L’affido: il minore e gli altri

L’affido: il minore e gli altri

di Giovanna Fava (Avvocata in Reggio Emilia)

Il nostro Paese è da anni a natalità decrescente; anche gli stranieri fanno meno figli.
Stando ai dati, il 45% delle donne tra i 18 e i 49 anni non ha ancora avuto figli ed un 5% dichiara che l’avere figli non rientra nel proprio progetto di vita.

Il dato di un paese dove il rapporto giovani/anziani pende drammaticamente a favore di questi ultimi preoccupa politici ed economisti. Ma pochi pensieri vengono spesi per analizzare il perché di una natalità così bassa.
In misura inversamente proporzionale alle nascite, aumentano le “attenzioni” e le “regole” che riguardano i bambini.

Con la riforma della filiazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, è stato introdotto nel nostro codice l’art. 315 bis c.c., definito un vero e proprio “statuto” dei diritti del figlio.

Quest’ultimo “ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni…. Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti …Quando abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.”

Naturalmente “deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Da una situazione giuridica soggettiva, dove ad esercitare il potere di educazione e tutela era il padre, si è passati prima al paritario esercizio della “potestà genitoriale” in capo ad entrambi i genitori ed infine alla più articolata “responsabilità genitoriale”.

È cambiato nel tempo il concetto di educazione ed il potere riconosciuto a genitori, maestri, insegnanti, educatori. Fino a pochi decenni fa nessun genitore avrebbe osato contestare un insegnante e qualche richiamo o punizione. Oggi non è tollerato alcun tono che possa dirsi appena sopra le righe.

Eppure, permane nel nostro codice, in aperta contraddizione con quanto appena detto, il reato di “abuso di mezzi di correzione” (art.571 c.p.).
Reato che, con la sua sola esistenza, legittima l’uso di quei mezzi, senza neppure individuare la linea di demarcazione tra uso ed abuso.

Sanciti, almeno formalmente, i diritti dei figli, resta da valutare la complessa e spesso scomposta reazione che il nostro ordinamento ha di fronte ai loro desideri, alla loro vita, alla violenza agita dagli adulti e da loro subita direttamente o condivisa quando venga agita su altre persone a lui vicine.

La famiglia, infatti, non è sempre il luogo idealizzato degli affetti.

Spesso si rivela anche un luogo dove i bambini sperimentano, sin da piccoli, violenze e abusi da parte di chi dovrebbe proteggerli.
Nel 2018 sono stati 31 i bambini uccisi in famiglia e solo nei mesi di maggio e giugno 2019, 6 di loro sono stati maltrattati ed uccisi per mano dei genitori.
Dopo Federico Barakat, ucciso dal padre nel corso di un incontro “protetto”. Anche la piccola Gloria è stata uccisa a coltellate dal padre e ciò dopo che il servizio Sociale gliela ha consegnata, ristabilendo rapporti liberi con lui, nonostante fosse stata messa in protezione insieme alla madre.

I bambini vengono utilizzati contro l’altro genitore, solitamente la madre, per punirla per avere scelto di interrompere la relazione.

A fronte di queste tragedie si manifesta la difficoltà del nostro “sistema giustizia”, ancora diviso sulle competenze e sui riti. Incapace di far fronte alle esigenze di una realtà in costante mutamento.

Nella passata legislatura, l’Avvocatura molto ha lavorato affinché i procedimenti in materia di famiglia e delle persone fossero tutti affidati a sezioni specializzate del Tribunale ordinario, con un unico rito ed il rispetto del giusto processo, lasciando al Tribunale per i Minorenni la sola gestione del penale minorile.

La legislatura è finita senza che il progetto potesse divenire legge.
Eppure, questo è un passaggio ineludibile, da cui non si può prescindere per riformare il settore e poi ripensare i modelli di riferimento, la formazione di avvocati, magistrati, consulenti tecnici ed assistenti sociali. E, di conseguenza, riprogettare i rapporti di questi “ausiliari del Giudice” con la magistratura.

Dobbiamo prendere atto che non esiste un unico modello culturale né un modello di famiglia “perfetta” a cui fare riferimento.
Ne consegue che tutti gli “esperti” coinvolti dovrebbero dichiarare a quale modello, filosofia, teoria, si ispirano per fare le loro valutazioni. Così da consentire alle parti e ai loro difensori di sostenerle con convinzione o contestarle a ragion veduta, perché superate, ascientifiche, inidonee.

Il 14 giugno scorso il Consiglio dell’organizzazione mondiale della sanità ha rigettato la richiesta di inserimento della c.d. “alienazione parentale” nell’ICD-11 (elenco delle malattie), che neanche è stata inserita nel DSM-5.
Oggi, solo pochi irriducibili sostengono apertamente la validità della sindrome di alienazione genitoriale (PAS).

Due interventi della Corte di Cassazione, uno nel 2013 e il più recente con la sentenza n. 13274/2019 hanno cassato sentenze basate su criteri a-scientifici. Tuttavica c’è ancora chi fonda le proprie richieste e chi basa la propria decisione sulla scorta di una “malattia” che non esiste e che non ha basi scientifiche. E finisce per allontanare la/il bambina/o dai suoi affetti e/o sottoporla/o a percorsi di “cura” di cui non necessita.

Rimane irrisolta la rilevazione della violenza e dei suoi effetti nelle relazioni familiari da parte della giustizia ordinaria civile.

E ciò avviene nonostante le pluridecennali denunce dei centri antiviolenza e le due indagini Istat, del 2006 e del 2014, abbiano posto l’attenzione su quel 90% di violenza intrafamiliare ancora sommersa.

La negatività della violenza condivisa dai bambini é una “nozione di fatto” che, dopo tanti anni di conoscenza, dovrebbe rientrare nella “comune esperienza” anche degli operatori del diritto.
E, in ossequio ai principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, dovrebeb portare il Giudice ad escludere il genitore maltrattante dal coaffido, senza necessità di intervento di CTU e Servizi Sociali.

PH: Free-Photos da Pixabay

Note a margine del Convegno tenutosi a Reggio Emilia l’11 luglio 2019

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