troppo poveri per essere difesi

Troppo poveri per essere difesi

di Anna Losurdo

Articolo 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il diritto alla difesa è quindi inviolabile

La legge 30 luglio 1990, n. 217 ha istituito nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato, dando attuazione alla disposizione costituzionale.
La materia è stata poi disciplinata con il testo unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), assicurando il patrocinio a spese dello Stato per la difesa del non abbiente, cittadino italiano o meno, nei procedimenti penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Successivamente, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è stato esteso, anche a prescindere dal reddito, alle persone offese dai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.); mutilazioni genitali femminili (583-bis c.p.); violenza sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (609-bis e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (609-quater c.p.); atti persecutori (612-bis c.p.) reati di tratta (600, 601 e 602 c.p.) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale dei minori (600-bis, 600-ter, 600-quinquies c.p.); reato di corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.); reato di adescamento di minorenne (609-undecies c.p.).

Ciononostante, l’Italia continua a essere in gran parte inadempiente alla direttiva Ue n. 29 del 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non avendo ancora apprestato per costoro servizi di assistenza.
Servizi indispensabili sia per consentire alla vittima di comprendere ciò che le è accaduto sia di trovare ascolto ai suoi bisogni, anche per prevenire possibili ulteriori vittimizzazioni.

La tutela dei non abbienti

La tutela dei non abbienti è un istituto di primaria importanza per valutare il grado di civiltà giuridica di ogni ordinamento e consente agli indigenti di potersi difendere efficacemente anche in situazioni di particolare disagio economico.
Le sue origini risalgono all’epoca dell’impero romano e, nel corso dei secoli, gli ordinamenti giuridici hanno sviluppato sistemi differenziati per realizzare tale beneficio.

Il criterio ispiratore è, senza ombra di dubbio, quello di garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti imposto sia dalla Carta Costituzionale sia dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore attualmente a 11.493,82 euro (articolo 76, comma 1, del citato DPR 115/2002).

La possibilità di autodifesa, che pure è garantita dalla Costituzione, come riaffermato più volte anche dalla Corte Costituzionale, non esclude che la difesa tecnica dell’avvocato sia indispensabile, fatte salve alcune eccezioni.
Nel processo penale, la difesa tecnica è obbligatoria ed è prevista la nomina di un difensore d’ufficio; nel processo civile e nel processo amministrativo la difesa tecnica è indispensabile per la stessa costituzione in giudizio.
Il rifiuto della difesa tecnica non è garantito dall’art. 24 Cost. perché il diritto di difesa è inviolabile e irrinunciabile.

La Costituzione, nel prevedere il patrocinio legale per i non abbienti (terzo comma) individua nel patrocinio a spese dello stato e nella difesa d’ufficio gli istituti necessari a tutelare i non abbienti: con ciò ribadendo la necessità della difesa tecnica.
La previsione del patrocinio a spese dello stato, peraltro, testimonia la necessità del patrocinio e implica la retribuzione del patrocinio, che, in virtù della previsione costituzionale è posta a carico dello Stato.

Che succede se il reddito non c’è?

Ebbene, accade che sia stata negata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a una persona senza reddito, cioè talmente povera da avere reddito zero.
L’episodio è stato denunciato dall’Avvocato Corrado Limentani, del Foro di Milano.
Nel provvedimento si legge che “vista l’oggettiva impossibilità di sopravvivenza da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare alla luce di un reddito così esiguo, si presume che l’istante sia percettore di reddito non dichiarato ai fini fiscali in quanto provento di attività lavorativa svolta in nero o beneficiario di regalie o elargizioni di congiunti il cui ammontare consente il sostentamento, di modo che il tenore della dichiarazione (di nullatenenza) non consente di effettuare alcuna concreta valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di reddito che consentono l’ammissione al patrocinio

La povertà assoluta sarebbe quindi incompatibile con il patrocinio a spese dello stato, perché è impossibile immaginare che qualcuno sopravviva in assenza di reddito ed è, quindi, più probabile che il “nullatenente” menta, in presenza di redditi percepiti in nero o di elargizioni caritatevoli.
Il diniego non ha alcun fondamento tranne che il sospetto del giudice: non sono stati effettuati controlli né acquisite prove: attività di indagine rimessa comunque alla Guardia di finanza su richiesta del Giudice.
Il quale, in ogni caso, per giustificare il rigetto, avrebbe comunque dovuto esercitare i poteri di accertamento.

Il giudice, infatti, non può entrare nel merito dell’autocertificazione presentata da chi richiede il gratuito patrocinio per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio (così si è espressa la Cassazione).

Se invece ha dei dubbi in ordine alla attendibilità, il giudice dovrà trasmettere copia dell’istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata all’ufficio finanziario e potrà revocare il beneficio solo a seguito dell’analisi negativa effettuata dalla Guardia di finanza.

Il diniego è in aperto contrasto con i principi affermati dalla Cassazione (10406/2018)

Infatti, l’effettività del criterio solidaristico alla base dell’istituto “verrebbe meno laddove si negasse il diritto a coloro i quali dichiarino di non possedere alcun reddito sulla base della presunzione dell’inverosimiglianza della dichiarazione medesima”.
E “la semplice affermazione dell’assenza totale di reddito non è affatto di per sé un potenziale inganno, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile”.
Anzi, “della più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti”.

Siamo sempre lì; le società moderne hanno bisogno di un livello ottimo di controllo.

Noi, incapaci di effettuare controlli efficaci, rigorosi e tempestivi, comprimiamo i diritti per evitare le possibili distorsioni nell’applicazione della legge.
Esse, invece, attengono alla patologia; vanno perseguite e scoraggiate con altri sistemi che non abbiano ricadute su coloro che hanno diritto a usufruire dei benefici previsti dal legislatore.
Una tecnica legislativa efficace, oltre che prescindere da suggestioni ideologiche, deve anche impedire che fisiologia e patologia nella applicazione delle norme abbiano effetti collaterali indesiderati sui diritti delle persone.
Nell’epoca in cui viviamo, invece, l’accento è posto sul pregiudizio nei confronti del cittadino.
Salvo poi chiudere gli occhi e giungere ad affermare che non si può essere così tanto poveri, troppo poveri per essere difesi.
Come hanno fatto i Giudici milanesi.
Per fortuna ci sono gli Avvocati.

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/proposta-cnf-di-riforma-patrocinio-a-spese-dello-stato
http://ildubbio.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=4c0c467aa

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