la giusta pena

La giusta pena

di Franca Mina (Avvocata  in Torino  – Direttivo  Associazione  Forum Donne Giuriste- Cpo Coa Foro Torino)

Il carattere del reo e la pena per i reati di femminicidio

La necessità di contrastare la violenza di genere, universalmente recepita come fenomeno grave e diffuso, che colpisce in maniera sproporzionata le donne nel nostro paese, ha promosso interventi legislativi anche nell’ambito dell’ordinamento penale (da ultimo, con il cd “Codice Rosso”) che hanno avuto l’effetto di aumentare sensibilmente le pene e inasprire il trattamento penitenziario dei condannati.

La previsione di pene elevate astrattamente comminabili determina inevitabilmente un cortocircuito tra amministrazione della giustizia e senso di sicurezza dei cittadini, allorché le pene in irrogate in concreto, mercé le note riduzioni, connesse ai riti deflattivi ed il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti deludano le aspettative di pene esemplari.

Tuttavia, le donne, pur nel corso della lunga battaglia per i diritti, iniziata nell’ultimo scorcio del secolo passato, non hanno richiesto pene esemplari contro gli uomini che usano violenza, come dimostra il percorso del movimento femminile per la collocazione dello stupro nel novero dei delitti contro la persona.

Ciò che pareva inaccettabile, era la mancanza di una fattispecie penale che sanzionasse direttamente la violazione della libertà sessuale delle vittime, con le note ricadute in ambito processuale, atte a consentire la colpevolizzazione della donna- provocatrice.

Le nuove disposizioni penali che si sono stratificate, sia pur nei tempi recenti, colgono la vulnerabilità delle donne nelle relazioni strette e la valenza offensiva dei loro diritti per effetto delle condotte aggressive del partner, apprestando anche i mezzi idonei ad interrompere il ciclo della violenza ad opera del sistema giudiziario.

Tuttavia ancora oggi, a dispetto dell’esperienza – maturata anche nelle aule di giustizia, dove le donne hanno fatto cambiare il modo di fare i processi per stupro– e della conoscenza del fenomeno della violenza domestica, la magistratura giudicante più di quella requirente, ha manifestato incertezze nella corretta ricostruzione, specie a termini di motivazione a delinquere, di vicende femmicidiarie, che hanno innescato reazione da parte della società civile e delle istituzioni stesse.

Emblematica di un non sopito giustificazionismo di stampo vetero- maschilista fu la sentenza della Corte di appello di Bologna sull’uccisione di Olga Matei, che erroneamente portò alla riduzione della pena del reo da trent’anni a sedici. Ed invero a seguito del ricorso della Procura generale, la Cassazione annullò la sentenza in relazione alle concesse attenuanti generiche, perché basate su un supposto stato emotivo passionale, che avrebbe scatenato “una soverchiante tempesta emotiva” di cui i giudici non diedero adeguata motivazione (sent. Corte di Assise di Bologna 14/11/2018).

La visione distorta della vicenda la riduce ad un occasionale “dramma della gelosia”, con la conseguenza che nella società continua a passare il messaggio che il femminicidio altro non sia che l’epilogo di un ineludibile tragico destino di donna (Al fine di stigmatizzare la peculiare ontologia, dei delitti di violenza di genere, che colpiscono le donne in ragione del loro genere, la Spagna ha varato norme che differenziano le pene in ragione del genere maschile del reo, punendo più gravemente il partner maschile che usa violenza sulla donna e la Svezia ha differenziato le fattispecie penali in relazione al sesso dell’agente pur mantenendo parità di pene. Tali differenziazioni sono volte a stigmatizzare la peculiarità della violenza che colpisce in misura sproporzionata le donne ad opera degli uomini, le cui violenze si scatenano in un’ottica di prevaricazione).

Forse una riflessione sull’obsolescenza della “gelosia” come causa di stati emotivi o passionali, andrebbe promossa a beneficio della magistratura giudicante, sia in relazione alla casistica dei femminicidi, in cui generalmente non risulta essere stato il fattore emotivo – passionale di per sé il movente del delitto sia in quanto la “gelosia” è espressione di una concezione proprietaria della relazione, non più proponibile e da contrastare massimamente, se mai , da valutarsi , come motivo abbietto , in quanto fonte di discriminazione per le donne.

Ha fatto discutere anche la recente sentenza della Corte di appello di Milano che ha ridotto la pena detentiva (da anni 5 ad anni 4 e mesi 4 di reclusione) inflitta dal Gup, all’imputato di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona, in danno della compagna convivente.
Nuovamente i giudici valorizzano lo stato soggettivo dell’uomo “… di rilevante alterazione della (sua ndr ) condizione psicofisica” ed ipotizzano che potesse aver agito “… forse perché esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente che aveva passivamente subito sino a quel momento”.
Da ciò la Corte inferisce “una più scarsa intensità del dolo” e la “condizione di degrado in cui viveva la coppia”(Corte di Appello di Milano 13/07/2020).

Valorizzare le conseguenze psicologiche della difficoltà degli uomini di accettare l’autodeterminazione, anche sessuale, delle donne altera la percezione del fenomeno della violenza di genere, lasciando credere che se la donna si fosse comportata diversamente non sarebbe stata stuprata (… lo stereotipo della donna che obnubila il cervello del maschio con la sua condotta, per quanto dovremo ancora portarcelo sulle spalle ?!).

(Nel caso in specie, stando agli enunciati della decisione ed ai fatti accolti come pacifici, non si vede come la gravità della violenza sessuale perpetrata con evidenti modalità punitive, reiterata nel corso di molte ore, in danno della vittima, sequestrata nella roulotte, minacciata di morte e percossa selvaggiamente, al punto da procurarle lesioni rilevanti, possa sposarsi con la ritenuta “più scarsa intensità del dolo

Nè si comprende la rilevanza ai sensi dell’art 133 cp delle condizioni di degrado in cui viveva la coppia, a fronte delle perpetrate plurime lesioni del patrimonio morale e fisico della compagna, la cui gravità non poteva certo sfuggire all’imputato, ciò che denota, se mai, una rilevante capacità criminale. La mitigazione, sia pur modesta, del trattamento sanzionatorio appare incongrua e conseguenza di considerazioni, espressive di un sistema di valori in contrasto con i diritti delle donne, come ormai universalmente intesi nel debito quadro di parità   morale e sociale tra i generi.

Diversamente dalle precedenti, la recente sentenza emessa dal GUP di Pesaro sulla tentata uccisione di una giovane donna ad opera dell’ex compagno colloca apertis verbis il reato, quale epigono della “visione proprietaria” del rapporto con la vittima, da parte dell’imputato, condannato anche in relazione al contestato reato concorrente di maltrattamenti (Sent Gup Tribunale di Pesaro 01 /09/2020).

La vicenda riguarda una coppia separatisi per iniziativa della donna, a causa del comportamento prevaricante e violento dell’uomo perdurato anche successivamente ma sopportato dalla ex per consentire il mantenimento della condivisione della responsabilità genitoriale della figlia di cinque anni.
Il giorno precedente il fatto la donna, dietro pressanti inviti dell’uomo gli confessa i rapporti intrattenuti con altri uomini. In tale situazione l’ex partner, sconfortato e preda dell’ansia per la “sua definitiva esclusione dalla sfera affettivo-sessuale della sua ex convivente” mette in atto il delitto, che cercherà di perpetrare il giorno successivo, nel quale aveva appuntamento con la donna e la figlia per andare al cinema.

Il Gup che ha deciso l’interposto giudizio abbreviato ha respinto la richiesta della concessione delle attenuanti generiche avanzata dalla difesa, evidenziando la gravità del reato caratterizzato dalla ritenuta schietta premeditazione del delitto nonché dalla pervicacia con cui ha portato avanti l’azione criminosa ingaggiando una strenua lotta con la donna, sopravvissuta solo grazie all’intervento di un uomo sopraggiunto in suo aiuto.

Ciò nondimeno, la pena irrogata è stata contenuta nei minimi edittali con una motivazione che fa riferimento alla “specifica situazione psicologica dell’imputato da valutare anche alla luce degli sviluppi della vicenda processuale sul piano personale”, pur senza dare indicazioni biologiche, etiche e psichiche, idonee a superare l’intensità del dolo e la capacità a delinquere desumibili dall’efferatezza del comportamento, conseguente alla volontà punitiva contro la donna, che più non lo voleva.

Nessun dubbio che la perdita della relazione possa innescare vissuti ansiogeni, depressione ed anche pensieri/agiti suicidiari, fonte di sofferenza specie in soggetti che per cultura maschilista e personalità prevaricante, non accettano l’autonomia della partner.
Tuttavia, pur nella ferma convinzione che la pena debba essere calibrata anche in base al carattere del reo, come previsto dall’art. 133 cp, considerare rilevanti a tal fine le fragilità di uomini che si crogiolano nell’illusione di poter dominare le “proprie donne”, al punto da ucciderle, se decidono di lasciarli, rischia di legittimare i comportamenti “proprietari” che hanno causato i reati che si vogliono reprimere.

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