
Classi di ferro
di Nicola Fabbri (Avvocato in Arezzo)
Il D.lgs 147/2020 (c.d.Correttivo) è intervenuto in parte sulle disposizioni relative al Sovraindebitamento contenute nel Codice della Crisi.
Con la L. 176/2020, con cui è stato convertito il DL 137 (Decreto Ristori), il Legislatore ha inserito nella L. 3/12 alcune delle suddette norme, peraltro modificandole parzialmente.
Coloro che intendono approcciarsi alle procedure di Sovraindebitamento devono confrontarsi con tale incedere differenziato, al fine di conferire una minima certezza interpretativa ed applicativa alle relative disposizioni.
È in tale quadro legislativo che vengono ad inserirsi delle sintetiche osservazioni sul tema della formazione delle classi.
La normativa in esame non impone alcuna obbligatorietà ma spesso è una scelta facoltativa di importanza altamente strategica; è infatti caratterizzata dall’assenza di qualsiasi criterio di formazione (contrariamente a quanto previsto dall’art. 160, 177 e 180 L.F.).
Pertanto, è lecito dedurre che sia lasciata al debitore una discreta tolleranza ma è consigliabile rispettare la necessità di formarle secondo l’omogeneità giuridica ed economica dei crediti.
La normativa presuppone la possibilità di un trattamento differenziato e del tutto irrilevante è la formazione delle classi ai fini del voto: la maggioranza si formerà indipendentemente da queste (non è previsto un computo delle maggioranze di classe). D’altra parte, al singolo creditore non è imposto alcun limite all’esercizio del potere di contestazione della convenienza; da ciò consegue come sia conforme e plausibile l’assenza di controllo sulla loro formazione.
L’unico riferimento rinvenibile è costituito dall’art.9 comma 3 bis.1 lett.g) L 3/12: nella relazione devono indicarsi i criteri adottati per la formazione delle classi (a ben vedere tale previsione normativa appare dettata solo ed esclusivamente per l’ipotesi dell’accordo di composizione).
La peculiarità dell’attuale assetto in materia è dunque riassumibile come segue.
Il debitore è chiamato a compiere scelte strategiche sulla base della natura dei crediti e finalizzate alla migliore ristrutturazione del debito, raggruppandoli in classi differenziate (sembra comunque indefettibile il rispetto dell’omogeneità economica e giuridica dei crediti).
Solo così operando, infatti, ben potrebbe proporre di trattare in maniera peggiorativa alcuni creditori rispetto ad altri; ma dovrà pur sempre trattarli meglio di quanto farebbe con la liquidazione di tutti i propri beni: infatti, solo se fosse violato quello che può essere definito il principio della convenienza, il creditore avrebbe vero interesse a contestare il criterio di formazione adottato.
Nella pratica, il ricorso ad una coerente e razionale formazione delle classi è spesso apprezzata (e suggerita) dal Giudice, in quanto aiuta e semplifica il suo operato nella valutazione della Proposta.
In conclusione, sarà sempre e comunque il creditore a misurare la soddisfazione dei propri interessi.
Image credit: Gerd Altmann da Pixabay
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