Che sapere per non essere condannati

Che sapere per non essere condannati

di Leonardo Andriulo (Avvocato in Francavilla Fontana – ANP Legal Managing Partner)

Diffamazione aggravata sui social network art. 595 c. 3 c.p.

L’ipotesi di delitto di diffamazione aggravata, art. 595 c. 3 c.p, all’interno dei social network come Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e tante altre reti sociali è sempre più frequente. Tali strumenti informatici hanno indubbiamente modificato e facilitato radicalmente la comunicazione e l’interazione tra le persone ma, non è tutto rose e fiori. Infatti, detti strumenti non sono esenti da rischi di natura penale.

Scopo di questo articolo è di cercare di spiegare in parole semplici, quelli che sono i presupposti normativi perché il reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.), ed in particolare la diffamazione aggravata (ex art. 595 c. 3 c.p.) si realizzi e quelli che sono gli elementi che determinano la non consumazione dello stesso.

Verranno analizzate celermente, senza presunzione di esaustività e completezza, alcune delle sentenze che maggiormente rappresentano il fenomeno che quotidianamente, in maniera voluta o no, dilaga sul virtual web.

Analisi del reato di diffamazione – le affermazioni offensive

Cosa prevede il codice penale in materia di diffamazione?

Postare nella propria bacheca o in quella altrui i propri pensieri, una emoticon o una foto, sembrerebbe apparentemente l’esercizio di un proprio diritto.

Nello specifico si fa riferimento a quanto previsto anche dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Altri inquadrano detta attività anche con l’esercizio di un diritto di critica. Ma, quale è il punto limite nella manifestazione del proprio libero pensiero ed il reato di diffamazione aggravata secondo la giurisprudenza penale?

Detto in parole povere, il reato di diffamazione (art. 595 c. 1 c.p.) ricorre allorchè, consapevolmente, si offenda la reputazione altrui, comunicando con più persone. La pena prevista è con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Leggendo il successivo comma 3, sempre dell’art. 595 c.p., lo stesso sostanzialmente statuisce che il reato è aggravato se l’offesa viene arrecata tramite stampa o con altro mezzo di pubblicità. In tal caso la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Ebbene, al fine di inziare a tracciare i confini ed i limiti della possibilità di manifestazione del proprio pensiero, spieghiamo perchè offendere su internet, più precisamente all’interno di un social network porta al delitto più grave di cui all’art. 595 comma 3 – diffamazione aggravata.

La giurisprudenza di legittimità ha sentenziato, che “la comunicazione di contenuti diffamatori attraverso la bacheca di un utente, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone“.

Peranto, seppur un social network rappresenta in primis un modello di business, secondo quello che è l’orientamento della giurisprudenza penale di maggioranza, lo stesso è definito “un luogo aperto al pubblico”. Non una semplice “chat” privata tra due soggetti ma, come detto, ad uno spazio seppur virtuale aperto a tanti.

Detto ciò e senza voler appesantire la lettura, rimandando ad altri articoli l’approfondimento delle varie ipotesi in cui si realizza il reato, vi è più interesse a fornire pronta risposta alle ipotesi in cui il delitto di diffamazione aggravata non si realizza.

L’esimente per non essere condannati per diffamazione aggravata

Dalle premesse innanzi fatte, sembrerebbe che sui social network è più facile “cadere” nel reato di diffamazione, aggravata per quanto sopra descritto che, esercitare un proprio diritto esprimendo un proprio pensiero o esercitare un legittimo diritto di critica.

Fortunatamente non è proprio così! Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha fornito una sorta di vademecum al fine di verificare, volta per volta, se sussistano tutti i presupposti per giungere alla dichiarazione di esistenza del reato di diffamazione aggravata o decretarne la inesistenza.

Ebbene, il Giudice del palazzaccio, analizzando un caso di diffamazione a mezzo sito web si è premurato di “certosinamente stabilire” i bilanciamenti tra i diritti c.d. paraordinati, ovvero, il diritto alla reputazione e all’onore da un lato, e quello alla libera manifestazione del pensiero dall’altro.

Pertanto il Giudice penale al cui vaglio sono rimessi i fatti dovrà di volta in volta verificare la sussistenza di tre requisiti tra loro concorrenti per stabilire se il reato è stato commesso o no!

1) interesse pubblico alla diffusione della notizia o opinione;
2) la verità putativa dei fatti narrati;
3) la continenza delle espressioni usate nello scritto.

È bene precisare che la loro concorrente presenza esclude la lesione della reputazione; di contro, l’assenza anche di uno solo di essi ne integra gli estremi.

La sentenza a cui si fa riferimento è la numero 27592 del 29 Ottobre 2019. Diventato punto di riferimento per gli operatori di diritto. In particolare la Cassazione ha, per quanto chiarito che per quanto concerne la verità putativa dei fatti narrati che “l’esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione, sussiste solo a condizione che:

a) l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti;
b) l’autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite;
c) l’autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati;
d) l’autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi“.

Non è facile, quindi, a priori determinare quanto nei fatti denunciato.
Le parti processuali (imputato/parte offesa) andranno sentite (tecnicamente si dice escusse) ambedue e solo a seguito di ciò sarà possibile stabilire se il reato è stato consumato o meno. Tuttavia è bene sapere come comportarsi quando si lasciano dei commenti.

Si conclude sostenendo che sebbene gli strumenti tecnologici hanno dato e danno quotidianamente ampio spazio alla libertà di accesso all’informazione e alla libertà di opinione poco hanno fatto in termini diffusione del corretto uso degli stessi. Si spera che quanto contenuto in questo articolo sia d’ausilio a quanti sono interessati dalla materia e ad un uso più consapevole dei social network.

Credits: Thomas Ulrich da Pixabay

Di Leonardo Andriulo, su Ora Legale News

#TOPICS: ultimi articoli

Avvocati, cosa… come…?

Massimo Corrado Di Florio
Autentici depositari di una fede di libertà

Rilevanza strategica

Andrea Buti
Inquadrare il problema, individuare le opzioni, immaginare gli scenari

Trasformazione etica

Tania Rizzo
L’Avvocatura è l’ossatura dello stato di diritto

Per prima cosa, uccidiamo tutti gli avvocati

Aldo Luchi
Le battaglie per i diritti di tutti e non per il privilegio di pochi

Lo sguardo laico

Nicola Cirillo
Una funzione propulsiva del progresso e dello sviluppo sociale

Prospettiva ribaltata

Anna Losurdo
Abbiamo, non da oggi, un problema reputazionale

Dieci ragazzi per noi

Ileana Alesso
Il linguaggio del legame sociale è un linguaggio “speciale” che deve essere “normale

Sentimenti e regole

Antonio Pascucci
Le regole sono il fondamento di ogni comunità strutturata, necessarie per garantire un equilibrio tra ordine e libertà

Un fiocco di tanti colori

Paola Furini
Ai ragazzi e alle ragazze è stata garantita la possibilità di partecipare alla vita pubblica

Archivio Magazine

Indice

Rubriche: ultimi articoli

Il DNA, Persefone e gli eterni cambiamenti.

Pubblicato in

Parafrasando alcune riflessioni di qualcuno, anche il DNA invecchia .…

Nuove regole per i consulenti psico forensi

Pubblicato in |

Alessandra Capuano, Giovanna Fava, Ida Grimaldi, Andrea Mazzeo, Elvira Reale
Il malcelato tentativo di negazione della violenza domestica e di genere che si vuole mantenere fuori dai Tribunali civili e dalle cause di affidamento dei minori

Mobbing famigliare o genitoriale?

Pubblicato in |

Andrea Mazzeo
Le condotte conflittuali o di sopraffazione tra i coniugi non sono equiparabili al mobbing nel mondo del lavoro

Stato interessante in stato di diritto

Pubblicato in |

Anna Frasca
Esiste una correlazione inversa tra il lavoro domestico e il desiderio di avere figli

Diritto alla conoscenza

Pubblicato in |||

Paola Regina
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato
nozioni autonome di diritto e di legge

Trasparenza legislativa nella UE

Pubblicato in |||

Emilio De Capitani
Elementi fondanti per il diritto all’auto determinazione di ogni individuo e per il funzionamento di una società democratica

Responsabilità del linguaggio

Pubblicato in |||

Roberta De Monticelli
L’idea di trasparenza è il luogo dove la logica si salda con l’etica

Diritto di capire

Pubblicato in |||

Stefania Cavagnoli
L’importanza del diritto e della sua comunicazione come strumento di relazione e di garanzia

Distrofia sintattica

Pubblicato in |||

Massimo Corrado Di Florio
Le parole non devono essere ingannatrici

Better law making

Pubblicato in |||

Trasparenza delle leggi e strumenti di democrazia partecipativa in Italia e in Europa
Ileana Alesso
Se un linguaggio che non è possibile capire e parlare è un linguaggio che rende muti, ferisce le persone e la comunità, occorre la bussola di una lingua comune per l’orizzonte disegnato dalla Costituzione

Ifigenia

Pubblicato in

Povera, si direbbe.Che già ad essere figlia di Agamennone e…

Sospensione feriale: si/no

Pubblicato in ||||

Giovanna Fava
Le richieste di provvedimenti in materia di famiglia sono tutte urgenti