Il Ddl Zan spiegato articolo per articolo
di Stefano Ponti (Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford)
Nelle ultime settimane il dibattito pubblico sul ddl Zan, finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato, si è intensificato.
Alla crescente attenzione mediatica non sempre corrisponde, però, un adeguato sforzo di lettura e di comprensione del testo di legge.
Con questo contributo proveremo dunque ad analizzare il disegno di legge Zan, articolo per articolo, esponendone l’oggettivo contenuto e affrontando, nel merito, alcune delle critiche più ricorrenti.
Cos’è il “ddl Zan”?
Il ddl Zan (dal nome del primo firmatario della proposta, il deputato Alessandro Zan) è un disegno di legge che intende introdurre misure di contrasto alle discriminazioni e alle violenze fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità della vittima.
Il testo di legge è il risultato dell’unificazione di più proposte di legge di iniziativa parlamentare pre-sentate da deputate e deputati di diversi gruppi politici (C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi). Dopo una non semplice opera di mediazione politica in Commissione Giustizia, la proposta di legge unificata è stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed è poi approdata, sotto forma di disegno di legge, in Commissione Giustizia al Senato.
Non è la prima volta che il Parlamento italiano affronta il tema dell’omotransfobia.
Diverse volte in passato si tentò, senza successo, di approvare una legge contro i crimini e i discorsi d’odio di matrice omotransfobica, con le proposte e i disegni di legge Vendola (1996), Grillini (2002 e 2006), Di Pietro (2009), Concia (2009 e 2011) e Scalfarotto (2013). Molti di questi progetti normativi caddero sotto la scure del voto parlamentare sulle pregiudiziali di costituzionalità, spesso utilizzate in modo strumentale da forze politiche ostili al riconoscimento di tutele per le persone LGBTI+.
Nel frattempo, numerosi Stati in Europa e nel mondo si sono dotati di una tutela penale rafforzata a difesa dell’orientamento sessuale (Albania, Andorra, Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Cana-da, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Mon-tenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria) e dell’identità di genere (Albania, Argentina, Belgio, Bosnia, Canada, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Islanda, Kosovo, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ungheria). Vi sono poi Stati, come il Brasi-le, in cui le leggi contro i crimini o i discorsi d’odio di matrice etnico-razziale vengono estese dalla giurisprudenza anche ai reati motivati da fattori legati alla sfera sessuale della vittima.
Sono dunque in molti a chiedersi se in Italia i tempi siano finalmente maturi per l’approvazione di questa legge, che rispetto al passato presenta la novità di una tutela estesa anche al sesso, al genere e – grazie all’approvazione dell’emendamento Noja – alla disabilità.
Cosa prevede il ddl Zan?
Il ddl Zan è costituito da un testo molto breve, composto di soli dieci articoli e idealmente scomponibile in due parti.
La prima parte (artt. 1 – 6) è dedicata alle disposizioni di natura penale-repressiva, con cui si intende colmare la lacuna legis attualmente esistente nella disciplina italiana contro i crimini d’odio, mediante l’estensione di una tutela penale rafforzata (attualmente riferita alle sole discriminazioni per razza, etnia, nazionalità e religione) anche ai profili identitari del sesso, del genere, dell’orientamento ses-suale, dell’identità di genere e della disabilità.
La seconda parte (artt. 7 – 10) contiene invece disposizioni di natura propositiva, finalizzate a perseguire il fine della prevenzione dei fenomeni di violenza e discriminazione mediante azioni istituzionali, interventi educativi e attività di promozione sociale e culturale.
continua a leggere il commento al testo del ddl:
https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2021/05/DDL-ZAN-Stefano-Ponti.pdf
Image credit: Ralf Kunze da Pixabay
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