Motociclisti della polizia locale equipaggiati con D.P.I.

Motociclisti equipaggiati con D.P.I.

di Gabriele Giliberto (Istruttore di Polizia Locale in Bari)

La responsabilità del comandante per le violazioni in materia di DPI dei suoi sottoposti.

Commento a Cassazione Penale, Sez. 3, 23 settembre 2021, n. 35218 – Omessa adozione dei dispositivi di protezione individuali per i motociclisti della polizia locale: condannato il comandante in qualità di datore di lavoro

La vicenda parte dal comando di Polizia Locale del comune di Finale Ligure.

Il comandante dirigente del corpo, E.M., veniva condannato dal Tribunale di Savona alle pene di legge per il reato di cui all’art. 18, comma 1, Lett. d), e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione agli art. 74, 75, 77, comma 1, lett. a), 79, comma 1 e allegato VIII dello stesso decreto, per aver egli omesso di dotare gli operatori del corpo di Polizia Locale che prestavano servizio esterno a bordo di motocicli di “grossa cilindrata” dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Avverso tale sentenza, il comandante proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, affidando la stessa ad otto differenti motivi di ricorso.
In particolare, con riferimento al disposto di cui all’art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008, evidenziava che il datore di lavoro, con l’ausilio di professionisti specializzati, ha l’onere di analizzare e valutare i rischi e di adeguare le scelte in merito all’adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Partendo da tale presupposto e rifacendosi all’ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria, riteneva il ricorrente doversi distinguere tra il servizio specialistico e il servizio ordinario in moto.

Proseguiva affermando che il vestiario, gli accessori e ogni altro equipaggiamento non possono in alcun modo essere considerati dispositivi di protezione individuale e che i conducenti di moto pesanti sono tenuti ad indossare il casco integrale, mentre quelli di moto leggere il casco aperto.
Il ricorrente contestava in modo specifico la qualificazione del vestiario come DPI, poiché tale può essere considerato solo quello progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute e sicurezza.

Aggiungeva che, secondo il Documento di Valutazione dei Rischi, il rischio per il motociclista, chiamato ad effettuare i servizi di controllo estivi, è decisamente basso, in considerazione delle tratte da coprire, di massimo cinque chilometri, e della ridotta velocità consentita nel centro abitato, da 30 a 50 km/h, e che, viceversa l’uso della “combinazione da motociclista” è controindicato per problemi termici ed ergonomici.

Sosteneva, infine, di non essere in alcun modo incorso nella violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 81 del 2008 poiché l’art. 7 dell’Ordinamento della Polizia locale escludeva che il vestiario e gli accessori potessero essere considerati DPI e che la certificazione di resistenza richiesta per le protezioni non fosse idonea a configurare un capo di abbigliamento come DPI.

Con altro motivo di ricorso, E.M. lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 74, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008, in virtù del quale non costituiscono DPI le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Sosteneva a tal proposito il comandante che il servizio specialistico è solo quello relativo alle scorte, ai pattugliamenti a largo raggio e al collegamento, con percorrenza di tratti a scorrimento veloce e rilevanti chilometraggi, durante tutto l’arco dell’anno, servizio che risulta essere estremamente differente rispetto al “servizio estivo motomontato” che invece è da qualificarsi come ordinario e che, ripetendo, incontrerebbe problematiche termiche ed ergonomiche.

Riteneva, dunque del tutto errato il ragionamento adottato dal Tribunale ordinario, evidenziando che il criterio di scelta discretivo, sulla base del DVR non poteva essere costituito dal mezzo impiegato, bensì dal servizio espletato, sicché, quale che fosse il veicolo usato, non era prescritto alcun equipaggiamento aggiuntivo rispetto al casco.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non poter condividere le motivazione addotte dal ricorrente, confermando l’impugnata sentenza, sebbene con rideterminazione della pena.

Gli Ermellini, infatti, hanno espressamente ritenuto la responsabilità dell’imputato, il quale, nella sua qualità di datore di lavoro ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, non ha fornito i DPI ai dipendenti impegnati nel servizio di motociclisti nel periodo estivo per i controlli all’interno del Comune.

Invero, a differenza di quanto prospettato dalla difesa del Comandante, il completo che deve indossare il motociclista in servizio alla polizia è un DPI e, in quanto tale, deve presentare le caratteristiche necessarie a garantire la protezione contro i rischi minaccianti la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Invero, è lo stesso art. 74 d.lgs. n. 81 del 2008 che definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, mentre non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (lett. a) e le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (lett. c).
È pacifico, dunque, affermare che l’equipaggiamento specifico previsto per i lavoratori a bordo di motocicli, al fine di tutelarne la sicurezza e la salute, sia da considerarsi DPI.

È sicuramente prevista una deroga a tale regola per le forze dell’ordine, ma non nel caso di specie (così come vorrebbe sostenere il comandante) bensì solo per le uniformi e per gli strumenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine pubblico (da intendersi quindi le tute imbottite o dotate di giubbotti antiproiettili e gli accessori per fronteggiare disordini di piazza o per effettuare operazioni specifiche).
È il successivo art. 76 a stabilire poi i requisiti dei DPI, fissando, innanzi tutto, la conformità alle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/425.

I primi due commi dell’art. 77 prevedono, infine, che spetta al datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individuare le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati ai rischi predetti, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, valutare inoltre le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato per scegliere quelli più opportuni e individuare le condizioni d’uso di un DPI, secondo l’entità del rischio, la frequenza dell’esposizione, le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, le prestazioni.

A tali fini il datore di lavoro si basa sul DVR predisposto da apposito professionista.

Nello specifico, il DVR compilato dal professionista per il corpo di polizia locale del comune di Finale Ligure aveva implicitamente ritenuto inutile prevedere che i motociclisti adottassero ulteriori DPI, poiché, in ragione dei piccoli spostamenti e della velocità tenuta nei tratti urbani, sarebbe stato sufficiente “il rispetto del Codice della Strada” per mantenere “ragionevolmente” il rischio “sotto controllo”.
Tale DVR, però, si poneva in aperto contrasto con le prescrizioni dell’Ordinamento della Polizia Locale della Regione Liguria, che, all’art. 4, comma 2, lett. a) prevede l’uso dell’uniforme di servizio dei motociclisti, invernale ed estiva, per i motociclisti, per le pattuglie automontate e per la conduzione di veicoli di grossa cilindrata, con esclusione di scooter e ciclomotori, e che, all’art. 7, comma 4, prevede l’uso del casco integrale, anche con la mentoniera apribile, per la conduzione dei motocicli pesanti, e del casco aperto per i motocicli leggeri.

Questo contrasto è ovviamente emerso nell’iter logico seguito dal Tribunale, il quale non ha mancato di osservare che l’Ordinamento della Polizia locale prevedeva espressamente l’uso del “completo per motociclista”, anche nel periodo estivo, per le moto di grossa cilindrata, così circoscrivendo la responsabilità dell’imputato solo a queste ipotesi.

Ha osservato il primo Giudice che l’Ordinamento della Polizia locale aveva specificamente individuato le attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore motociclista allo scopo di proteggerlo contro il rischio di caduta (insito nell’uso di un veicolo a due ruote), individuando dei complementi destinati allo scopo, come le protezioni rigide di cui doveva essere dotato il completo sia estivo che invernale, nel rispetto della normativa europea.

Essendo prevalente l’indicazione contenuta nella normativa regionale, ha interpretato il DVR nel senso che la previsione dell’esenzione dall’uso del completo del motociclista valeva solo per gli scooter e le moto di cilindrata inferiore.

Il Giudice ha, dunque, motivatamente disatteso la tesi difensiva secondo la quale la normativa tecnica non si applica ai poliziotti della Polizia Municipale, perché ha sostenuto che i motociclisti professionisti (o professionali) sono tutti coloro che usano la moto per lavoro.

Pertanto, se l’Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria, che riproduce le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza nel settore della polizia locale, prescrive i DPI per gli utilizzatori delle moto di grossa cilindrata, l’Amministrazione è tenuta a fornirli.

In definitiva, corretta è la decisione sull’accertamento di responsabilità dell’imputato per la violazione delle norme sulla sicurezza lavoro, che non può essere esclusa solo perché i vigili in questione facevano servizio in un’amena località di mare in piena estate, viaggiando a 30 Km all’ora in pieno centro abitato.
Del tutto disattese restano, dunque, le motivazioni addotte dal Comandante, secondo il quale i servizi di scorta o di pattugliamento a largo raggio su strade a scorrimento veloce non sono equiparabili alle “passeggiate” per tenere d’occhio il centro di un luogo di vacanza o il lungomare, nel corso delle quali, per lo meno a detta della difesa, l’abbigliamento richiesto potrebbe addirittura essere controindicato per problemi termici ed ergonomici.

La sentenza in esame completa il quadro della responsabilità del Comandante-datore di lavoro, il quale è titolare di una posizione di garanzia e deve esigere, tramite costanti controlli, l’impiego da parte dei suoi dipendenti dei presidi antinfortunistici (Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18327/2019, 11.01.2019) nonché fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, pur quando vi sia un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto è lo stesso art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 a porre espressamente a carico del Datore di Lavoro tale obbligo (Cassazione Penale Sentenza n.18296/2014).
Aggiunge a tale quadro un ulteriore tassello.
Non saranno il tipo di lavoro svolto (pattugliamento, stazionamento, brevi o lunghe percorrenze) o le condizioni metereologiche a determinare la tipologia e l’obbligo dei DPI, ma sarà la tipologia del veicolo utilizzato a determinare l’obbligatorietà dei DPI previsti.

Image credit: Florian Kurz da Pixabay

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