L’arrestabile mattanza
di Maria Pia Vigilante (Avvocata in Bari – Presidente Giraffa onlus)
Occuparsi di violenza di genere non è facile soprattutto in un momento in cui tutti ne parlano e scrivono.
Tuttavia, alla presenza di questa inarrestabile mattanza ai danni delle donne, qualche osservazione è necessario farla.
Innanzitutto, occorre precisare che quando parliamo di violenza di genere parliamo di violenza maschile agita ai danni delle donne.
Quindi la violenza di genere, intesa come identità di genere, ruolo di genere ed orientamento sessuale, è entrata nel nostro ordinamento giuridico sotto la spinta di norme sovranazionali che ha recepito il genere (cfr. Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con legge n. 172/2012 ed alla Direttiva n. 2012/29/UE, cui è stata data attuazione con il d.lgs 15 dicembre 2015 n. 212).
Da un po’ di anni i generi sono sempre più contrapposti e senza un’attenta analisi sembrerebbe un permanente processo agli uomini che rappresenta una sorta di spartiacque ove restituire ogni dettaglio, storia, circostanze, per rendere la complessità, l’atmosfera e le ombre di quella che comunemente definiamo la disparità tra uomo e donna.
Infatti, quando parliamo di violenza maschile ai danni delle donne dobbiamo necessariamente partire dalle esistenti e persistenti disparità tra uomo e donna.
Questo è l’humus dove vengono coltivate e agite le violenze sulle donne. Man mano che le donne acquistano più capacità di rappresentanza, più potere ed autodeterminazione anche di natura economica, più si elevano le violenze maschili ai loro danni che decliniamo nei seguenti modi: economica, psicologica, sessuale, molestie sul luogo di lavoro, domestica, stalking, mgf, tratta delle donne a fine di sfruttamento sessuale, ecc.
Ancor prima degli interventi legislativi, tuttavia, il movimento delle donne fa divenire la violenza agita ai loro danni attore socialmente rilevante.
Il punto di partenza è il riconoscimento della violenza come problema sociale diffuso legato al modo in cui si strutturano le relazioni che, comunque, risentono del potere di natura patriarcale.
Ciò che caratterizza queste violenze è che esse sono perpetrate soprattutto nelle relazioni di intimità e la violenza di natura psicologica appare la più diffusa.
Da questo movimento delle donne in realtà nascono i centri antiviolenza, i luoghi in cui le donne vengono accolto sulla base di un rapporto di genere, con empatia e senza un atteggiamento giudicante.
In questo panorama il legislatore internazionale, comunitario e nazionale è intervenuto varie volte: introduzione della fattispecie del reato di stalking (2009), dalla ratifica della Convenzione di Instanbul all’introduzione della normativa (da ultimo) conosciuta come “codice rosso”, per stigmatizzare l’emergenza; questi interventi normativi si ispirano comunque ad una ratio di natura repressiva anche se hanno implementato gli strumenti di tutela processuale per la vittima.
Nell’ottica repressiva possiamo collocare la L. 117/2014 (che convertiva il dl n.ro 92/2014) in virtù del quale veniva esclusa l’applicazione del divieto di applicare la custodia cautelare in carcere in presenza di una eventuale condanna ad una pena non superiore a tre anni, tra gli altri, ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori (art. 275 comma 2-bis cpp) nonché l’inasprimento delle pene introdotto prima con la L. 119/2013 e da ultimo con la legge con la l 69/2019.
Invece nell’ottica di ampliamento dei diritti della vittima ricordiamo la L. 119/2013, cd. sul femminicidio, la quale prevede l’obbligo di notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione del pm elevando il termine per eseguire l’opposizione a venti giorni (art. 403, comma 3-bis cpp), oltre che la notifica delle eventuali richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare e dei conseguenti provvedimenti di revoca o modifica.
Mentre, con il d.lgs n. 22 del 2015 (che ha ratificato la direttiva 2012/29/UE), il legislatore è intervenuto introducendo nel codice di procedura penale norme relative all’assistenza linguistica, in virtù della quale alla vittima deve essere garantito il servizio gratuiti di interpretariato, nel corso dell’intero processo penale, e la traduzione degli atti essenziali per l’esercizio dei propri diritti.
È stata poi ampliata la casistica delle informazioni che l’Autorità Giudiziaria procedente è tenuta a fare alla persona offesa nonché gli strumenti riguardanti la protezione per evitare la rivittimizzazione secondaria (cfr. il decreto di modifica dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette (art. 90 quater cpp).
Infine, le norme introdotte dalla Legge 19.07.2019 n.69, entrata in vigore il 9.08.2019, ove è previsto un ulteriore inasprimento sanzionatorio: Il reato di maltrattamento in famiglia da 2/6 passa a 3/7 anni (art. 572 cp); da 6 mesi/5 anni passa ad 1/6 anni e sei mesi (art. 612 bis) con conseguente ed ulteriore aumento, per questi reati della fase della custodia cautelare da tre a sei mesi, confermando la linea guida di questi anni e cioè l’inasprimento delle pene.
La recente normativa introduce, altresì, un’aggravante speciale che sostituisce, esclusivamente per i maltrattamenti (art. 572, comma 2 cp), l’attuale aggravante comune di cui all’art. 61, 11-quinquies cp e vengono introdotte nuove fattispecie di reato: art. 583 – quinquies c.p. riguardante la deformazione dell’aspetto (rectius: lesioni permanenti al viso); art. 612 ter c.p, diffusione illecita di immagini (cd. revenge porn) ed art. 558 bis cp, costrizione o induzione al matrimonio (cd. matrimonio forzato).
La legge 69/2019 oltre ad inasprire inoltre le pene per i reati sessuali, introduce per questi reati, per il 572 c.p. e per il 612 bis c.p., cioè, per i reati di maltrattamento in famiglia e stalking, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione, da parte dell’autore, ad un percorso di recupero presso associazioni che si occupino della prevenzione, assistenza psicologica per il recupero dei soggetti condannati (art. 165 c.p.). Ed infine vengono introdotte disposizioni processuali volte a rendere più celeri le indagini preliminari per questo genere di processi istituendo una sorta di corsia preferenziale, da cui il titolo codice rosso (art. 132 bis cpp).
Questo frastagliato panorama normativo evidenzia ancora una volta che il legislatore si è occupato della repressione e non della prevenzione per addivenire al mutamento culturale da più parti richiesto, limitandosi esclusivamente ad enunciare la necessità di un percorso formativo degli operatori di polizia.
photo credit: Banksy-Cabina-telefonica-rossa-londinese
#TOPICS: ultimi articoli
Rilevanza strategica
Andrea Buti
Inquadrare il problema, individuare le opzioni, immaginare gli scenari
Per prima cosa, uccidiamo tutti gli avvocati
Aldo Luchi
Le battaglie per i diritti di tutti e non per il privilegio di pochi
Dieci ragazzi per noi
Ileana Alesso
Il linguaggio del legame sociale è un linguaggio “speciale” che deve essere “normale
Sentimenti e regole
Antonio Pascucci
Le regole sono il fondamento di ogni comunità strutturata, necessarie per garantire un equilibrio tra ordine e libertà
Un fiocco di tanti colori
Paola Furini
Ai ragazzi e alle ragazze è stata garantita la possibilità di partecipare alla vita pubblica
Rubriche: ultimi articoli
Parafrasando alcune riflessioni di qualcuno, anche il DNA invecchia .…
Alessandra Capuano, Giovanna Fava, Ida Grimaldi, Andrea Mazzeo, Elvira Reale Il malcelato tentativo di negazione della violenza domestica e di genere che si vuole mantenere fuori dai Tribunali civili e dalle cause di affidamento dei minori
Andrea Mazzeo Le condotte conflittuali o di sopraffazione tra i coniugi non sono equiparabili al mobbing nel mondo del lavoro
Anna Frasca
Esiste una correlazione inversa tra il lavoro domestico e il desiderio di avere figli
Paola Regina
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato
nozioni autonome di diritto e di legge
Emilio De Capitani
Elementi fondanti per il diritto all’auto determinazione di ogni individuo e per il funzionamento di una società democratica
Roberta De Monticelli
L’idea di trasparenza è il luogo dove la logica si salda con l’etica
Stefania Cavagnoli
L’importanza del diritto e della sua comunicazione come strumento di relazione e di garanzia
Massimo Corrado Di Florio
Le parole non devono essere ingannatrici
Trasparenza delle leggi e strumenti di democrazia partecipativa in Italia e in Europa
Ileana Alesso
Se un linguaggio che non è possibile capire e parlare è un linguaggio che rende muti, ferisce le persone e la comunità, occorre la bussola di una lingua comune per l’orizzonte disegnato dalla Costituzione
Povera, si direbbe.Che già ad essere figlia di Agamennone e…
Giovanna Fava
Le richieste di provvedimenti in materia di famiglia sono tutte urgenti