Il diritto alla non vita
di Claudia Corsaro e Francesca Resta (Avvocata e praticante in Bari)
L’introduzione, nel nostro ordinamento, della legge ‘in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento’ (n. 219/2017), quale segnale di estrema umanità e modernità, ha, tuttavia, sollevato, e tutt’ora solleva, anche in ambito giurisprudenziale, notevoli dubbi sulla sua interpretazione.
Il dubbio, si sa, genera dubbio, e dubitando dei reali ambiti applicativi della legge in commento ci siamo domandati se, in seguito a tale novella, vi fosse uno spazio di tutela del cd. diritto alla non vita, in particolare se tale tutela fosse invocabile in favore del ‘soggetto’ concepito, ma non ancora nato, in caso di accertata grave ed invalidante patologia che ne comprometterebbe un’autonoma vita extrauterina se non medicalmente assistita, diagnosticata oltre i termini di cui all’art. 6 L. 194/1978.
La compresenza nel nostro ordinamento di una legge sulla interruzione volontaria di gravidanza – “madrecentrica”, che esclude, dopo i 6 mesi, la possibilità per la donna di interrompere la gravidanza in presenza di gravi malformazioni del feto – e di una legge (L. 219/17), protesa al rispetto di una vita dignitosa, impongono al giurista di interrogarsi sulla attualità della legge del 1978 e sui potenziali contrasti nascenti con la novella del 2017 nella parte in cui prevede la possibilità per gli esercenti la responsabilità genitoriale del minore di esprimere un valido consenso in sua vece per la prosecuzione delle cure ovvero il rifiuto alle stesse.
La legge sul ‘testamento biologico’ tutela il diritto alla c.d. eutanasia passiva ovvero l’autodeterminazione dell’individuo a rifiutare o rinunciare a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, la legge sulla interruzione volontaria di gravidanza, invece, tutela la libera determinazione della donna a porre fine alla gravidanza in atto sempre che ricorrano determinate condizioni; con riferimento a tale ultimo assetto normativo, dal combinato disposto delle disposizioni ivi presenti, analizzate nel dettaglio nel lavoro di approfondimento, in tanto la sanzione penale è irrogabile, in quanto la scelta di porre fine alla vita del concepito, non ancora nato ovvero di non adoperarsi per mantenerlo in vita, sarebbe stata assunta da terze persone in spregio al diritto alla vita del nascituro, in assenza di un valido consenso espresso da parte dell’avente diritto.
Del pari si potrebbe affermare, senza incorrere in errore che, il diritto alla vita medicalmente assistita sarebbe remissivo rispetto al diritto alla tutela della dignità umana solo in caso di espressione di un valido consenso. Tanto afferma anche il Comunicato della Corte Costituzionale del 25.09.2019 reso in ordine al noto caso Cappato, anticipatore della statuizione in sentenza, a mente del quale “la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”
Per esprimere un valido consenso, invero, bisogna essere capaci di intendere e volere, e soprattutto comprendere le conseguenze che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario comporta.
Di qui il primo punto di contatto/contrasto con la neo-introdotta legge che legittima l’eutanasia passiva anche in caso di minori o incapaci. La possibilità del consenso –l’istituto il cd. consenso informato de quo è ritenuto “principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona” (Corte Cost. ord. n. 207 del 24 Ottobre 2018) – dei rappresentanti legali del minore o dell’incapace è, infatti, espressamente prevista dall’art. 3 L. 219/2017 a mente del quale il consenso o il rifiuto al trattamento sanitario possono essere validamente espressi “dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore (…) avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (c. 2); l’unico limite a tale manifestazione di volontà de relato è costituito dal parere contrario del medico che reputi le cure proposte “appropriate e necessarie”.
In tale ipotesi non remota diviene indispensabile la decisione del “Giudice tutelare” (c. 5) che può essere compulsata da tutti gli aventi diritto (c.5 u.c. “rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”).
Ma il concepito può essere equiparato all’incapace? Quale è la soggettività giuridica, intesa come fulcro di autonomi diritti soggettivi, in capo al feto? E inoltre le tutele apprestate dall’ordinamento in favore del concepito, la cui nascita, e quindi la vita, comporterebbe uno stato di grave ed irreversibile malessere, clinicamente accertato, sono rispondenti alla salvaguardia del suo diritto ad una vita dignitosa?
Si tratta di elucubrazioni non solo giuridiche, perché riguardano un ambito di vita comune che sfiora tutti, che coinvolge e richiede una presa di posizione in ambito medico, che chiama i genitori ad interrogarsi sulla possibilità di evitare ai propri figli accanimenti terapeutici inutili a migliorare la loro condizione di vita.
L’articolo completo:
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