numero spaventoso di vite umane.

Ragionando sullo scorcio di mondo che conosco e pratico, quello della giustizia, mi pare estremamente calzante la lettura che sin dal mese di marzo 2020 ha proposto il prof. Oliviero Mazza (Ordinario di diritto processuale penale presso l’università di Milano-Bicocca), attorno alla quale oggi ruota un ciclo di incontri organizzato dal COA di Brescia sul tema dei “diritti affievoliti” (Diritti Affievoliti: Giustizia, Sanità e Scuola, tre zone rosse», ciclo su tre incontri il 29 gennaio, 19 febbraio e 26 marzo 2021, alle 17,  in diretta sulla pagina Facebook del blog giuridico L’Asterisco)

Il punto è questo: la legislazione dell’emergenza sanitaria ha introdotto pesantissime limitazioni ai diritti esercitabili nel processo penale e alle garanzie fondamentali. Si pensi alla sostanziale, temporanea abolizione della pubblicità delle udienze, essenziale in un Paese democratico.
O alla sospensione della prescrizione in caso di rinvio del processo per cause riconducibili all’epidemia, applicabile anche per i fatti anteriori alle norme emergenziali e dunque sottratta al fondamentale principio di irretroattività della norma sfavorevole, con recente avallo della Corte Costituzionale.

In particolar modo gli imputati e condannati detenuti, da un lato hanno visto restringere il loro spazio di intervento nel processo; dall’altro, il loro diritto alla salute è stato messo in pericolo da un orientamento giurisprudenziale, per il vero di applicazione non generalizzata sul territorio nazionale, che ipotizza che “dentro” il pericolo di contagio da COVID-19 sia meno elevato che “fuori”.
Mentre è noto a chiunque sia mai entrato in un carcere che gli spazi ristretti, la promiscuità, l’igiene poco gestibile e il quotidiano andirivieni con l’esterno del personale amministrativo e di polizia penitenziaria costituiscono fattori che amplificano il rischio.

Peraltro, anche il regime penitenziario è stato attinto da interventi eccezionali che hanno limitato grandemente la possibilità di contatto dei detenuti con i familiari e, di fatto, bloccato le attività trattamentali.
Nel corso del primo degli incontri del ciclo cui si è fatto cenno, l’Avv. Emilia Rossi, componente dell’ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, ha ricordato come, di fatto, a causa della pandemia i detenuti, in qualche modo “doppiamente reclusi”, siano stati consegnati ad un tempo vuoto, privo di quelle attività che non costituiscono certo mero intrattenimento per far passare il tempo, ma sono funzionali al loro recupero e reinserimento sociale al termine della carcerazione (studiare, sostenere esami, imparare un lavoro…).

Ciò, aggiungo, contestualmente alla deprivazione del contatto fisico con figli, coniugi, genitori. Una chiamata Skype può sostituire un colloquio, ma non consente una carezza, una stretta di mano, un vero incontro di sguardi ed emozioni.

Tornando al processo, preoccupa l’attuale fisionomia del giudizio d’appello, dove le conclusioni cartolari sono la regola, mentre la presenza delle parti in aula davanti alla Corte è l’eccezione che va espressamente richiesta. Inoltre, allo stato attuale della normativa emergenziale l’imputato detenuto non può presenziare all’udienza in aula, accanto al suo difensore, ma solo in collegamento audio-video, con gravi limitazioni, nei fatti, alla possibilità di interloquire riservatamente con il proprio avvocato, circostanza incompatibile con un pieno esercizio del diritto di difesa.

Ed ecco, proprio lì sta il problema: con un pieno esercizio del diritto.

Il diritto non è in assoluto conculcato, azzerato. Rimane, ma è affievolito. Non sono attivabili, dunque, gli ordinari strumenti di impugnativa, le eccezioni processuali deputate al ripristino dell’esercizio del diritto o, in mancanza, alla produzione di effetti in favore dell’imputato idonei a bilanciare la perdita di quel diritto (es. inutilizzabilità di atti compiuti).
Qui sta la grave insidia: i diritti sono limitati, ma non del tutto. E si corre il rischio di fare la fine della rana.

È stata evocata spesso, in questi mesi, la storiella citata da Noam Chomsky in “Media e potere”:

Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.”

Non deve accadere che tutto ciò che stiamo vivendo diventi abitudine, assorbita ed accettata in virtù di uno stravolgimento del patto sociale destinato a sopravvivere alla pandemia.
Luciano Violante ha parlato dell’affermarsi di un “bio-Potere”: io cittadino sono disposto a rinunciare a tutto, anche ai diritti fondamentali, alla libertà, purché chi mi governa mi salvi la vita.
C’è il rischio che ci si dimentichi chi eravamo “prima”, che tanti diritti faticosamente conquistati non sono scontati, che il tepore delle case dove stiamo, giocoforza, rintanati diventi acqua bollente, e che quando ce ne accorgiamo sia troppo tardi.

Image credit: Pete Linforth da Pixabay

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