Giustizia populista

Giustizia populista

di Aldo Luchi (Avvocato in Cagliari)

A partire da “Mani Pulite”, ancor oggi osannata tanto da aver fatto la fortuna, talvolta transitoria, dei PM e dei GIP che ne sono stati i protagonisti, non soltanto è iniziato il declino del processo accusatorio, disegnato appena quattro anni prima dal Legislatore, ma soprattutto ha mosso i primi passi la deriva populista della giustizia.

Dal punto di vista tecnico, quel periodo ha rappresentato uno dei punti più bassi del rispetto delle regole processuali, se si considera che l’avviso di garanzia è stato presentato all’immaginario collettivo, da quasi tutta la stampa, come una inoppugnabile prova della commissione del reato, e l’uso disinvolto della custodia cautelare anche quando, in considerazione della datazione dei fatti, dell’acquisizione di tutti gli elementi probatori o della perdita della qualità che aveva consentito all’indagato la presunta commissione del reato per il quale si procedeva, rendevano manifesta l’inesistenza di qualsivoglia esigenza cautelare.

Dal punto di vista politico e sociologico, invece, da lì è iniziato l’attacco di una parte della magistratura organizzata al principio costituzionale della separazione dei poteri, con il tentativo, che oggi può dirsi riuscito, di riunire in sé, oltre al potere giudiziario, anche il potere legislativo ed instaurando una guerra senza quartiere con il terzo potere, quello esecutivo-amministrativo. Il successo di quel tentativo si deve alla lucida programmazione con la quale si sono stabilite le diverse azioni da intraprendere e la partecipazione al progetto delle diverse figure necessarie al successo dell’impresa.

Una tappa fondamentale di questo programma, insieme alla totale occupazione degli uffici legislativi del Ministero della Giustizia, è stata la ricerca della legittimazione popolare, attuata attraverso l’utilizzo lucido e sapiente dei media, diventati, da quell’epoca in poi, la grancassa delle Procure, attraverso lo stillicidio di notizie circa le indagini in corso, che ormai è stato istituzionalizzato con la pubblicazione delle intercettazioni appena realizzate e di rilevanti stralci degli atti acquisiti.

È in questo momento storico che prende piede l’habitus, di indubbio impatto comunicativo ed ancor oggi utilizzatissimo proprio da quella stampa militante, affiliata al progetto, di utilizzare il termine “giudice” come sinonimo di “magistrato”, ascrivendo alla categoria dei “giudici” anche i Pubblici Ministeri, e quindi trasmettendo all’opinione pubblica l’idea che anch’essi giudicano e quindi, allorché affermano che l’indagato ha commesso un reato, dichiarano un fatto accertato e non un’ipotesi che deve ancora essere sottoposta al vaglio processuale.

Oggi si è giunti alla sublimazione di quel progetto, con la produzione di normative schizofreniche, che nascono dalla “pancia” della popolazione abilmente agitata ed orchestrata da capi popolo mediatici i qusli, alla guida dei loro giornali, trasmissioni televisive, talk show, si adoperano per promuovere normative più severe, punizioni esemplari, dissertano – senza avere la minima conoscenza di ciò che affermano – della presunta assurdità di regole fondamentali di tutti gli stati di diritto, come la facoltà dell’indagato di rifiutarsi di rispondere, del diritto di ogni individuo ad una difesa quale elemento costitutivo del giusto processo, e così alimentano la fame di cappio delle folle e, soprattutto, contribuiscono a consacrare come “giusto” ed “eroe” chi si fa paladino di tali normative.

Si badi bene, non penso che tutti coloro che partecipano alla realizzazione di questo progetto siano consapevoli dello stesso e delle sue finalità.
Alcuni realmente condividono le idee di fondo e non si rendono conto che tali idee sono strumentalmente utilizzate dagli ideatori per perseguire un obiettivo del tutto estraneo.
Altri, pur essendone consapevoli, accettano la strumentalizzazione, anche non condividendola, come prezzo necessario per dare soddisfazione alle pulsioni delle folle che li seguono.
Ma il comune denominatore di tutti queste figure è rappresentato dal misconoscimento dei valori fondanti dello stato di diritto, delle convenzioni internazionali ed anche della nostra Costituzione, in primis il diritto di ogni individuo ad una difesa processuale. L’aspetto beffardo è che, proprio queste figure, sono quelle che, quasi quotidianamente, si riempiono la bocca proprio con la Costituzione.

Esattamente come preconizzato nel 1598 da William Shakespeare nell’Enrico IV, questi novelli Dick The Butcher (Dick Il Macellaio – mai nome fu più evocativo) dimenticano costantemente che il diritto ad un giusto processo, celebrato nel rispetto delle regole processuali, prima fra tutte il diritto ad una difesa tecnica, è sancito dall’art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 24 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

La progressiva distruzione del giusto processo è stata attuata principalmente attraverso due direttrici, la prima delle quali è la sistematica violazione delle regole processuali. Nella gran parte delle ipotesi, tale violazione è favorita dall’assenza di sanzioni processuali, quali perentorietà dei termini o decadenze e nullità in caso di violazione degli stessi, ed avviene quotidianamente in relazione alla durata massima delle indagini preliminari, alla fissazione delle udienze, ai rinvii delle udienze, al deposito di decreti, ordinanze e sentenze.

In altri casi, invece, si è assistito alla progressiva vanificazione di alcune regole attuazione del diritto di difesa attraverso la produzione di orientamenti giurisprudenziali che, fornendo interpretazioni praeter legem o comunque difformi dalla ratio delle singole previsioni, hanno di fatto disegnato un processo nel quale la parità delle parti e la terzietà del Giudice sono sempre più un dato squisitamente letterale, ma non trovano alcun riscontro sostanziale.
A titolo meramente esemplificativo, si pensi alla progressiva riduzione per mano giudiziaria dei principi di oralità della prova, di deducibilità delle nullità genetiche, di immutabilità del giudice, di immediatezza della decisione.

Non meno incidenti sulla limitazione del diritto di difesa sono alcune prassi ormai invalse da tempo, in specie davanti alla Corte di Cassazione, quale l’arbitraria estensione della categoria delle inammissibilità ex art. 581 lett. d) fino a ricomprendervi perfino le ipotesi in cui i motivi e le ragioni di diritto posti a fondamento del ricorso contrastino con un decisum costante della stessa Corte, ma nei fatti motivata esclusivamente dalla scelta predeterminata di non pronunciare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, quindi, soltanto strumentale a retrodatare la definitività della decisione al decorso, retroattivamente inutile, del termine di impugnazione.

Nell’ottica appena descritta, le proposte di alcuni magistrati militanti di limitazione al potere di impugnazione, di eliminazione del divieto di reformatio in peius, di introduzione della solidarietà tra difensore ed imputato, accompagnate dalle equazioni “imputato = colpevole” e “difensore = colluso“, si inseriscono a pieno titolo nel progetto di azzeramento delle regole garantiste e di accreditamento del principio di infallibilità della magistratura, assecondando una deriva populista della Giustizia.

Image credit: Gilbert Garcin -Peikwencheng
lfi-online.de

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