Diritti inviolabili e doveri inderogabili

Diritti inviolabili e doveri inderogabili

di Carlo Calvieri (Professore associato Istituzioni di diritto pubblico – Dip. Giurisprudenza Unipg)

L’articolo 2 della Costituzione: diritti inviolabili e doveri inderogabili… al tempo del Covid-19

La nostra Carta costituzionale, con la mirabile formula di cui al primo alinea dell’art.2 ci dice che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)”.
Si valorizza così un principio, quello “personalista”, che si traduce nella finalità di porre al centro di ogni ordinamento il pieno sviluppo della persona umana.
Uno dei padri della nostra Costituzione, ma anche il più importante costituzionalista italiano dello scorso secolo, Costantino Mortati, chiarisce che in forza di tale disposizione, il termine “inviolabile” sta a significare che “non è l’uomo in funzione dello Stato” (come sarebbe nella logica di uno Stato etico come quello fascista) ma “quest’ultimo in funzione dell’uomo”.

In forza di tale disposizione e della portata della loro inviolabilità, l’efficacia di tali diritti prescinde sia dal previo espresso riconoscimento da parte dell’ordinamento, che da una loro espressa qualificazione come “inviolabili“.
Per cui anche diritti di libertà, cui non sia attribuita tale valenza, (si pensi alla libertà di pensiero, alla libertà di religione, al diritto alla salute, alla libertà sessuale, al diritto all’istruzione, al diritto a contrarre matrimonio, al diritto elettorale, al diritto di abitazione etc.…), assumono analoga essenza valoriale.

Si tratta inoltre di una disposizione connotata dall’essere “a fattispecie aperta”, cioè in grado di allargare il suo raggio di operatività man mano che l’ordinamento, anche attraverso l’interposizione legislativa, abbia consentito la concreta fruizione di diritti umani e fondamentali di base, che abbiano come nomos quello di porre l’ordinamento a servizio della comunità, andando a soddisfare i suoi bisogni essenziali.

Ed è attraverso questa clausola di apertura, corroborata dall’ulteriore valvola predisposta dall’art. 10 1° comma Cost.: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e dell’art.11 Cost. “(…) consente alle limitazioni di sovranità necessaria ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (…)”, che oggi possiamo ritenere sostanzialmente costituzionalizzate sia le Carte internazionali dei diritti, si pensi alla Dichiarazione dei diritti umani (ONU) del 1948, la CEDU degli anni ’50, le altre Convenzioni internazionali dei diritti sottoscritte dall’Italia e, dopo il Trattato di Lisbona, la stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE).

A questa espansione consegue altresì anche una rafforzata tutela, non più ristretta al solo ambito giurisdizionale nazionale, coperto pregiudizialmente dal vaglio di costituzionalità della legge da parte della Corte costituzionale italiana, che in caso di conflitti fra gli stessi diritti fondamentali si avvale dell’uso di tecniche di bilanciamento ed interpretazione fondate sulla “ragionevolezza”.

Infatti, oggi abbiamo a disposizione una tutela offerta anche dalle altre Carte dei diritti che, a loro volta, offrono altrettante garanzie giurisdizionali innanzi alle Alte Corti di giustizia, internazionali e sovranazionali.
Ciò consente anche ai diritti di nuova generazione di estendere la loro portata che si espande, grazie alla teoria della DrittWirkung, non solo nei confronti dei poteri pubblici, ma anche nell’ambito dei rapporti interprivati.

Si assiste così ad una progressiva integrazione reciproca fra ordinamenti e ad una costante interazione fra Carte e relative Corti Supreme.
In questo scenario, la sussidiarietà della tutela approntata, seppure come rimedio finale e di ultima istanza, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, consente di “efficientare” ulteriormente la protezione e la salvaguardia dei “diritti inviolabili”, in parte supplendo alla mancanza nel nostro ordinamento di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, a differenza di quanto è invece consentito, attraverso il VerfassungBeschwerde, in Germania o, con il Recurso de Amparo, in Spagna.

Possiamo quindi immaginare la capacità espansiva che oggi hanno raggiunto sia i “diritti inviolabili” intesi nella loro accezione di “diritti umani”, che assumono i connotati di universalità, inviolabilità, irrinunciabilità, sia dei “diritti fondamentali” cioè quelli che oggi in senso stretto trovano garanzia nel nostro specifico ordinamento costituzionale.
Si dischiude così un nuovo “spazio europeo” dei diritti che va oltre i confini della stessa Unione Europea per comprendere anche quello dei 49 Stati sottoscrittori della CEDU.

Tutto questo, a causa della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (adottato sulla base dei poteri concentrati nelle mani della Presidenza del Consiglio dal TU sulla Protezione civile), connessa alla necessità di prevenire gli effetti sulla salute della pandemia da COVID 19, sembra oggi cristallizzarsi e perdere il suo assoluto valore a causa di questa ulteriore crisi globale, ma che, a differenza di altre, appare senza precedenti e dagli esiti al momento incalcolabili.

Se è vero infatti quanto Urlich Beck aveva profetizzato con la sua “Società (globale n.d.r.) del rischio” dove, di colpo, tutto è fuori controllo, non c’è nulla di certo ma solo incertezza, certamente era poco ipotizzabile che alla crisi si associasse un così pervasivo impatto sulle libertà fondamentali e sugli stessi diritti umani, rispetto alle analoghe conseguenze connesse ai rischi globali di natura economica, finanziaria, migratoria, ambientali e del terrorismo internazionale.
In questo caso si deve infatti fare i conti con un’emergenza sanitaria dovuta al tentativo di ridurre gli effetti della pandemia che ha determinato la sostanziale chiusura di ogni attività ed esercizio aperte al pubblico (ad eccezione di quelle indispensabili) e su cui poco possono incidere le stesse organizzazioni mondiali create allo scopo, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità costituita sin dal luglio 1946.

Ecco allora la riscoperta di quello che sembrava seppellito dal tempo e dalla storia, l’uso delle “ordinanze” sospensive delle libertà, anche di libertà fondamentali, a partire da quella di circolazione e soggiorno, ma che è stata allargata anche alla più generale libertà personale, spaziando ulteriormente a quella di riunione (ammessa solo a mezzo di modalità da remoto attraverso il supporto della telematica) a quella di religione e di culto, di iniziativa economica e così via, intaccando perfino quei diritti primari e secondari connessi allo ius sepulchri.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla compatibilità costituzionale di misure che hanno un così vasto impatto sulla vita di una moderna democrazia.
Basti pensare alla inevitabile concentrazione di potere (seppur in via emergenziale) sugli esecutivi, che in qualche caso può comportare clamorose occasioni al totalitarismo. È di questi giorni l’attribuzione ad Orban di “pieni poteri”, che pare una scelta decisamente nefasta, che culturalmente non ci può appartenere, né può essere considerata in alcun modo compatibile con le regole di diritto pubblico e costituzionale comuni ai paesi UE.

Prescindendo da questi ulteriori e certamente non secondari problemi sul piano istituzionale è in ogni caso evidente che i provvedimenti di emergenza che hanno condizionato la vita di oltre 3 miliardi di cittadini nel mondo, hanno dato vita ad un lock down senza precedenti su ogni fronte, sociale, amministrativo, giudiziario, con conseguenti evidenti riflessi sia sul piano economico che finanziario ed anche su quello dei rapporti interpersonali.
Ma quale atteggiamento dovrebbe connotare tali provvedimenti sia sul versante dell’Autorità che li adotta che della Comunità che li subisce, per non tralignare in inaccettabili dispostimi?

Ancora una volta, soccorre la lettura del mirabile testo dell’articolo 2 della Costituzione che ai diritti inviolabili affianca, a farne parte integrante, e direi un tutt’uno i “doveri inderogabili”.
L’art.2 prevede infatti che, oltre a riconoscere i diritti inviolabili: “(…) e richiede (la Repubblica n.d.r.) l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale”.
Ecco che così al “particolarismo” del primo comma si giustappone il principio “solidaristico”, che impone appunto l’adempimento in chiave solidale di quei doveri che in circostanze eccezionali possono anche comprimere le libertà fondamentali, ma se, e solo se siano volti a trasformare l’individuo, incidendo profondamente sul suo naturale egoismo.

Solo così, adempiendo ai propri doveri di solidarietà, politica, economica e sociale, l’individuo potrà trasformarsi in membro effettivo dell’intera comunità, partecipando direttamente alle sue sorti con spirito democratico.
Non si tratta ovviamente solo di quei doveri storici di difesa della patria e di contribuzione fiscale, ma di un complesso di “civismo solidale” che potremo evocare nell’esercizio di ogni nostra attività quotidiana, anche quella oggi ristretta entro le maglie dei provvedimenti emergenziali e che sentiamo di dover rispettare perché corrisponde al nostro più forte ed intimo “senso del dovere”, di rispetto del prossimo e dei suoi diritti.

Questo “dovere” prescinde da una imposizione e deve alimentarsi fondandosi sul senso di appartenenza ad una comunità nel suo insieme e per il suo bene comune.
Il complesso di questi doveri civici e repubblicani però a mio avviso presuppongono una indispensabile premessa.
Devono essere preceduti dal dovere e dall’esempio di chi ha la responsabilità della cosa pubblica, amministratori di enti locali, Regioni e Stato.
È da loro che si deve percepire in primis l’esempio dell’alto adempimento di quell’insieme di onori ed oneri che ne connota l’essere Autorità, rendendo percepibile dalla comunità che dai rappresentanti parta il primario assolvimento dei rispettivi doveri, con disciplina ed onore (art.54 Cost.).

Questa deve o dovrebbe essere la premessa indispensabile e come comunità si deve pretendere “onore” da chi riveste cariche pubbliche. Nel senso di assunzione di doveri di verità, di veridizione, di parlar franco, (la parresia della democrazia Periclea) sia nell’agorà che nell’ekklesia, e quindi l’esatto opposto della demagogia.

Ma dobbiamo pretendere anche “disciplina” nel senso che chi ha responsabilità pubbliche non dovrà limitarsi alla parola, a dire il vero, ma avrà il correlato dovere di accompagnare alle parole i fatti. Di modo che l’agire concreto sia fondato sia sul logos (la parola) che sulla conseguente azione supportata dal razionalismo delle migliori tecniche del “saper fare”.
Questa è la “qualità” dei doveri che dobbiamo pretendere dai nostri governanti, sia in situazioni ordinarie che, a maggior ragione, in situazioni eccezionali ed in uno stato di emergenza, in modo che il “senso del dovere” (di solidarietà) da etero imposto, si trasformi in patrimonio comune, in grado di offrire il giusto collante ad un tessuto sociale sempre più lacerato ed afflitto, che deve invece fondare sulla solidarietà ed i connessi doveri le premesse per la pacifica convivenza.

Su questa percezione alta del “senso del dovere” che si trae dall’art.2 Cost. si baserà la nostra rinascita, il nostro futuro.

E’ attraverso la solidarietà che potranno rifuggirsi le paure, si affronteranno al meglio le avversità con il coraggio di sapere che a fenomeni così pervasivi deve essere data una risposta con misure innovative e forse dotate di altrettanta magnitudine che in chiave solidaristica dovranno necessariamente coinvolgere non solo le istituzioni nazionali, ma anche tutte le organizzazioni internazionali e sovranazionali che ambiscono a perseguire effettivamente la pace e la giustizia fra i popoli, riconoscendosi nella basilare coppia valoriale mirabilmente colta nell’articolo 2 della Costituzione Italiana.

di Carlo Calvieri, su ORA LEGALE news:
https://www.oralegalenews.it/topics/nella-costituzione-idea-forte-o-valore-retorico/10071/2020/

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