un CCNL della nautica da diporto

Un CCNL per la nautica da diporto

di Roberta Caragnano (Avvocata in Taranto)

Secondo le stime dell’OECD, a partire dal 2030, le industrie del mare, cd. “oceaniche”, hanno il potenziale per superare l’economia globale nel suo complesso sia in termini di valore aggiunto sia di occupazione con un output dell’economia del mare globale stimato in 1,3 trilioni di euro e con prospettive che potrebbero più che raddoppiare entro il 2030.

L’economia del mare infatti – come ribadisce la Commissione Europea nelle varie Comunicazioni e studi sulla crescita dell’economia blue – ha un impatto significativo in termini di crescita di posti di lavoro rispetto al potenziale europeo e si lega alle catene di valore, tra cui il turismo, quali possibili fonti di crescita sostenibili.

Questi dati, di natura tipicamente economica, mettono in evidenza come l’economia del mare non attenga solo alla innovazione in senso stretto ma è anche e soprattutto un approccio sistemico che incide su modelli produttivi e sulla organizzazione del lavoro intesa sia come processo produttivo (catena di valore) sia in termini gestionali e da qui la riflessione sulla necessità e opportunità di una contrattazione collettiva di settore che guardi con attenzione alle esigenze della nautica.
Basti pensare che per ogni lavoratore impiegato nella costruzione di una barca nascono sette posti di lavoro nei settori dei servizi, manutenzione e porti.

Di qui l’importanza di una cornice normativa e contrattuale nell’attuale contesto nazionale.

Ed è in questa direzione che si sta lavorando.
In tale scenario nel 2017 è stato significativo l’intervento del Legislatore che con la Riforma il Codice della Nautica (decreto legislativo n. 229/2017) ha disciplinato in maniera organica e sistematica diversi aspetti ed esigenze del settore, si pensi ad esempio agli STED e al registro telematico della Barche.
Una novella legislativa che contiene in nuce diverse previsioni in materia di nuovi titoli e profili professionali per il diporto nautico e che impattano tanto sui contenuti quanto sulla struttura del Codice e, indirettamente, suscettibili di produrre effetti nel mercato del lavoro sia a livello occupazionale sia formativo.

Si pongono, infatti, delle riflessioni in punto di diritto sulla compatibilità dell’attuale sistema contrattuale e delle figure impiegate nel settore (della nautica da diporto) e se non sia, appunto, più opportuno valutare, in una prospettiva de iure condendo, una contrattazione del lavoro che tenga conto delle specificità del comparto nautico.

Dal punto di vista degli aspetti inerenti la disciplina lavoristica, se da un lato il Legislatore è intervenuto con l’introduzione del titolo semplificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe per lo svolgimento dei servizi di copertura per unità da diporto, consentendo così un raccordo tra le certificazioni Imo, gli standard Stcw 78/95 e la formazione scolastica propedeutica per il rilascio del titolo semplificato per il diporto nautico, dall’altro ha previsto due nuove figure professionali, quali l’istruttore di vela e il mediatore da diporto.

Tuttavia l’apertura del Legislatore la si coglie proprio nelle maglie della legge di Riforma

nella parte in cui, proprio in merito alla figura del mediatore da diporto, delinea la stessa ricorrendo ad una definizione che rappresenta un ibrido tra le norme del codice civile e le previsioni di cui alla disciplina della professione di raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, fermo restando lo svolgimento esclusivo delle attività previste dal comma 2 dell’articolo 49-ter e, quindi, dalle norme del Codice della Nautica da diporto.

Tale ultima previsione con la disciplina contenuta, appunto, nel Codice sembra andare nella direzione su delineata pur nella consapevolezza che si è in presenza di una legislazione speciale (nautica da diporto) nella legislazione speciale (diritto della navigazione) e che, tuttavia, ha carattere di forte interdisciplinarietà con il diritto privato, commerciale, del lavoro e non solo.

Alla luce dei nuovi scenari economici, questa, da parte del Legislatore, potrebbe essere una strada necessaria e opportuna da valutare con tutti gli stakeholders e rappresenterebbe un nuovo tassello e un intervento concreto per rendere il settore italiano più competitivo nello scenario europeo ed internazionale.

Un punto di partenza in una governance equilibrata si ravvisa nell’accordo siglato il 28 febbraio 2018 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil sui contenuti e sugli indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva che pongono al centro azioni tese a «rafforzare le misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro e favorisca, anche attraverso la diffusione della contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso fra innovazioni, produttività del lavoro e retribuzioni».

Pic.: David Mark da Pixabay

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