Molestie sul lavoro. Risarcimento danni record

Molestie sul lavoro. Risarcimento danni record

di Antonio Pascucci e Sabrina Pisani (Avvocati in Milano)

Linguaggio sessualmente molesto.
Tolleranza zero: buone nuove dal fronte.
Chi, almeno per una volta, non ha sentito parlare di mobbing?

Il fenomeno, studiato a partire dagli anni ottanta nel nord Europa, deve la sua prima definizione si deve allo psicologo svedese Heinz che lo ha identificato in una “una comunicazione ostile, non etica, diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo individuo”.

In Italia si è iniziato a studiare il fenomeno grazie allo psicologo del lavoro Harald Ege che ha elaborato un metodo (cosiddetto metodo Ege) per valutare se nel caso concreto ricorrano gli estremi di una condotta mobbizzante e, in caso affermativo, per quantificarne il danno.
Il suo metodo – illustrato nelle opere dell’autore che hanno avuto larga diffusione tra gli operatori – è frequentemente applicato nelle consulenze tecniche disposte dai giudici del lavoro nelle cause per mobbing.

Le condotte datoriali attraverso le quali il mobbing si estrinseca possono essere molteplici, tra le più frequenti ricordiamo il demansionamento, la denigrazione, l’isolamento della vittima o la sua esclusione dal lavoro in team, la pressione psicologica, l’atteggiamento ostile e aggressivo, gli atti discriminatori.

Altra forma di mobbing che negli ultimi anni ha destato l’interesse degli operatori è il cosiddetto mobbing verbale, attuato attraverso l’uso da parte del datore di lavoro, o di colleghi della vittima, di frequenti rimproveri o di un linguaggio aggressivo e offensivo.

In questa forma di mobbing il confine con le condotte sessualmente moleste ai danni delle lavoratrici è labile, come ha avuto modo di accertare il Tribunale di Como con una recente sentenza (n. 95/2018) che ha destato l’attenzione non solo degli operatori del diritto ma anche degli organi di stampa, sia per i principi giuridici affermati sia per l’entità del risarcimento record riconosciuto alla dipendente vittima delle condotte illecite.

La lavoratrice, con l’assistenza dell’Avv. Domenico Tambasco, si era rivolta al Tribunale comasco affermando di aver vissuto sul posto di lavoro “un vero autentico inferno, lavorativo e umano” a causa del datore di lavoro, che per un lungo periodo oltre a rivolgersi a lei con epiteti offensivi sulle sue competenze professionali, l’aveva sottoposta, al pari di altre colleghe, a molestie verbali di natura sessuale.

Tale situazione le aveva provocato l’insorgere di uno stato ansioso e depressivo, curato con terapia farmacologica, che l’aveva indotta a dimettersi per giusta causa.

Dopo aver premesso nel suo ricorso che per integrare la fattispecie di molestia sessuale sul posto di lavoro era sufficiente, in forza delle norme applicabili (D. Lgs. 198/2006), un comportamento indesiderato a connotazione sessuale lesivo della dignità di un lavoratore o di una lavoratrice, la dipendente chiedeva che il proprio datore venisse condannato a risarcirle il danno subito.
Nel giudizio si costituiva a suo sostegno anche la Consigliera di parità della Provincia di Como.

Nel processo, sentiti tutti i colleghi della lavoratrice ricorrente, è emerso un abituale comportamento da parte del datore di lavoro fatto di battute volgari, apprezzamenti, allusioni di indubbio significato sessuale nei confronti della lavoratrice, da lei non desiderati né richiesti, e come tali riconducibili alla nozione di molestie sessuali contenuta nella legge.

Al datore di lavoro, ha motivato il Tribunale, non può riconoscersi la libertà di trattare le sue dipendenti con esagerata confidenza – come se fossero sue amiche, abituate e disposte ad ascoltare i suoi commenti, allusioni o battute di contenuto sessuale, senza provare il minimo disagio o turbamento – perché tale condotta, non desiderata né richiesta, è fastidiosa, insopportabile e quindi molesta.

Il Tribunale, dopo aver svolto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’entità dei danni subiti dalla dipendente, ha condannato il datore di lavoro al risarcimento record di oltre 105.000 euro.

La sentenza costituisce un importante precedente, perché per la prima volta nella giurisprudenza italiana, con una motivazione inequivoca, viene affermato il principio della tolleranza zero verso le molestie verbali, considerate gravemente lesive della dignità della persona.

Ph. Image by AshrafChemban on Pixabay

#TOPICS: ultimi articoli

Trasparenza legislativa nella UE

Emilio De Capitani
Elementi fondanti per il diritto all’auto determinazione di ogni individuo e per il funzionamento di una società democratica

Leggi l'articolo

Diritto alla conoscenza

Paola Regina
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato
nozioni autonome di diritto e di legge

Leggi l'articolo

Responsabilità del linguaggio

Roberta De Monticelli
L’idea di trasparenza è il luogo dove la logica si salda con l’etica

Leggi l'articolo

Diritto di capire

Stefania Cavagnoli
L’importanza del diritto e della sua comunicazione come strumento di relazione e di garanzia

Leggi l'articolo

Distrofia sintattica

Massimo Corrado Di Florio
Le parole non devono essere ingannatrici

Leggi l'articolo

FronteVerso Network compie dieci anni

Antonio Pascucci
Perchè le parole non siano un privilegio

Leggi l'articolo

Una sfida per la qualità

Angelo Santi
Un campo di azione in cui esplicare la libertà delle parti

Leggi l'articolo

Sospensione feriale: si/no

Giovanna Fava
Le richieste di provvedimenti in materia di famiglia sono tutte urgenti

Leggi l'articolo

Degrado del diritto penale

Andrea Casto
Prima di tendere alla emenda del reo, la pena deve essere sanzione e monito

Leggi l'articolo

Archivio Magazine

Indice

Rubriche: ultimi articoli

Stato interessante in stato di diritto

Pubblicato in |

Anna Frasca
Esiste una correlazione inversa tra il lavoro domestico e il desiderio di avere figli

Diritto alla conoscenza

Pubblicato in |||

Paola Regina
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato
nozioni autonome di diritto e di legge

Trasparenza legislativa nella UE

Pubblicato in |||

Emilio De Capitani
Elementi fondanti per il diritto all’auto determinazione di ogni individuo e per il funzionamento di una società democratica

Responsabilità del linguaggio

Pubblicato in |||

Roberta De Monticelli
L’idea di trasparenza è il luogo dove la logica si salda con l’etica

Diritto di capire

Pubblicato in |||

Stefania Cavagnoli
L’importanza del diritto e della sua comunicazione come strumento di relazione e di garanzia

Distrofia sintattica

Pubblicato in |||

Massimo Corrado Di Florio
Le parole non devono essere ingannatrici

Better law making

Pubblicato in |||

Trasparenza delle leggi e strumenti di democrazia partecipativa in Italia e in Europa
Ileana Alesso
Se un linguaggio che non è possibile capire e parlare è un linguaggio che rende muti, ferisce le persone e la comunità, occorre la bussola di una lingua comune per l’orizzonte disegnato dalla Costituzione

Ifigenia

Pubblicato in

Povera, si direbbe.Che già ad essere figlia di Agamennone e…

Sospensione feriale: si/no

Pubblicato in ||||

Giovanna Fava
Le richieste di provvedimenti in materia di famiglia sono tutte urgenti

Una sfida per la qualità

Pubblicato in ||||

Angelo Santi
Un campo di azione in cui esplicare la libertà delle parti

Degrado del diritto penale

Pubblicato in |||

Andrea Casto
Prima di tendere alla emenda del reo, la pena deve essere sanzione e monito

Suicidi in carcere: un caso di scuola

Pubblicato in |

Enrico Sbriglia
C’è più di qualcosa che non funziona nel nostro sistema penitenzario