Voto, silenzio assenso e cram dowm
Voto delle amministrazioni finanziarie, raggiungimento dell’accordo per silenzio assenso e cram down.
di Dora Vencia (Avvocata in Roma)
Commento al Provvedimento del 19.7.2022 – Tribunale di Roma – omologa di accordo di composizione della crisi (Avv. Dora Vencia; gestore della crisi avv. Virginia Iannuzzi)
Il caso
L’istante, dipendente part-time a tempo indeterminato presso uno studio legale e presso una piccola società di servizi, ha un reddito annuale che non supera i 23 mila euro.
L’indebitamento, interamente in carico ad Agenzia Entrate Riscossione, origina dalla cointestazione – tra il 1996 e il 1999- di tre società in nome collettivo.
Le società, tutte in liquidazione sin dal 2003 e definitivamente chiuse nel 2008, hanno maturato con Agenzia delle Entrate e con la Direzione provinciale del lavoro un debito per oltre 2 milioni di euro.
L’istante, sotto la vigenza della L 3/2012, ha formulato proposta di accordo di ristrutturazione, offrendo la somma di 30 mila euro , reperita attraverso l’accesso ai Fondi di prevenzione dell’usura previsti dall’art 15 della L 108/96.
Attesa l’impossibilità di ricostruire il dettaglio dell’intero carico, rimaste sempre prive di riscontro le richieste agli enti creditori, anche da parte del gestore, perché specificassero i singoli tributi delle plurime cartelle e consentissero, quindi, anche la verifica dei privilegi, si è scelto di formulare la proposta offrendo una percentuale del carico uguale per tutte le Direzioni di Agenzia delle Entrate Riscossione incaricate.
L’istante ha dedotto e documentato, da un lato, come l’unico attivo fosse quello derivante dai propri rapporti di lavoro part time e, dall’altro, come tutte le azioni esecutive poste in essere nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate Riscossione – dal 2009 al 2022 – avessero portato a un recupero, a tutto concedere, di poco più di 1.000 euro annui.
Ha ulteriormente dedotto come il reperimento della somma fosse possibile grazie alla garanzia fideiussoria della sorella, disponibile a fornire il proprio supporto solo subordinatamente all’omologa dell’accordo.
Punti rilevanti della decisione
A seguito delle comunicazioni di legge agli enti creditori e all’Agenzia Riscossione, solo una delle tre direzioni Regionali ADER ha manifestato il proprio dissenso.
Ha assunto di poterlo esprimere anche per conto degli enti creditori che gli avevano affidato i carichi, in forza della circolare ministeriale n. 16/2018 che, per le procedure di sovraindebitamento, confermerebbe l’applicazione della circolare 19/E del 2015 paragrafo 4: per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’art. 29 co. 1 DL 78/2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, “l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio Competente”.
Il Tribunale di Roma ha omologato l’accordo sulla base di una duplice valutazione.
In prima battuta, ha affermato il principio per il quale l’Agenzia Entrate Riscossione sia “legittimata ad esprimere il dissenso esclusivamente per le somme riconducibili agli oneri di riscossione”, essendo dunque del tutto irrilevante il voto dalla stessa espresso per il carico tributario.
Ciò perché l’espressione del voto nella procedura di accordo di composizione della crisi è attività di amministrazione del tributo che quindi esula dalla mera riscossione dello stesso, come deve ricavarsi ancor più dal Codice della Crisi che all’art 88 esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali:
“…relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione…”.
La ritenuta irrilevanza del voto espresso da Agenzia Riscossione con riferimento ai carichi ha consentito di affermare che l’accordo proposto fosse acconsentito per silenzio-assenso per il 92% dei crediti.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di potersi spingere oltre, valutando che nella vicenda al suo esame fosse comunque applicabile il cosiddetto “cram down”.
Ha, infatti, verificato come l’accordo proposto fosse più conveniente per le amministrazioni sia con riferimento all’alternativa liquidatoria e sia con riferimento alle azioni esecutive poste in essere per 13 anni con modesti risultati.
In tale ottica, ha valorizzato le specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro dell’istante e la sua età, in termini di capacità lavorativa prospettica.
Esecuzione dell’accordo e sgravio
In seguito all’omologa, l’accordo è stato eseguito operando il pagamento come danprovvedimento di omologa in favore delle tre direzioni di Agenzia Entrate Riscossione coinvolte.
Queste, ricevuto il pagamento, hanno proceduto a imputazioni d’ufficio, sospendendo la riscossione delle quote di cartelle non pagate. Lo sgravio delle cartelle oggetto di procedura non è stato automatico a seguito di notifica del provvedimento di omologa e della sua esecuzione, richiedendosi invece un passaggio, eventualmente con procedura di autotutela, presso tutti gli enti
impositori.
Il Concordato minore nel Codice della Crisi
Il provvedimento in commento si pone a cavallo dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, che ha trasfuso nella procedura di concordato minore alcune delle norme della L 3/2012 che disciplinavano l’accordo di composizione della crisi.
Con la nuova normativa, alcuni interpreti affermano essersi ridotta la platea dei soggetti che può accedere alla procedura.
Mentre, infatti, l’accesso all’accordo era consentito anche al consumatore, la norma di cui all’art 74 co.1 D. lgs. 14/2019 prevede che possano accedere al concordato i debitori di cui all’art 2 co. 1 lett c) – il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali- escluso il consumatore, quando il concordato consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
Sommessamente, volendo interpretare lo spirito della legge che rimane quello di consentire un fresch start (un riavvio di vita serena) al soggetto sovraindebitato, sembra di poter far leva sull’art. 74 co. 2 CCII per affermare che al concordato minore possono accedere tutti i soggetti (e dunque anche il consumatore) di cui all’art. 2 co.1 lettera c) quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in maniera apprezzabile la soddisfazione dei creditori – rispetto all’alternativa liquidatoria, ndr-. Tale lettura appare anche più rispettosa dell’art 3 Cost., evitando irragionevoli disparità di trattamento tra i soggetti ammessi alle procedure.
qui il provvedimento del Tribunale di Roma:
https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2023/03/accordo-composizione-Tribunale-Roma-19.7.22.pdf
Credits: Heejin Jeong da Pixabay
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