Per le mance nulla cambia
di Diego Di Tondo (Cultore della materia diritto privato – Dipartimento di Scienze Politiche UniBari “Aldo Moro”)
Un commento a Cass. 26510 del 30 9 2021
Introduzione
Storicamente in Italia, quando pensiamo alla mancia “erogata” al dipendente di un qualsiasi pubblico esercizio, differentemente di quanto avviene in altri Paesi ed in particolare negli Stati Uniti in cui ad essere “pagato” è il servizio che il dipendente ha offerto, pensiamo ad una somma di danaro liberamente elargita a seguito di un servizio ricevuto.
Chiederla o riceverla, non rappresenta alcuna violazione, in nessun caso ed è sempre stata considerata dalla giurisprudenza, un’obbligazione naturale ai sensi dell’articolo 2034 del codice civile che riporta testualmente:
“Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.
Tale certezza, negli ultimi giorni sembrava vacillare, in seguito ad una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che stabiliva che la tassazione delle mance al pari di qualsiasi altra somma ricevuta e derivante da un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte è stata impegnata in una querelle con il capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda.
Ad avviso del fisco le generose mance dei vacanzieri avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84 mila euro in un solo anno.
Denaro, elargito in cambio della cortese accoglienza, che l’Agenzia delle Entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato.
Contro l’accusa di evasione il contribuente si era rivolto ai giudici, sottolineando che l’Amministrazione non poteva contare su nessuna norma a sostegno della sua tesi.
La Commisione tributaria regionale si era trovata d’accordo con il lavoratore.
Secondo i giudici tributari, Tuir alla mano, le regalie non potevano essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente (https://www.ilsole24ore.com/art/cassazione-si-tasse-mance-sono-redditi-lavoro-AEfo5em?refresh_ce=1).
Sempre nel medesimo articolo de Il sole 24 ore, nel sommario è riportata la seguente dicitura: “Il dipendente conta su una donazione che arriva grazie al rapporto di lavoro subordinato. Il concetto di mancia comprende anche le regalie di terzi”.
Il riferimento alla donazione, disciplinata dall’art. 769 del codice civile che la qualifica come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Si qualifica quindi come un tipico atto di liberalità caratterizzato da due elementi essenziali:
- lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona, ossia il donante;
- l’arricchimento di colui che riceve la donazione, il donatario, cui corrisponde l’impoverimento del donante (www.brocardi.it).
Tale riferimento alla donazione ingenera il lettore in confusione ma in realtà il più corretto riferimento, sempre nell’alveo dell’art. 2034 del codice civile, è quello alla liberalità d’uso.
Si definisce tale, quel negozio che pur avendo una causa identica alle vere e proprie donazioni, è posto in essere non già quale libera manifestazione del donante, bensì quale consapevole adeguamento del disponente agli usi e ai costumi sociali di un certo periodo e un determinato luogo.
Pur configurandosi, in sostanza, un’attribuzione patrimoniale gratuita, nelle liberalità d’uso viene a mancare l’animus donandi, ovverosia l’elemento soggettivo tipico della donazione, poiché la liberalità viene effettuata, appunto, in ragione degli usi, delle condizioni e degli apprezzamenti sopraindicati ed è quindi vincolata. Per tale motivo, ai sensi dell’articolo 770 del codice civile, le liberalità d’uso non costituiscono donazione (www.studiocataldi.it).
Vediamo quindi cosa è cambiato in seguito alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile del 29 settembre 2021.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile N. 26510 del 30/09/2021
Il nesso di derivazione delle somme che derivano dal rapporto di lavoro ne giustifica, nell’attuale contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni e/o deroghe espressamente previsto così come stabilito dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile N. 26510 del 30 settembre 2021.
Pertanto, bisognerà uniformarsi al principio di diritto secondo il quale “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del DPR n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.
Premesso che la Commissione tributaria regionale ha considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendole non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008, stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, primo e secondo comma, del DPR n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. cod. proc. civ.; in particolare si deduce che le somme oggetto della tassazione in questione sono state comunque percepite dal contribuente in relazione al rapporto di lavoro, per cui rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente introdotta con la riforma del d. lgs. n. 314 del 1997, in sostituzione del precedente art. 48 del TUIR, che sottolinea la natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro.
Basterebbe soffermarsi alla lettura dell’attuale art. 51, primo comma, del TUIR nel testo post-riforma del 2004 che espressamente prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere” “a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Risulta quindi marcata la differenza rispetto all’originaria previsione di cui all’art. 48 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, che definiva il reddito da lavoro dipendente come “costituito da tutti i componenti in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro” poi trasfuso nell’art. 48 TUIR nel suo testo originario secondo cui “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali”.
Si prevede inoltre, nell’attuale art. 51 secondo comma, lett. i), che non concorrono a formare il reddito le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Capitolo differente ma derivato meriterebbe la determinazione dei redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi di tutte le somme percepite direttamente o indirettamente nel periodo d’imposta.
Il quadro normativo ricostruito precedentemente, evidenzia l’unica nozione di reddito da lavoro dipendente sia ai fini fiscali che contributivi e pertanto la Corte Suprema di Cassazione ha condiviso il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, motivo per il quale l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve anche se non direttamente dal datore di lavoro, permettendo d’altronde al lavoratore in base alla sua esperienza di affidarsi alla quasi certezza di tale ulteriore introito.
Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria può insinuarsi inoltre in una ulteriore e precedente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione resa nella fattispecie riguardante le mance dei croupiers cui prima si accennava, che prevedeva fra l’altro l’inclusione parziale delle mance nella base del reddito rilevante soprattutto in considerazione della disposizione contrattuale che attribuisce ad un organismo interno della casa da gioco il compito di ripartire le mance stesse.
Nel caso di specie la Suprema Corte affermò che rientrano nella nozione di retribuzione non solo ciò che è strettamente correlato al rapporto sinallagmatico “ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro”. Per i croupiers è inoltre prevista una deduzione agevolativa forfettaria del 25%.
Conclusioni
Cosa è cambiato in seguito alla pubblicazione di questa sentenza?
La tassazione di un importo erogato da un avventore a titolo di mancia al dipendente di una struttura aperta al pubblico, cambia la qualificazione di tale negozio giuridico?
Continuiamo a trovarci di fronte ad una obbligazione naturale regolamentata dall’articolo 2034 del codice civile?
È corretto il riferimento de Il sole 24 ore all’istituto della donazione disciplinato dall’articolo 769 del codice civile?
Dovremo riferirci ad un ulteriore negozio giuridico per la sola pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che prevede la tassazione di tali somme al pari di altre somme percepite in virtù di un contratto di lavoro subordinato?
La risposta è più semplice del previsto: resta tutto immutato.
Con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione si va solo a ribadire quanto già previsto dall’attuale assetto normativo.
Nulla cambia relativamente all’istituto, la mancia riconosciuta al lavoratore dipendente di una struttura, qualunque essa sia, resta una obbligazione naturale così come di fatto già previsto dal Testo Unico delle Imposte sul Reddito, che evidenzia al massimo delle limitazioni.
Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza, quest’ultima veniva definita epocale e tutte le maggiori testate giornalistiche si soffermavano sulla “nuova tassa”, così i maggiori organi di stampa:
- Tasse, ok della Cassazione: arriva quella sulle mance (www.tgcom24.mediaset.it);
- Le mance? Da tassare: sentenza della Cassazione. Il caso del concierge di un hotel in Costa Smeralda: 80 mila euro in un anno (www.ilfattoquotidiano.it);
- La Cassazione: tassare le mance, sono reddito da lavoro (www.lastampa.it);
- Arrivano le tasse sulle mance: verdetto shock in Cassazione (www.ilgiornale.it);
- La Cassazione dice si alle tasse sulle mance: sono parte del reddito da lavoro dipendente (www.open.online.it);
- Tasse sulle mance: per la Cassazione si deve pagare l’Irpef (www.larepubblica.it);
- Tasse anche sulle mance. La Cassazione: le donazioni dei clienti sono parte dello stipendio (www.ilmessaggero.it);
- Si pagheranno le tasse sulle mance? Cosa ha stabilito la Cassazione e cosa cambia adesso (www.tg24.sky.it).
A generare ulteriori dubbi vi era la circolare n. 3 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate che definiva non imponibili le donazioni di valore limitato, con riferimento all’articolo 783 del codice civile.
Anche se in realtà nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione non vi è alcun riferimento a tale circolare.
Possiamo quindi concludere ribadendo quanto previsto dall’art. 2034 del codice civile che qualifica le mance come obbligazioni naturali ovvero “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.
Tale principio trova alcune limitazioni nella circolare n. 3 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate che seppur qualificando le medesime mance come donazioni di valore limitato ne prevedeva la non imponibilità.
Pur restando quindi obbligazioni naturali, ci troviamo dinanzi ad un altro limite previsto dalla imponibilità di tali somme così come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi che all’articolo 51, primo comma, che recita: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere” “a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Unica ulteriore precisazione prevista, in questo caso a vantaggio di una particolare categoria ovvero quella dei croupiers per i quali, l’attuale art. 51 secondo comma, lett. i),prevede che non concorrono a formare il reddito le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
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