Fine vita tra etica e diritto
La vita è dono.
Per la religione cristiana, ogni uomo è unico e irripetibile e la sua vita ha un valore immenso: nessuno ha potere sulla vita degli altri e ognuno gode, per la sua vita, di diritti che devono essere garantiti.
Tutta la riflessione che si dipana nei libri della Bibbia testimonia la certezza assoluta dei Cristiani che la rivelazione biblica è un immenso inno alla vita.
La Chiesa insegna che l’uomo, immagine vivente di Dio, vale per se stesso, non per quello che sa, che produce o che possiede.
Semmai è la sua dignità di persona che conferisce valore ai beni che gli servono per esprimersi e realizzarsi, in un essere irripetibile, chiamato a vivere con gli altri e per gli altri: merita dunque rispetto e attenzione in ogni stagione della sua esistenza.
Rispetto e attenzione declinano il concetto di dignità, come valore intrinseco e inestimabile di ogni essere umano e viene subito alla mente la definizione che si rinviene nell’art. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti”.
Ma quale è il rapporto tra dignità e autodeterminazione, cioè sino a quale punto la dignità rappresenta un valore assoluto e indisponibile da parte del soggetto titolare stesso, il quale, dunque, non potrebbe rinunciarvi neanche attraverso una libera scelta?
In altri termini, la dignità può rappresentare un limite giuridico all’autodeterminazione, oppure la dignità consiste nell’autodeterminazione?
La prima impostazione tenderebbe ad una soggettivazione della dignità: la dignità come concetto individuale sino al limite di consacrare un vero e pro-prio “diritto a morire”.
La seconda, postula invece una oggettivazione del concetto di dignità, sino a pervenire all’assunto che il “dovere di vivere” risponda all’esigenza etica e doverosa di assicurare di “vivere se e per gli altri” secondo una interpretazione orientata, costituzionale e comunitaria, che pone limiti alla autodeterminazione.
A ben vedere il consenso, quale regola intermedia, rispetto alle due impostazioni, diviene elemento dirimente.
Il consenso, non in quanto tale, cioè come mera autonomia del soggetto, ma il consenso autodeterminato e informato, che nel combinarsi con altre specializzazioni, diviene elemento che coniuga la due impostazioni.
In questa trama complessiva il “consenso” diviene la regola della persona rispetto alle scelte esistenziali che la riguardano.
Tanto è vero che il “consenso” a livello europeo diviene al centro di diverse raccomandazioni, risoluzioni e direttive; il consenso che la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e della biomedicina del 1996, pone a riferimento di ogni scelta terapeutica, stabilendo che alcun intervento medico sul paziente non è legittimo se la persona interessata non ha prestato un consenso libero, informato e sempre revocabile.
In questo contesto si innesta la legge del 2017, quella cioè che non legittima il diritto a morire, ma il diritto a rifiutare le cure, anche quelle vitali.
Non è la dignità dell’essere umano, che supera la dignità di morire come si vuole, pure meritevole di attenzione, ma il legittimo esplicarsi di una volontà lucidamente consapevole e soprattutto informata, di rifiutare le cure.
E’ in questo crocevia tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione che si dipana la contesa tra disponibilità o indisponibilità della vita, che pure è un bene prezioso.
La nuova legge ruota attorno a principi costituzionali e comunitari; quel nucleo di norme che, tra l’altro, nel garantire i diritti inviolabili dell’uomo (e tra questi la libertà personale, come bene inviolabile dell’individuo), affermano il principio che si rinviene nell’art. 32 della Costituzione: la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, disponendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e la legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Ecco che la “dignità” assurge ad elemento fondante il rispetto dell’uomo, rispetto che transita attraverso un consenso libero e consapevole, che è la sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello alla auto-determinazione.
In questo senso, traspare dal testo di legge – e in termini generali – il ruolo centrale, cruciale, del consenso informato, riconoscendo al malato la massima ampiezza all’autodeterminazione terapeutica, estesa sino alla libertà di lasciarsi morire, attuata attraverso il consenso consapevole di non farsi curare.
Non viene dunque sancito il diritto a morire, secondo un concetto autonomo di “dignità” nel morire, quanto la formalizzazione di un diritto a rifiutare le cure, anche quelle vitali, in ossequio al principio, che l’ordinamento riconosce e rispetta, secondo cui si può essere sottoposti a una determinata terapia, se non mediante un consenso libero e che sia soprattutto informato, ribadendo il principio che l’accanimento terapeutico viola la dignità dell’uomo.
Una conquista di civiltà, che valorizza il consenso e l’autodeterminazione, a fronte del quale ciascuno di noi risponderà secondo i propri valori e il proprio sentire.
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