Avvocato, disponiamo una CTU?

Avvocato, disponiamo una CTU?

di Alessandra Capuano Branca (Avvocata in Vicenza)

Nei Tribunali ordinari si registra il sempre più frequente ricorso alle CTU per disciplinare l’affidamento dei minori.
Tuttavia l’esperienza degli ultimi trent’anni nei contenziosi di questo tipo induce alcune riflessioni.

Risale a molti anni orsono l’introduzione “sperimentale” della CTU psicopedagogica nelle cause di separazione e divorzio altamente conflittuali. CTU finalizzata alla verifica dell’idoneità genitoriale e giustificata dalla disciplina dell’affidamento “monogenitoriale”.

Oggi però l’oggetto dell’indagine è mutato, perché i genitori sono idonei “per decreto” e sin dalla prima udienza ne ricevono dal Giudice attestazione formale.
Nondimeno le CTU, anziché diminuire di numero, sono aumentate con l’obiettivo di indagare la qualità dei “legami” familiari e delle relazioni parentali. E, sempre più spesso, la causa del rifiuto del minore di frequentare il genitore non convivente (leggi: il padre) nei tempi e modi voluti dagli adulti.

Questo mutamento dell’oggetto dell’indagine, e quindi dell’obiettivo che si persegue, dovrebbe suscitare un primo interrogativo circa la sua utilità.

È, infatti, incontestabile (e la contestazione viene normalmente ritenuta inammissibile) che entrambi i genitori debbano essere a priori ritenuti idonei al ruolo e alla funzione. Perché ciò costituisce il fondamento metagiuridico dell’affidamento condiviso.

Con la conseguenza che al Giudice resta soltanto il compito di dettare le modalità applicative dell’affidamento. Ovvero praticamente nulla, ove si consideri che il cosiddetto “standard“ dei Tribunali è sempre più stabile e prevedibile.

D’altra parte, per esperienza diffusa, il CTU, quando non sia riuscito a mettere d’accordo le parti, normalmente conferma i tratti essenziali del provvedimento temporaneo ed urgente assunto dal Giudicante ben prima della sua nomina.

La durata ed i costi del processo, che proprio a causa della CTU nel frattempo si sono dilatati, raramente sono compensati da un vantaggio concretamente apprezzabile dalle parti.

Per il Giudice e gli Avvocati, invece, c’è il conforto del motivato parere di uno o più esperti che, pur in parziale e marginale contrasto tra loro, si sono assunti la responsabilità di stabilire il contenuto specifico del best interest of the child (espressione che, per la verità, viene benissimo anche in italiano).

Né il quadro sin qui delineato potrebbe essere diverso, in assenza di specifiche e conclamate patologie o devianze. Infatti, il dato normativo (e l’applicazione che la giurisprudenza normalmente ne fa) non consentono di ipotizzare, se non in casi effettivamente e fortunatamente rari, l’affidamento esclusivo e men che mai quello “superesclusivo”.

E dunque qualche parola va spesa per cercare di definire la consulenza psicologica per l’affidamento endo-familiare in ambito processuale, partendo dal tema ineludibile del rapporto tra Scienza e Processo Civile.

Tralascio, per ragioni di spazio un escursus storico, che pure avrebbe il pregio di spiegare come siamo giunti alla cosiddetta consulenza “percipiente”, alla cui categoria certamente appartiene la consulenza psicologica. La decisione di farvi ricorso o meno è prerogativa del Giudice, indipendentemente dall’istanza che le parti ne facciano (Cass.6155/2009; 24620/2007; 12695/2007; 3990/2006).

La posizione che il CTU assume nel processo civile italiano è quella di ausiliario del Giudice, come tale al di sopra delle parti ed immune da ogni preventiva valutazione di idoneità effettuata nel contraddittorio tra le parti (Cass.7452/2012), ed è soggetto come il Giudice esclusivamente alla ricusazione.
Il CTU opera in qualità di consulente, e non di testimone come negli ordinamenti di Common Law, per fornire al Giudice quelle nozioni scientifiche o tecniche che questi dichiara implicitamente di non possedere.
Ne discendono conseguenze ovvie, ma in verità non inevitabili.

Va infatti ricordato che, ad esempio in sede penale, la giurisprudenza si è a lungo interrogata sul tema dell’attendibilità scientifica dei contenuti delle perizie e, dopo un certo travaglio, è approdata ad una conclusione che grava il Giudice dell’obbligo di verifica (Cass.Pen.Sez.IV,11/3/2014 n.15495).

Si è trattato di un lungo percorso culturale, molto influenzato dalla nota sentenza Daubert della Corte Suprema statunitense nel 1993 e sostenuto da autorevole dottrina.

In sintesi questi i 5 criteri di validazione: verificabilità del metodo; falsificabilità; controllo della Comunità Scientifica; conoscenza del tasso di errore; generale accettazione.

Se, con riferimento alle consulenze psichiatriche, possiamo trovare anche nella giurisprudenza civile uno sforzo valutativo, non si rinvengono pronunce che individuino il discrimine certo tra ciò che è da ritenersi attendibile e ciò che non lo è nell’ambito di quelle psicologiche.

Il recente caso della PAS (Parental Alienation Sindrom, di sinistra paternità ed ancor più infausta applicazione) testimonia l’incertezza del Giudice civile di fronte alla psicologia (Cass.Civ.6919/2016).

I più recenti arresti finiscono in definitiva per concludere che il compito del Giudice nel processo civile è quello di accertare i fatti, e non quello di stabilire l’attendibilità delle teorie scientifiche.

Da questo discutibile principio si è fatta discendere la conseguenza che, in caso di rifiuto ostinato del minore di recarsi dal genitore non convivente, il Giudice dovrà accertare le circostanze concrete che ne sono la causa.

Peccato che, ove sia stata svolta una CTU, tali fatti non saranno stati oggetto di prova acquisita dal Giudice, bensì dal CTU.
E magari nemmeno da lui, e cioè dal collaboratore addetto alla somministrazione e siglatura dei test.
E ciò in assenza quasi totale di norme che ne disciplinino l’operato.

Di qui l’estrema utilità di negoziare Protocolli di intesa per disciplinare lo svolgimento delle CTU psicologiche.
E la ragione per cui, alla domanda che il Giudice mi rivolga, “Avvocato facciamo una CTU?”, rispondo negativamente ogni volta che sia possibile.

PIC: di Momentmal da Pixabay

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