Il CTU: ipse dixit?
di Marco Scarpati (Avvocato in Reggio Emilia)
Qualche anno fa, discutendo con la allora (ottima) presidente della sezione famiglia del Tribunale della mia città, facevo notare come si possa sentire a disagio un uomo che, nel corso di una separazione, si trovava di fronte a un giudice donna, la segretaria del giudice donna, gli avvocati donne ed eventualmente anche il CTU donna.
Ovviamente era una chiacchierata in tono scherzoso, visto che almeno uno degli avvocati (donna) se lo era scelto lui e che il giudice donna che si occupa di separazioni non dovrebbe tifare per la moglie o avere un pregiudizio anti maschio (e quasi mai ce lo ha, in effetti).
Segnalavo però, come l’ambiente delle separazioni fosse mutato nei trenta anni in cui avevo esercitato la professione di avvocato. E che questo non era un male, avendo di fatto portato a rilievo problemi e punti di vista che quaranta anni fa erano davvero lontani dalle aule dei Tribunali. In quella discussione aggiungevo fra i veri problemi della separazione ce ne era uno che non affrontavamo mai, e cioè quello della degiurisdizionalizzazione di fatto del processo separativo.
Mi spiego meglio. Mentre trenta anni fa la triade formata dagli avvocati delle due parti e dal giudice si assumevano il ruolo di decidere l’esito del processo (anche sbagliando e litigando per intere udienze e a volte improvvisandosi esperti di materie che non conoscevano), molte delle decisioni in materia di separazione sono oggi delegate a consulenti psicologici a cui si affidano le sorti della futura famiglia destrutturata dalla separazione.
Così, attraverso quesiti sempre più dettagliati e sempre meno tecnici, vengono affidati ai CTU compiti che, a parere di chi scrive, esulano completamente da quelli di uno psicologo che dovrebbe aiutare giudici ed avvocati a dipanare matasse apparentemente non dipanabili.
Al CTU viene chiesto di stabilire i giorni che il bambino deve passare con uno o con l’altro dei genitori, chi accompagnerà in palestra il figlio, gli orari di consegna al genitore non affidatario, chi deve accompagnare il figlio dal medico o, infine, con chi passa il Natale o quanto lunghe devono essere le vacanze estive, le quantità di pernottamenti e via dicendo.
Poco senso poi, hanno anche le lunghe indagini sulla capacità genitoriale dei due separandi, indagini che ormai non si negano a nessuno. Si tratta di studi effettuati con la somministrazione di batterie di test psicologici e analisi dei comportamenti e delle storie personali. In realtà, tranne rari casi da dimostrare prima dell’affidamento della consulenza, la capacità di un genitore dovrebbe essere in re ipsa.
Un conto è che uno dei genitori si sia dimostrato effettivamente incapace ovvero che sia stato attore di condotte violente nei confronti del coniuge o/e dei figli, altro è partire da una presunzione che i genitori che si separano siano, tutt’ad un tratto, diventati incapaci di intendere e di volere il bene dei loro figli.
Il giudizio separativo, in definitiva, è diventato in questo modo un procedimento “sanitario”, dove ad operatori della psicologia o della mediazione famigliare (materie che definire scienze esatte pare davvero coraggioso) vengono affidati compiti che gli avvocati dovrebbero saper affrontare e risolvere fra di loro e senza grosso aiuto, ovvero i CTU vengono chiamati ad essere dispensatori di soluzioni che un giudice un poco disponibile ad ascoltare potrebbe escogitare senza difficoltà.
Conseguenza di questa deriva del processo separativo è che i consulenti chiedono e ottengono che la coppia genitoriale sia mandata in terapia (individuale o di coppia) arrivando, di fatto, ad un TSO che viene adottato senza nessuna delle regole previste a tutela del diritto alla salute. Ovvero ancora: ascoltano, senza la presenza del legale, persone che rilasciano pericolose dichiarazioni utilizzabili, nel caso di necessità, anche in sede penale…
Il risultato della CTU diventa, alla fine del processo, sempre indiscutibile.
Ipse dixit e quindi così si decide in sentenza, delegando ad un terzo, che appartiene ad una scuola di pensiero spesso del tutto sconosciuta e non leggibile agli operatori del diritto, la soluzione di questioni giuridiche o fattuali che il processo dovrebbe risolvere altrimenti.
Che fare, quindi?
Innanzitutto ridare alla consulenza psicologica nella separazione il ruolo che le compete, ovvero la eccezione assoluta, la chiamata in causa solo quando la disfunzione genitoriale è grave e palese, quando cioè vi sono stati accadimenti che non permettono al giudice di decidere la questione serenamente nell’interesse dei bambini.
Questioni dove i dubbi sulla bigenitorialità sono davvero gravi e la soluzione del dubbio (che è certamente potenzialmente lesiva dell’interesse dei figli) sia presa nella più assoluta delle certezze.
Infine, ma forse è un sogno: creare serie specializzazioni in materia, possibilmente ottenute in atenei, proprio per non commissionare quelle poche CTU che andrebbero realmente affidate, a impreparati operatori della psicologia che, senza avere titoli dimostrabili in materia, rischiano di diventare gli unici veri giudici dell’affidamento dei minori.
di Marco Scarpati su Ora Legale NEWS:
https://www.oralegalenews.it/topics/jus-sputtanandi/8359/2019/
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