Dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto dei lavori
di Vito Vannucci (Avvocato in Livorno)
1970: in Italia vede la luce lo Statuto dei lavoratori.
Si tratta di un testo normativo che, per così dire, certifica ed ufficializza come, all’epoca, il diritto del lavoro, nel nostro ordinamento, fosse declinato unicamente come “diritto del lavoro subordinato” e come il “lavoratore” fosse solo e soltanto il “lavoratore dipendente”.
2017: il Parlamento emana la l. 81/17 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”) e la normativa del c.d. “equo compenso” (contenuta nell’art. 13 bis della l.n. 247/12 e nell’art. 19-quaterdecies della l.n. 172/2017).
A distanza di 47 anni dallo “Statuto”, e per la prima volta, sembra, quindi, prendere forma e, per così dire, oggettivarsi nei due testi normativi testé ricordati, una concezione più ampia del lavoro (e del diritto del lavoro), destinata a ricomprendere anche il lavoro autonomo (ma solo quello “non imprenditoriale”, come recita il titolo della l. n. 81/17) in tutte le sue variegate sfumature.
È un ampliamento forse improvviso ed inaspettato ma non casuale, frutto di un mutamento di prospettiva sia sotto il profilo sociale che sotto quello culturale. Ma, soprattutto, è un ampliamento che trova solide basi costituzionali.
Per comprendere tale affermazione è necessario un brevissimo riepilogo delle principali novità introdotte dai due testi normativi del 2017. La legge n. 81/17, quindi, in primis. Il campo di applicazione è esteso a tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del Codice Civile, con esplicita esclusione del lavoro imprenditoriale.
Evidente è la particolare valenza, anche politica, di tale espressa esclusione. Il legislatore, dopo anni di tentativi di assimilazione del lavoro professionale all’impresa, sembra, invece, voler segnare una netta linea di demarcazione tra tali due ambiti.
Ciò, del resto, in linea con quanto previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che disciplina il lavoro professionale insieme al diritto al lavoro (art. 15) regolando, invece, l’attività imprenditoriale in altra e diversa norma (art. 16).
Ricordiamo, poi, per il suo particolare rilievo anche sotto il profilo socio-economico, la disposizione (art.3) che sanziona con l’inefficacia e con il diritto al risarcimento del danno l’inserimento nel contratto tra committente e lavoratore autonomo, di una serie di clausole considerate “abusive” (quale, ad esempio, quella che preveda termini di pagamento superiori a 60 giorni).
Risulta, qui, evidente la volontà del legislatore di eliminare/ridurre le asimmetrie di potere che caratterizzano determinati rapporti nei quali il professionista/lavoratore autonomo riveste, di fatto, la qualifica di “contraente debole” nei confronti di “committenti forti” (si pensi alle convenzioni degli avvocati e/o di altri professionisti con le compagnie di Assicurazione).
Tale volontà si manifesta in modo ancor più significativo e con maggior impatto sui rapporti tra professionista e committente, con la c.d. normativa sull’“equo compenso” (art.13 bis l. n.247/12 ed art.19 quaterdecies l. n.172/17). La normativa prevede, per i rapporti tra professionisti e i c.d. “clienti forti” (identificati dalla legge nelle banche, assicurazioni, grandi imprese e, seppur con alcune limitazioni, anche nella Pubblica Amministrazione) una disciplina speciale così sintetizzabile (in estrema sintesi): diritto ad un compenso equo da intendersi come quello quantomeno “conforme ai parametri ministeriali”; nullità delle clausole poste in violazione di tale diritto con conseguente rideterminazione giudiziale del compenso in conformità (quantomeno) ai parametri ministeriali.
Il contenuto delle normative del 2017, seppur sopra descritto con sintesi estrema, rende evidente che, a quasi 50 anni dallo Statuto dei lavoratori “ci troviamo probabilmente di fronte ad una vera e propria svolta culturale nell’approccio del legislatore ai temi del trattamento giuridico delle attività di lavoro autonomo e delle attività professionali” (così G. Colavitti, “Fondata sui lavoro” in “Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti n. 1/2018 ).
Infatti la politica (e, dunque, il legislatore) dopo anni di provvedimenti ispirati unicamente da una logica mercatista di promozione della concorrenza senza limiti e della conseguente equiparazione tra professione ed impresa, sembrano improvvisamente aver riscoperto il valore positivo del lavoro autonomo non imprenditoriale riconducendo lo stesso nell’alveo lavoristico, con contestuale riconoscimento della necessità della sua protezione nei confronti di rapporti contrattuali squilibrati a vantaggio di “clienti forti”.
“Insomma, il legislatore sembra finalmente accorgersi che è lavoratore non solo l’operaio, ma anche il professionista” (così G. Colavitti, op. cit.).
Ma quello che, a parere di chi scrive, più rileva è che questo riscoperta del lavoro autonomo – professionale non può essere considerata un’estemporanea deviazione di percorso del legislatore, ma deve, al contrario, essere considerata come inspirata e, anzi, necessitata dal rispetto del quadro costituzionale vigente.
Insomma, e per usare le parole di TAR Calabria, “Le ricordate disposizioni … lasciano emergere come nell’ordinamento vi sia un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l’art. 35 Cost. tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, mentre il successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro”.
A 50 anni dall’emanazione della legge n.300/70, sembrano, quindi, forse ormai maturi i tempi per passare da uno “statuto dei lavoratori” ad uno “Statuto dei lavori” o, quantomeno, per affiancare al primo, con pari dignità, uno statuto organico del lavoro autonomo che contenga una disciplina quadro destinata a regolare gli aspetti comuni (alcuni dei quali già regolati dalla l. n.81/17 e dall’equo compenso”) alla variegate e diversificate forme del lavoro autonomo.
Image credit: Pivi, 2017 https://4.bp.blogspot.com
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