la liquidazione controllata

La liquidazione controllata

di Francesco Angeli (Commercialista in Terni)

Trascorsi ormai oltre sette mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice della Crisi di Impresa appare giunto il momento di prestare la dovuta attenzione, oltre che alla procedura di allerta, anche alle altre procedure minori, come la procedura di liquidazione controllata, che trova la sua collocazione nel titolo V capo IX del Codice.

La procedura di liquidazione controllata non è una mera trasposizione della procedura di liquidazione dei beni regolamentata dalla L. 3/2012, ma è una procedura autonoma che, pur assumendo i connotati dell’analoga procedura, ha in essa rilevanti novità che sono frutto delle “buone prassi” elaborate dai Tribunali.
Le novità di maggior rilievo si sostanziano, prevalentemente, nella sospensione dei contratti pendenti, nell’accertamento del passivo, nella liquidazione dell’attivo e nel procedimento di chiusura della procedura.

La procedura interessa tutti i debitori sovraindebitati che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale e, legittimati a chiederla, sono il debitore, il creditore e il Pubblico Ministero. In tale ultimo caso, solo a condizione che il debitore rivesta la qualifica di imprenditore e si trovi in stato di insolvenza.
Analogamente a quanto previsto dalla L. 3/2012, si accede alla procedura di liquidazione controllata anche a seguito di risoluzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di risoluzione del concordato minore.

La procedura di liquidazione controllata è aperta con sentenza del Tribunale, previa presentazione di ricorso, che può essere sottoscritto in proprio dal debitore, senza l’obbligo della difesa legale, essendo sufficiente l’assistenza dell’OCC.
Diversamente, se il ricorso è presentato dal creditore, nel silenzio della norma ed in ottemperanza ai principi del codice di rito, la difesa legale diviene obbligatoria.

Fulcro del procedimento, in ogni sua fase, è l’OCC, che viene nominato liquidatore con la sentenza di apertura della procedura.
Con la stessa sentenza viene nominato anche il Giudice davanti al quale si svolgerà tutta la procedura.
La sentenza con la quale viene aperta la procedura decreta la sospensione dei contratti pendenti nei quali può subentrare il liquidatore, sentito il debitore e senza l’autorizzazione del Giudice, e dispone l’interruzione dei processi pendenti che possono essere proseguiti dal liquidatore solo su specifica autorizzazione del Giudice.

I creditori possono partecipare al concorso mediante una domanda che va proposta nel termine perentorio di 60 giorni, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori 30 giorni.
Rimane ancora priva di regolamentazione la possibilità della partecipazione al concorso dei creditori tardivi per causa a loro non imputabile, e sul punto, si ritiene che sia applicabile la disposizione normativa prevista nella procedura di liquidazione giudiziale.

L’accertamento del passivo si svolge davanti al liquidatore ed il Giudice sarà coinvolto solo per dirimere contestazioni sui crediti, ricalcando così quanto previsto nella corrispondente procedura della L. 3/2012.

La liquidazione dei beni e affidata al liquidatore, che redigerà un programma di liquidazione entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata.
A differenza delle previsioni della L. 3/2012, il liquidatore potrà esperire sia l’azione risarcitoria nei confronti dell’organo amministrativo e di controllo, quando il debitore è una società di capitali, che l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cc, con l’accorgimento che, l’autorizzazione alle azioni, potrà essere rilasciata dal Giudice solo se viene debitamente dimostra l’utilità, effettiva, per i creditori dell’esito positivo delle azioni stesse.

In capo al liquidatore sono stati posti degli obblighi informativi che si concretizzano nella redazione di relazioni semestrali. La vendita dei beni viene attuata mediante l’applicazione di quanto previsto nella liquidazione giudiziale.

Seguendo le migliori prassi adottate dai Tribunali, il Codice ha regolamentato anche il procedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata, procedimento completamente assente nella corrispondente procedura della L. 3/2012.
Il procedimento di chiusura è inizialmente demandato al liquidatore, il quale redige il conto della gestione, che sarà approvato dal giudice, e, successivamente, il progetto di riparto, che sarà formato secondo le risultanze dello stato passivo.
La procedura si chiude con decreto del Giudice, emesso a seguito dell’istanza con la quale il liquidatore darà anche la prova dell’avvenuto pagamento dei creditori.
L’ultimo atto che decreta la cessazione della procedura è l’autorizzazione al pagamento del compenso del liquidatore che è stato liquidato dal Giudice a seguito dell’approvazione del conto della gestione.

La liquidazione controllata, così come regolamentata dal Codice, ha risolto i problemi procedurali esistenti nella liquidazione dei beni della L. 3/2012, permettendo, quindi, sia una più celere liquidazione dell’attivo del debitore, che potrà accedere all’esdebitazione, e sia un miglior soddisfacimento dei creditori, quantomeno in termini di tempo.

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