Dai diritti all’uomo, il difficile ritorno
di Nicola Cirillo (Avvocato in Caserta e docente a contratto della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli)
I diritti umani. I diritti dell’uomo. I diritti dell’umanità.
Endiadi terminologiche dalla forte valenza assiologica che ponendo in combinato disposto la parola “diritto” con quella di “uomo” evoca una riconducibilità della prima alla seconda ed il contrario.
La sequenza terminologica non è casuale: si differenzia, ontologicamente, dalle altre endiadi di tipo normativo-giurisprudenziale quale ad esempio diritto di proprietà, diritto di credito, diritto industriale nelle quali la finalizzazione della tutela è circoscritta ovvero ben determinata.
Quando si parla di diritti umani, invece, si fa riferimento ad una miriade di diritti mutevoli nel tempo e nello spazio.
Tralascio la definizione di “diritti umani” nonché il catalogo e la loro classificazione che in questa sede non avrebbero – evidentemente – compiuta trattazione, pur meritandola. La presente riflessione intende piuttosto prospettare, per quanto possibile, un diverso angolo di osservazione che riporti l’essere umano quale soggetto di diritto, al centro del dibattito sia nazionale che sovra-nazionale.
L’ottica teleologica nella tutela dei diritti umani è quella di salvaguardare diritti e libertà.
Al contrario, la centralizzazione dell’essere umano rispetto alla tutela dei diritti e delle libertà che lo vedono interessato rappresenta non solo una inversione terminologica (che in retorica potrebbe definirsi un’anastrofe) – anche evitabile e, forse, per alcuni versi priva di valore finalistico – quanto piuttosto una esigenza concreta da perseguire su di un piano empirico-pratico (secondo il pragmatismo metodologico di Dewey).
Nella cosiddetta “età dei diritti” (Norberto Bobbio) la spersonalizzazione dell’uomo e l’affermazione del diritto (in astratto) ha portato ad un’analisi sempre più a-dimensionale dei “diritti umani” considerati nella loro accezione macrocosmica inserita in sistema che, per dirla con Ludwig von Bertalanffy, può definirsi “complesso” (cfr. la cd. la teoria dei sistemi, maturata in contesto diverso rispetto a quello del diritto).
Se questo è vero pur tuttavia è da chiedersi come può tutelarsi un diritto che, per definizione è “universale”, su base nazionale?
Affermava Eleanor Roosevelt che i diritti umani (universali) iniziano “in piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. Questi sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giustizia, uguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti”.
Partire da un sistema statuale circoscrive il perimetro dell’analisi e la rende adattabile a seconda del contesto.
Di qui l’opportunità di diversificare questo ultimo, il contesto, dal testo.
La ragione è chiara.
Se si parte dal concetto di persona quale soggetto di diritto, in ogni contesto in cui questi si trovi, il diritto che gli può (rectius, deve) essere riconosciuto varia a seconda dell’ordinamento giuridico che lo regola con una norma che si concretizza in un testo.
Il testo, in questa accezione, si sostanzia nella norma (scritta o non scritta, che sia) che tutela quel diritto in ogni dove (anche virtuale), in ogni circostanza (anche areale!!!).
Per intenderci, in contesti socio-politico/economici diversi vengono formati testi normativi diversi.
Da ciò deriva che la tutela del diritto cambia da ordinamento ad ordinamento, da Stato a Stato.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nasce in un contesto, per l’appunto, universale e da un testo universale, e dovrebbe essere universalmente riconosciuta.
Non in quanto universale la dichiarazione, quanto per la sua univoca direzione verso il soggetto di diritto che ne è oggetto di tutela: la persona.
Dunque, la Dichiarazione universale nasce in un contesto che possiamo definire “sistema complesso” formato a sua volta da tanti “sistemi semplici” (quelli statuali). Questi ultimi a loro vola sono formati da tanti altri sottosistemi. Tra questi vi è il diritto.
Se, dunque, il diritto può essere considerato, come in effetti sembra, un sottosistema della società cd. “moderna” funzionalmente differenziato dagli altri sottosistemi (Niklas Luhmann), esso è il prodotto della selezione di alcune delle possibili determinanti relative all’ambiente di riferimento (sistema semplice/sistema statuale). Ove la rilevanza dei fenomeni nel loro reciproco rapportarsi fa sì che i sottosistemi che lo compongono non siano qualcosa di isolato, autonomo, indipendente, statico, ma in costante evoluzione (o involuzione, come recentemente sta accadendo) dinamica.
Le nuove istanze di tutela (anche di natura emergenziale e/o di tipo propagandistico; reali ovvero solo apparenti) che via via si presentano nell’ambiente danno origine a variazioni dinamiche che incidono sul sottosistema “diritto”.
A prescindere dalle “generazioni dei diritti”, l’unico soggetto che li può vantare ed invocare è la persona che è, dunque, il destinatario di quelle variazioni dinamiche che rendono poco certo il sottosistema “diritto”.
La persona è il fine della tutela, ma anche il punto da cui partire.
Nell’attuale momento storico si registra, ed è di palmare evidenza soprattutto in politica, una sorta di atteggiamento iconoclasta volto a distruggere l’immagine stessa dei diritti della persona intesa, quest’ ultima, quale soggetto di diritto.
Oggi giorno si previlegiano altri punti di partenza (la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la domanda di giustizia, il sentimento di paura eccetera eccetera) e si scarifica quell’unico punto da cui (virtuosamente e correttamente si dovrebbe) partire.
Provocatoriamente, dunque, questa riflessione (sintetica e, per certi versi, approssimativa) nel privilegiare il punto di vista funzionalista, intende sostenere che ove si sposti l’oggetto della tutela dal diritto alla persona non solo non verrebbe alterata di un minimo la intensità della tutela medesima ma potrebbe, ed il condizionale è d’obbligo, renderla più effettiva (nell’accezione di effettività, seppur risalente, di Georg Jellinek).
Abusando del pensiero (sperando di non far torto alla Sua memoria), di uno dei maggiori giuristi italiani del secolo appena trascorso “i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte. Sono sempre insidiati, a rischio.” (Stefano Rodotà).
Aggiungeremmo, non lo sono solo i diritti (a rischio) quanto piuttosto gli uomini (che di quei diritti dovrebbero beneficiare)!!!
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