Il ruolo dell’OCC
di Giuseppe Tufano (Avvocato in Nola)
Natura e ruolo dell’OCC nell’Accordo del Consumatore
Nota a sentenza Cass. Civ. Sez I, n°21828 del 29/07/2021
Questa recentissima sentenza del Giudice di legittimità, nel decidere su questione processuale, chiarisce incidentalmente alcuni contorni della figura e del ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (e del gestore nominato).
Con sentenza depositata il 29/07/2021, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: l’O.C.C. (o il gestore nominato dal Tribunale)
“non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui della L. n. 3 del 2012, art. 12, nè lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto”
Si tratta di un aspetto pratico non di poco momento, per i riflessi procedurali nei procedimenti di opposizione.
Ma interessante è anche l’iter logico seguito dalla Sezione Prima che, preliminarmente accennando alla natura ormai indubbia della ricorribilità ex art. 111 Cost. del decreto di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti (che pure in passato aveva dato adito a qualche discussione, chiarita dalla giurisprudenza di legittimità ormai unanime, cfr. ex plurimis, Cass. 17391/2020), argomenta la propria decisione con riguardo alla natura ed alle funzioni svolte dall’O.C.C. nella procedura.
Simile lettura appare pienamente in linea con il dettato normativo, il quale chiarisce (art. 7, comma 1, L.3/2012), che è il sovraindebitato (e solo lui) a poter proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, con “l’ausilio degli organismi di composizione della crisi”, così com’è sempre al sovraindebitato, eventualmente su autorizzazione del Tribunale, che vengono demandati gli atti di amministrazione del patrimonio, nonché l’adempimento dell’accordo.
Ma alla decisione della Corte concorrono anche considerazioni sulla natura dell’O.C.C. (o del professionista nominato), che deve essere “fornito dei requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà”, nonché sulla natura delle funzioni da questo svolte, definita dalla S.C. “eterogenea”, qualificando, di volta in volta, le funzioni svolte dall’Organismo come compiti propri del “consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori”.
A prescindere dalla piena condivisibilità o meno di tale, ultima, disamina, appare tuttavia convincente la conclusione che un organismo di tal fatta non abbia, né possa avere, “alcuna rappresentanza del debitore, nè della procedura”, con la conseguenza che non potrà essere considerato in alcun modo litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione all’omologa del concordato e nelle relative impugnazioni.
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