I percorsi di recupero (art. 165 c.p.)

I percorsi di recupero (art. 165 c.p.)

L’esperienza dell’associazione NessunDorma APS ambisce a diventare modello di riferimento

di Lucio Barbato (Avvocato in Nola – Comitato tecnico scientifico di NessunDorma APS)

La diffusione del fenomeno della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore del 2019 ad approntare una serie di “congegni” normativi, operanti – come vedremo – su piani, talvolta, completamente diversi e, per certi aspetti, decisamente innovativi.

Se, da un lato, infatti, la previsione di “nuove” figure di reato ed il “consueto” inasprimento di pene per condotte di reato già esistenti unitamente all’introduzione di nuove circostanze aggravanti finiscono per accentuare il carattere puramente “retributivo” del nostro diritto penale, dall’altro, l’ideazione di un meccanismo – quello, appunto, introdotto al comma 5 dell’art. 165 codice penale – che subordina obbligatoriamente il beneficio della sospensione condizionale della pena al condannato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, pur costituendo, oggettivamente, sul piano strettamente giuridico una ulteriore restrizione (recte: un restringimento della facoltà di concedere un beneficio), costituisce una autentica e preziosa (nel senso che in seguito espliciteremo) novità con effetti considerevoli sia sul piano giuridico che, più in generale, giudiziario.

Procediamo con ordine nel valutare il grado di “innovatività” della disposizione introdotta al 5 comma dell’art. 165 c.p.

Sul piano strettamente giuridico appare evidente che la novità è rappresentata dal fatto che, pur trattandosi di un “facere” (come recita la stessa rubrica) in capo al “condannato”, diversa è la natura dell’obbligo e diversa è la finalità.

Non sfuggirà al lettore che gli obblighi tradizionali previsti dall’art. 165 sono volti a “favorire” la persona offesa ed hanno una finalità essenzialmente, se non esclusivamente, “riparativa” (obbligo di restituzioni, di risarcimento, di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato).

Il “facere” previsto dal comma 5, invece, opera direttamente sulla persona del condannato, imponendogli la partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Pare evidente, dunque, che il legislatore abbia voluto sottolineare la “diversità” dei reati (di violenza di genere e domestica, appunto) rispetto agli altri, cogliendone una diversa natura o, se si vuole, una diversa genesi ed evoluzione, ritenendo non più sufficiente la pur attenta prognosi favorevole del Giudice rispetto al comportamento futuro del condannato.

In tali casi, come visto, solo l’assolvimento dell’ulteriore obbligo di partecipazione ai percorsi di recupero consentirà di ritenere che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Lavoro, quindi, sulla persona del condannato, sulla sua psiche, sulle sue convinzioni e credenze, sulle sue sovrastrutture come accadeva finora solo nel corso dell’espiazione della pena in funzione di eventuali benefici penitenziari.
La novità sul piano giudiziario è data dalla inclusione nel processo decisionale di merito (ovvero in parte di esso, quello relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) di altre figure professionali che dovranno supportare o confutare la scelta del Giudice nella sua valutazione prognostica.

A ben vedere, quindi, gli enti o associazioni sono chiamati a svolgere un compito estremamente delicato, atteso il pericolo, nei reati in questione, derivante dall’eventuale reiterazione delle condotte.

Nel presentare il programma portato avanti dall’associazione “NessunDorma APS”, che, si occupa, tra l’altro, dei percorsi di recupero per condannati, è opportuno precisare che il legislatore del 2019 non ha avuto cura (o, forse, ha deliberatamente scelto) di precisare modalità, termini e contenuti dei predetti percorsi.
Di qui l’esigenza, una volta chiarito l’ubi consistam, di tracciare linee guida che consentano di rendere efficace l’illuminata (ma – si ripete – non illuminante) disposizione in esame e, soprattutto, di offrire al Giudice informazioni ed elementi utili ai fini della sua valutazione.

Il Comitato tecnico-scientifico di “NessunDorma APS”, pertanto, ha redatto il protocollo tenendo presenti tre obiettivi di base:

  1. raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sulla persona da assistere e sui fatti oggetto d’imputazione;
  2. valutare il percorso nella sua progressione evolutiva;
  3. variegare punti di osservazione e prospettive in ragione di specifiche competenze.

Sulla scorta degli indicati obiettivi di base, dunque, si è ritenuto:

  • a) Di coinvolgere ben otto diverse figure professionali.
    Segnatamente: avvocato, criminologo, grafologo, esperto di comunicazione non verbale, psicodiagnosta, psicotraumatologo, psichiatra forense, sociologo;
  • b) Di far effettuare a ciascuna figura professionale – a distanza di tempo – almeno due colloqui in modo da poter apprezzare sensibili progressi o perduranti resistenze nel comportamento del “recuperando”;
  • c) Dopo la stesura di un programma “personalizzato” (in assenza di puntuali indicazioni contenute nella sentenza di condanna, redatto sulla base delle condotte descritte e/o accertate nei provvedimenti giudiziari adottati), a metà percorso e prima della somministrazione di specifici test (utili all’individuazione di eventuali “patologie” concorrenti), di procedere alla redazione di una relazione intermedia che consenta, eventualmente, di ri-calibrare gli interventi sulla scorta dei dati nel frattempo emersi.

All’esito del percorso “multidisciplinare”, infine, si è ritenuto di compendiare le singole relazioni provenienti dai diversi operatori in una relazione di sintesi e finale che tenga precipuamente conto:

  1. Dell’accettazione della responsabilità delle proprie condotte da parte del recuperando;
  2. Della comprensione del disvalore, sul piano personale, etico e sociale, delle condotte poste in essere;
  3. Della “consapevolizzazione” delle conseguenze dannose, per sé e per le vittime dirette e indirette, dei propri agiti;
  4. Della individuazione dei fattori, psicologici, culturali e sociali, che hanno determinato le condotte e del riconoscimento da parte del recuperando di detti meccanismi;
  5. Della possibilità di azioni “distensive” nei confronti delle vittime.

La valutazione positiva dei primi tre parametri è indicativa dell’esistenza delle risorse necessarie (e della concreta, personale attivazione di esse) alla revisione critica, essenziale ai fini della prognosi favorevole riservata al Giudice.

Image credit: Merlin Lightpainting da Pixabay

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